Corte appello Bari sez. I, 13/05/2024, n.2187
Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), è sufficiente che le condotte di minaccia o molestia siano reiterate e producano uno degli eventi tipici previsti dalla norma, quali un grave e perdurante stato di ansia o paura, un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, o un'alterazione delle abitudini di vita della vittima. Anche due soli episodi possono essere sufficienti a integrare la reiterazione richiesta, purché idonei a generare uno degli eventi tipici del reato.
Svolgimento del processo
Con sentenza, rubricata al n. 2841/2022 del R.G. Sent., emessa in data 31.05.2022 dal Giudice Monocratico, I Sez. Penale, presso il Tribunale di Bari, l'odierno imputato, GA.Vi., riconosciuto penalmente responsabile della fattispecie di cui al capo 2 dell'imputazione, è stato condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Tale sentenza è stata pronunciata all'esito dell'esame dibattimentale del compendio probatorio, costruito attraverso l'acquisizione, su accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, sia delie denunce sporte dalla persona offesa e delle annotazioni dei militari intervenuti, che della documentazione prodotta dalla difesa. Si è proceduto anche, con le sole domande a chiarimento, all'esame di Bo.Ri. e con l'ascolto delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato. Il procedimento nei confronti dell'odierno imputato aveva tratto origine dalla denuncia/querela, sporta da quest'ultima il 5 dicembre 2017. Costei, in tale atto, e più nello specifico, aveva dichiarato di avere intrattenuto, a partire dal gennaio 2013 una storia sentimentale con l'imputato Ga.Vi., dalla quale era nata, in data 20.09.2016. una figlia e che. dopo due anni di convivenza, il toro rapporto era notevolmente peggiorato; il convivente infatti, a causa della perdita del lavoro, aveva iniziato a bere e ad assumere sostanze stupefacenti nonché a frequentare persone poco raccomandabili del quartiere, mostrando per l'effetto segni di instabilità emotiva. In più occasioni, a conferma di ciò, l'aveva aggredita fisicamente e per tale ragione la donna aveva denunciato il tutto all'Autorità Giudiziaria: in seguito ad indagini il Ga. era stato tratto in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Nonostante ciò, in data 01 dicembre 2017. il Ga. era stato colto dagli agenti del 113 mentre era al citofono a minacciarla. Tale episodio s'era ripetuto in data 04 dicembre 2017, in quanto l'imputato si era ugualmente recato presso l'abitazione dei suoi genitori e, dopo aver citofonato, avuto conferma della sua presenza in casa, l'aveva minacciata con queste parole "puttana, bucchina, infamarla, mi hai mandato in galera, ti devo uccidere, devo uccidere te e tutta la tua famiglia". Alle 1.15 del 5 dicembre, invece, le aveva inviato un messaggio WhatsApp che testualmente recita "ora arrivo e ti faccio vedere cosa ti combino" e "infamona, ti devo uccidere" e poi s'era portato sotto l'abitazione dei suoi genitori, in via (…) dove avrebbe incendiato due citofoni del palazzo e taglialo le gomme delia macchina di suo padre.
La Bo. sentita in udienza, aveva riferito, però, di avere rimesso le querele nei confronti dell'odierno imputato in quanto si erano nel frattempo riappacificati e che le cose tra di loro stavano andando bene perché il Ga.Vi. si era liberato delle sue dipendenze da droga e alcool.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, interpretati i fatti era emerso che, sotto il profilo della condotta, l'imputato si era limitato a minacciare in due nottate la persona offesa, senza però scatenare in lei uno degli eventi richiesti per la configurabilità del reato di cui all'art. 612 bis c.p. in quanto la Bo. aveva dichiarato d'essere stata preoccupata in quelle occasioni, più che per la propria incolumità, per le condizioni psico-fisiche dell'imputato; il reato di cui all'art. 612 c.p. così riqualificato, non è però stato procedibile, a causa dell'intervenuta remissione di querela.
A diverse conclusioni si giungeva in riferimento ai reati di evasione visto che nelle date del 01.04.05 dicembre, al fine di raggiungere l'abitazione della Bo., l'imputato aveva violato l'ordinanza cautelare degli arresti domiciliari (presso l'abitazione sita in via (…), disposta con provvedimento del GIP di Bari n. 7502/2017 del 19.09.2017), allontanandosi dalla propria abitazione.
