La massima
Il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on-line, in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, trovando, invece, applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, le regole suppletive di cui all' art. 9 c.p.p. laddove non sia determinabile il luogo di riscossione (Cassazione penale , sez. II , 21/02/2023 , n. 10570).
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La sentenza integrale
Cassazione penale , sez. II , 21/02/2023 , n. 10570
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25/10/2022, il Tribunale di Perugia rigettava la richiesta di riesame proposta da D.C.D., contro l'ordinanza del 23/09/2022 del G.i.p. del Tribunale di Perugia con la quale era stata applicata, nei confronti dello stesso D.C., la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a trenta truffe contrattuali, aggravate dall'essere stati i fatti commessi in presenza della circostanza di cui all'art. 61 c.p., n. 5), realizzate attraverso il noleggio di beni on-line (capi da 1 a 30 dell'imputazione provvisoria).
2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Perugia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Dario D.C., affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 8 c.p.p., comma 1, e art. 9 c.p.p., comma 2, "in relazione al vincolo della continuazione di cui all'art. 81 cpv. c.p.", nonché la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'individuazione della competenza territoriale.
Il ricorrente evidenzia preliminarmente come il G.i.p. del Tribunale di Perugia, pur a fronte di una contestazione del pubblico ministero che aveva ravvisato il vincolo della continuazione non solo tra i trenta reati di truffa aggravata sopra ricordati (di cui ai capi da 1 a 30 dell'imputazione provvisoria) ma anche con le ulteriori truffe, realizzate sempre attraverso la cessione di beni on-line, che erano state contestate ai capi da 31) a 49) dell'imputazione provvisoria, avesse ritenuto di suddividere le predette imputazioni, ravvisando, per le prime trenta, la propria competenza per territorio sulla base del criterio residuale di cui all'art. 9 c.p.p., comma 2, della residenza dell'indagato (in (Omissis)), - non essendo determinabile il luogo della riscossione del profitto delle truffe per essere lo stesso stato accreditato su "di un conto corrente acceso online e privo di sedi fisiche" (così l'ordinanza impugnata) - e, per le altre, dal n. 31) al n. 49) dell'imputazione provvisoria, la competenza per territorio del Tribunale di Belluno sulla base del criterio di cui all'art. 8 c.p.p., comma 1, del luogo di consumazione di queste ultime truffe, in quanto il relativo profitto era stato accreditato su conti correnti "fisici" accesi nella Provincia di Belluno.
Ciò evidenziato, il ricorrente deduce che il Tribunale di Perugia, ai fini della determinazione della competenza per territorio, avrebbe dovuto avere riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero e, comunque, disattendere la predetta "diversa ed erronea" "configurazione delittuosa" del G.i.p. del Tribunale di Perugia, ritenendo la continuazione tra tutte le truffe sopra menzionate (quelle di cui ai capi da 1 a 30 dell'imputazione provvisoria e quelle di cui ai capi da 31 a 49 dell'imputazione provvisoria), con la conseguenza che "(i) reati tutti contemplati nei singoli capi di imputazione, pertanto, si rivelano di pari gravità, connessi ed avvinti da un unico disegno criminoso, in conformità alla configurazione resa dalla medesima Procura di Perugia, esclusivamente competente per la formulazione della contestazione, non operando i criteri suppletivi di cui all'art. 9, comma 2, bensì quelli derivanti dal combinato disposto di cui all' art, 8 c.p.p., comma 1 e art. 16 c.p.p., comma 1, in virtù dei quali la competenza va radicata nel luogo in cui, per uno o alcuno di essi, è nota la consumazione". Con l'ulteriore conseguenza che, poiché "e' pacifico come il presunto responsabile, in molti casi, abbia utilizzato i conti correnti accesi "fisicamente" in Cortina d'Ampezzo (BL) o presso istituti aventi sede in provincia di Belluno, ivi confluendo le somme derivanti dai contratti incriminati", ciò avrebbe dovuto comportare la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Perugia in favore di quello di Belluno.
Il ricorrente rappresenta poi che l'inapplicabilità dell'art. 9 c.p.p., comma 2, sarebbe ulteriormente confermata "dalla conclamata fittizietà, melius inesistenza, della residenza indicata nei capi di imputazione, essendo pacificamente noto all'autorità inquirente come il risalente recapito, non rispondente ad un luogo fisico, non potesse assumere alcuna rilevanza giuridica, a maggior ragione, ai fini dell'applicazione del (citato) criterio suppletivo" di determinazione della competenza per territorio.
Il D.C. lamenta ancora la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata sempre in punto di competenza territoriale in quanto il Tribunale di Perugia prima mostrerebbe "di aderire, prima facie, alla configurazione unitaria del quadro probatorio disegnato dalla Procura" poi "legittima(...), in palese contraddizione con il precedente assioma ed in totale assenza del necessario e consequenziale iter logico giuridico, la pronunzia devolutiva della competenza, resa dal G.I.P., con riferimento ai capi dal 31) al 49), stante l'applicabilità dell'art. 8 c.p.p., comma 1, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità, per le fattispecie di "truffa on line"".