Avverso la sentenza, meglio descritta in epigrafe, con atto depositato in data 15/06/2022, presentava appello l'avv. Eu.Ca., in qualità di difensore di fiducia del sig. Ga.Vi., con lo scopo di evidenziare, attraverso alcuni motivi di gravame che non sarebbero emersi elementi certi di riscontro che consentano di affermare la penale responsabilità del Ca. in ordine a tutti e tre gli episodi contestati, o a parte di essi, di violazione degli arresti domiciliari ai quali l'imputato era sottoposto. Secondo l'appellante, occorre considerare, poi che per uno dei tre episodi contestati il Ca. ha già riportato sentenza penale di condanna, pronunciata dal Tribunale Monocratico di Bari in data 01/12/2017, n. 4802/2017. riformata unicamente quod poenam dalla III Sez. Penale della Corte di Appello di Bari in data 01.03.2022 attraverso sentenza n. 842/2022; dovrebbero, altresì, essere concesse allo stesso le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., stimandole prevalenti ed escludere la recidiva contestata, alla luce delle dichiarazioni rilasciate dalla parte offesa Bo.Ri. in corso di esame testimoniale, che hanno indubbiamente ridimensionate la gravità degli episodi contestati.
Per quanto esposto, il difensore chiede che la Corte d'appello di Bari, in riforma della impugnata sentenza voglia, considerato il principio del ne bis in idem:
- assolvere perché il fatto non sussiste o perché lo stesso non costituisce reato, quantomeno ai sensi dell'art. 530, II co. c.p.p.:
- in via subordinala ridurre la pena concedendo le attenuanti generiche, stimandole prevalenti su ogni altra circostanza.
All'odierna udienza del 13.5.2024. in assenza di istanza di trattazione orale delle parli, pervenute a mezzo p.e.c. le conclusioni scritte del Procuratore Generale e preso atto delle conclusioni dell'imputato, come riportale in epigrafe, la Corte si riuniva in camera di consiglio per la decisione sull'appello avverso la sentenza di primo grado e, all'esito, procedeva alla decisione dando lettura del dispositivo e della motivazione in udienza, depositati in pari data.
Motivi della decisione
L'appello non può essere accolto.
Le risultanze istruttorie, ed in particolare la denuncia querela della persona offesa - la quale può essere esaminata ai lini della presente decisione, stante l'acquisizione della stessa, concordata delle parti all'udienza del 29/3/2022 - dimostrano che il sig. CA.Vi. in data 1/12/2017, 4/12/2017 e 5/12/2017 si era allontanato dalla propria abitazione, in Bari, Via (…), dove scontava gli arresti domiciliari.
L'assenza dal suddetto domicilio è pienamente provata, stante la chiarezza delle dichiarazioni della predetta persona offesa, signora BI.Ri. e l'assenza di contraddizioni nella ricostruzione dei fatti narrati, fatti in ordine ai quali, peraltro, l'appellante non fornisce alcuna contestazione specifica. Per giunta, non si può neppure ipotizzare un interesse economico della persona offesa, stante la mancata costituzione di parte civile della stessa.
Nell'atto di impugnazione, l'appellante assume che ricorrerebbe, nel caso di specie, il bis in idem, in quanto, "per uno degli episodi contestati il CA. ha già riportato sentenza penale di condanna, pronunciata dal Tribunale monocratico di Bari in data 01.12.2017, nr. 4802/2017, riformata unicamente quoad poenam dalla III Sex. Penale della Corte di Appello di Bari in data 01.03.2022, attraverso sentenza nr. 842/2022".
L'assunto non appare condivisibile, in quanto la sentenza n. 842/2022 indicata dall'appellante, acquisita di ufficio dalla Corte, riconosce l'imputato responsabile di un episodio di evasione occorso in data 30/11/2017, alle ore 22,25. allorquando il CA. veniva "intercettato dagli agenti della Questura di Bari all'angolo tra la Via (…) e la Via (…)".
Di contro, gli episodi di evasione per i quali viene giudicato nel presente procedimento sono avvenuti in data 1/12/2017 (alle ore 22,32 proferiva minacce al citofono dei genitori della BO., come si evince dalla denuncia del 5/12/2017). in data 4/12/2017 e in data 5/12/2017.
Dunque, si tratta di fatti del tutto diversi.
L'appello in ordine alla responsabilità non appare dunque fondato.
Quanto alla determinazione della pena, fa stessa risulta essere congrua e rapportata alla effettiva gravità dei fatti contestati. Appare altresì corretto il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche con le contestate aggravanti, né può essere esclusa la recidiva, trattandosi di episodi gravi e reiterati che evidenziano una maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
In conclusione, l'appello non può essere accolto e la sentenza impugnata va confermata, con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente grado di giudizio, che debbono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, letto l'art. 605 c.p.p., conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in composizione monocratica in data 31/5/2022 appellata dall'imputato CA.Vi., che condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Bari il 13 maggio 2024.
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2024.