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza e "falsa" applicazione del combinato disposto dell'art. 640, comma 2, n. 2-bis), e art. 61 c.p., n. 5), attesa l'"(i)nsussistenza dell'aggravante della "minorata difesa" nelle ipotesi criminose contestate".
Il ricorrente rappresenta "l'erronea configurazione della fattispecie concreta, non vertendosi in ipotesi di vendita, bensì di noleggio di veicoli o, a tutto concedere, di un'area per la realizzazione di un evento, oltreché l'oggettiva inesistenza dei presupposti fondanti la "minorata difesa", sì come evincibili dalle modalità della condotta e dagli strumenti individuati dalla Procura per la commissione dell'illecito, dovendosi rilevare la diretta menzione dell'indagato nella contrattualistica, intestatario del "camper" proposto per il noleggio, titolare dei conti correnti beneficiati, oltreché diretto interlocutore, telefonico e via e-mail, con i potenziali interessati: non rappresenta e non può rappresentare, nel caso in esame, aggravante costitutiva della condotta criminosa l'omessa esibizione del bene, tipica della compravendita "on-line", prassi ignota per il noleggio di veicoli ed impossibile per l'acquisto di un'area di parcheggio, non essendo in contestazione la sua presunta inesistenza o la non rispondenza qualitativa, bensì l'originario intendimento di disattendere l'obbligazione assunta, né, parimenti, una mera e generica "difficoltà di rintraccio", evidentemente inconferente rispetto alla diversa ipotesi di "anonimato", nel caso in esame, assolutamente non ravvisabile, per la diretta ed esplicita riconducibilità del presunto illecito e dei suoi strumenti funzionali al Signor Dario D.C.".
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza e "falsa" applicazione dell'art. 284 c.p.p., in relazione all'art. 275, commi 1 e 2, dello stesso codice, attesa 11"(i)napplicabilità, inadeguatezza ed eccessiva gravità della misura cautelare" applicata.
Il ricorrente rappresenta al riguardo: di essere incensurato; che il procedimento penale pendente nei suoi confronti menzionato dal Tribunale di Perugia "consisterebbe nel rinvio a giudizio in un risalente processo, pendente davanti al Tribunale di Perugia, rubricato al R.G.N. R. n. 6334/2010"; che "le fattispecie contestate, aventi ad oggetto l'ipotetica commissione di truffe on line, lasciano emergere totale estraneità della misura all'assertivo fine di impedire il pericolo di reiterazione, rivelandosi in alcun modo funzionale la misura custodiale domiciliare, cui non consegue l'inibizione all'uso di sistemi informatici, né la comunicazione o l'uso della corrispondenza in rete; nel confermare la misura degli arresti domiciliari, il Tribunale di Perugia non avrebbe adeguatamente considerato neppure il principio di necessaria proporzionalità di ogni misura all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere erogata sancito dall'art. 275 c.p.p., comma 2.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo non è fondato.
Anzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si deve ritenere che rientri nei poteri del giudice per le indagini preliminari, che sia investito di una richiesta di applicazione di una misura cautelare personale in relazione a una pluralità di reati i quali, secondo la prospettazione contenuta nella richiesta del pubblico ministero, siano tutti avvinti dal vincolo delle continuazione, ritenere, sulla base di concreti elementi che emergano immediatamente dalle risultanze delle indagini, che lo stesso vincolo della continuazione non sia configurabile tra tutti i predetti reati ma solo tra un gruppo di essi, da un lato, e un altro gruppo di essi, dall'altro lato.
Legittimamente, pertanto, il G.i.p. del Tribunale di Perugia, con l'ordinanza confermata dall'ordinanza del Tribunale di Perugia qui impugnata, ha ritenuto valorizzando, come è precisato in quest'ultima ordinanza, "l'omologia contenutistica e la contestualità temporale" dei due gruppi di reati - che il vincolo della continuazione fosse ravvisabile non tra tutte le quarantanove truffe contestate al D.C. ma, da un lato, tra quelle a lui contestate ai capi da 1) a 30) dell'imputazione provvisoria e, dall'altro lato, tra quelle a lui contestate ai capi da 31) a 49) della stessa imputazione provvisoria.
A fronte, di ciò, si deve rilevare che il ricorrente si è limitato a contestare in modo del tutto generico l'asserita erroneità della predetta valutazione del G.i.p. in ordine alla sussistenza, nei limiti ritenuti da tale Giudice, del vincolo della continuazione, senza indicare le ragioni per le quali la stessa valutazione sarebbe, appunto, erronea.
Posto che, perciò, legittimamente il G.i.p. del Tribunale di Perugia ha reputato che il vincolo della continuazione sussistesse solo, per quanto qui interessa, tra le truffe di cui ai capi da 1) a 30) dell'imputazione provvisoria, e rilevato che, come risulta dall'ordinanza impugnata (e come non appare in contestazione) il profitto di tali truffe era stato conseguito mediante l'accredito di esso su di un conto corrente on-line - senza che, perciò, sussistesse alcun riferimento a un luogo fisico dello stesso accredito - appare del tutto corretta l'individuazione della competenza per territorio, relativamente alle predette truffe, sulla base del criterio suppletivo previsto dall'art. 9 c.p.p., comma 2, Tale individuazione risulta infatti conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione - che il Collegio, condividendola, intende qui ribadire - secondo cui, nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on-line, in cui il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa; qualora, invece, non sia determinabile il luogo di riscossione, si applicano - per la determinazione della competenza territoriale - le regole suppletive previste dall'art. 9 c.p.p., (Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Vallelonga, Rv. 268369-01).
Non ha,infine,trovato riscontro alcuno quanto dedotto dal ricorrente circa l'asserita "fittizietà, melius inesistenza" della sua residenza in Bastia Umbra o, comunque, nel circondario del Tribunale di Perugia. La residenza in tale circondario è risultata, anzi, confermata - come è stato evidenziato dall'ordinanza impugnata - dal fatto che la contestata misura degli arresti domiciliari era stata eseguita presso un'abitazione nella disponibilità dell'indagato sita in Assisi.
Per tali ragioni, si deve quindi escludere che, col confermare la competenza per territorio del Tribunale di Perugia relativamente alle truffe contestate al D.C. ai capi da 1) a 30) dell'imputazione provvisoria, l'ordinanza impugnata sia incorsa nei denunciati vizi di violazione dell'art. 8 c.p.p., comma 1, e art. 9 c.p.p., comma 2, e motivazionali.
2. Il secondo motivo non è fondato.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 5), abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on-line, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893-01; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450-01).
Tale condivisa giurisprudenza identifica il presupposto della minorata difesa nella costante distanza tra i contraenti, i quali conducono le trattative interamente su piattaforme web, e valorizza il fatto che tale modalità di contrattazione richiede un particolare affidamento dell'acquirente nella buona fede del venditore, atteso che il primo si trova in una condizione di debolezza per una pluralità di ragioni che possono sussistere, in tutto o in parte, nelle diverse fattispecie concrete - in particolare, le possibilità per il venditore di: vendere sotto falso nome, schermando la propria vera identità (così da rendere più difficile la sua identificazione); non sottoporre il prodotto a controllo preventivo; rendere più difficile il controllo della sua affidabilità (controllo che è più agevole nel caso di contrattazione de visu); sottrarsi più agevolmente alle conseguenze della propria azione.
Ciò premesso, si deve ritenere che l'ordinanza impugnata abbia dato adeguatamente conto, con una motivazione logica e non contraddittoria, di come il D.C. avesse consapevolmente approfittato delle particolari opportunità decettive offerte dalla distanza che caratterizza il commercio on-line, avendo evidenziato come, proprio per il fatto che i contratti avevano a oggetto il noleggio (e non la vendita) di un mezzo, le controparti contrattuali, ricevuta la documentazione relativa, avessero senz'altro confidato nella buona fede del D.C., astenendosi dall'effettuare trasferte per visionare lo stesso mezzo, così da potere intrattenere anche un'interlocuzione de visu con lo stesso indagato, il quale, inoltre, avrebbe poi più facilmente potuto rendersi irreperibile e sottrarsi alle recriminazioni delle persone offese.
3. Il terzo motivo non è fondato.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, "(I)'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)" (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 26140001).
Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01).
Nel caso in esame, il Tribunale di Perugia ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo, avendo evidenziato non soltanto la pendenza, nei confronti dell'indagato, di un procedimento penale relativo a un reato della medesima indole, ma anche come i reati contestati al D.C., da un lato, fossero, nel loro complesso, espressivi di un fenomeno criminoso di considerevoli dimensioni e connotato da una vera e propria "professionalità", e, dall'altro lato, avessero palesato anche una notevole capacità organizzativa dell'indagato (la quale aveva trovato espressione nella formazione e diffusione di una documentazione contrattuale apparentemente veridica, nell'allegazione a essa della documentazione del veicolo e nella trasmissione del tutto alle vittime delle transazioni illecite).
Lo stesso Tribunale ha poi sottolineato, quanto all'idoneità della misura, come essa fosse corredata dal divieto di comunicare con persone diverse da quelle che coabitavano con l'indagato o lo assistevano, nonché la ritenuta proporzione della stessa rispetto alla sanzione che riteneva potesse essere irrogata (e, ancorché implicitamente, alla descritta entità del fatto).
Tale motivazione appare rispettosa degli invocati art. 275 c.p.p., commi 1 e 2, e art. 284 c.p.p., e del tutto coerente e logica, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità.
4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2023