La massima
La circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 5, c.p. è configurabile solo quando ricorrono condizioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale, con esclusione, pertanto, delle situazioni in cui la posizione di inferiorità della vittima ricada sotto il controllo della vittima stessa ovvero di un soggetto che l'ha determinata. (Fattispecie relativa a truffe finalizzate ad ottenere indebitamente finanziamenti da parte di soggetti cd. cattivi pagatori, in cui la Corte ha escluso che integrasse tale aggravante la condizione di “inferiorità negoziale” della banca derivante dall'oscuramento dei dati personali dei clienti contenuti nel Sistema Informatico Creditizio (SIC), che, intervenuto in automatico decorsi i termini imposti dalla vigente normativa a garanzia dei consumatori per l'evasione delle richieste di verifica patrimoniale, aveva impedito all'istituto di credito di conoscere compiutamente l'affidabilità dei richiedenti, che avevano approfittato di tale condotta negligente dei partecipanti allo stesso sistema informativo finanziario - Cassazione penale , sez. II , 29/04/2021 , n. 18656).
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La sentenza integrale
Cassazione penale , sez. II , 29/04/2021 , n. 18656
RITENUTO IN FATTO
Il TRIBUNALE del RIESAME di ROMA, con ordinanza del 12/11/2020, depositata il 16/12/2020, ha confermato l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di LATINA in data 19/10/2020 ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di S.F., C.M., V.G. e C.C.G. in relazione ai reati di cui all'art. 416, art. 640, comma 1 e comma 2, n. 2 bis, in relazione all'art. 61 c.p., n. 5 e artt. 318,320 e 321 c.p. per i soli S. e C..
1. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi.
2. Avv. M. per S..
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 319 ter c.p., art. 266 c.p.p., comma 2 bis, art. 267 c.p.p., comma 3, artt. 270 e 271 c.p.p. e D.Lgs. n. 216 del 2017 e del D.Lgs. n. 161 del 2019, art. 2, comma 7. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione cui é pervenuto il Tribunale in ordine alla regolarità delle intercettazioni sarebbe errata in quanto le stesse, effettuate con riferimento al reato di cui all'art. 319 ter c.p., anche con l'inserimento di un captatore informatico, sarebbero inutilizzabili. Il reato di corruzione in atti giudiziari, infatti, non contestato a nessuno degli attuali imputati, non sarebbe stato neanche in astratto ipotizzabile allorché le attività sono state richieste e disposte. Sin dall'inizio, d'altro canto, sarebbe stato evidente che l'unico dipendente pubblico coinvolto era il solo S. per il quale, considerato che lo stesso é incaricato di pubblico servizio e non pubblico ufficiale, il reato di cui all'art. 319 ter c.p., non era configurabile. La modifica dell'art. 266 c.p.p., comma 2 bis, che ha esteso espressamente la possibilità di utilizzare il captatore informatico anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio, poi, sarebbe entrata in vigore in data successiva a quella in cui le intercettazioni sono state richieste ed effettuate.
2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 270 c.p.p.. Nel secondo motivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe erroneamente risolto anche la seconda questione posta in relazione alle intercettazioni. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice del riesame, infatti, la questione non sarebbe stata posta nei termini della c.d. remotizzazione o delle modalità di intrusione delle microspie quanto, piuttosto, con riferimento alla circostanza che la registrazione sarebbe avvenuta sul dispositivo di captazione e quindi fuori dai locali della Procura senza che ci fossero le ragioni eccezionali richieste e previste dal codice di procedura penale a pena di inutilizzabilità.
3. Avv. N. per C.M..
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 309 c.p.p., comma 9, art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e art. 274 c.p.p. e art. 111 Cost., e 5cedu. Nel primo motivo il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di nullità per carenza di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica sollevata dalla difesa. La motivazione del provvedimento emesso dal giudice delle indagini preliminari, infatti, sarebbe del tutto carente quanto alla sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari, tanto che lo stesso Tribunale non avrebbe neanche potuto integrarla.
Sotto tale profilo, d'altro canto, l'ordinanza applicativa non terrebbe in alcuna considerazione il tempo trascorso dai fatti e l'assenza di contatti tra il C. e gli altri indagati da circa due anni e mezzo.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e con riferimento all'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la conclusione del Tribunale, in assenza di elementi effettivi, sarebbe manifestamente illogica quanto all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati e, sotto altro profilo, sarebbe carente quanto alla scelta della misura che, considerata l'incensuratezza dell'indagato e il tempo trascorso, sarebbe del tutto ingiustificata.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 6, artt. 292 e 309 c.p.p. e art. 111 Cost. e 5cedu con riferimento alla violazione del diritto di difesa. Nel terzo motivo il ricorrente rileva che alla difesa non sarebbe stato consentito di esaminare i brogliacci ed effettuare l'ascolto delle intercettazioni benché in data 25 novembre 2020 fosse stata presentata una specifica richiesta sul punto.
4. Avv. P. per V.G..
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 c.p., comma 2, n. 2 bis e art. 61 c.p., n. 5. La difesa deduce la carenza assoluta di motivazione quanto alla violazione del c.d. ne bis in idem sostanziale in quanto la medesima circostanza, la minorata difesa consistita nella "farraginosità" del sistema informatico della centrale rischi, sarebbe stata considerata sia come artificio e raggiro che come circostanza aggravante. Questione questa di particolare rilievo poiché in assenza della contestata aggravante le truffe non sarebbero procedibili d'ufficio, le querele in atti sarebbero tardive e l'intera valutazione, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata, dovrebbe essere quindi nuovamente effettuata.
5. Avv. T. per C.C.G..
5.1. Violazione di legge in relazione all'art. 309 c.p.p., commi 5, 9, 10 e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c). Nel primo motivo la difesa rileva che la decisione del Tribunale in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni sarebbe errata. Diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, infatti, a fronte della specifica richiesta contenuta nell'istanza di riesame, i supporti magnetici avrebbero dovuto essere messi a disposizione della difesa in tempo utile per l'udienza e, comunque, avrebbero dovuto essere trasmessi alla cancelleria del Tribunale del riesame nei cinque giorni previsti a pena di inefficacia della misura.
5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 c.p. e art. 61 c.p., n. 5. Nel secondo motivo il ricorrente evidenzia la carenza di motivazione in ordine al contributo causale che lo stesso avrebbe fornito alla commissione del reato con riferimento alla pratica "Mattoni" e, sotto altro profilo, rileva che il Tribunale sarebbe incorso in errore confondendo la condotta materiale del reato, l'artificio e il raggiro, con l'aggravante contestata.
5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione a delinquere. Nel terzo motivo la difesa rileva l'illogicità della conclusione cui é pervenuto il giudice del riesame in ordine alla partecipazione del C. al sodalizio criminoso. Gli elementi posti a fondamento dello stesso, alcune conversazioni intercettate e il coinvolgimento in una sola pratica, infatti, sarebbero inconferenti quanto alla possibilità di ritenere che lo stesso abbia fornito un effettivo contributo all'attività dell'associazione. Il riferimento alla "custodia della documentazione", d'altro canto, sarebbe smentito dal mancato rinvenimento della stessa presso l'abitazione del C. così come il riferimento ad altre pratiche delle quali lo stesso si sarebbe occupato, in assenza di specifiche e ulteriori contestazioni, sarebbe nella sostanza generico e improprio.
5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 318,320 e 321 c.p.. Nel quarto motivo la difesa censura il ragionamento seguito dal Tribunale che fonda la propria conclusione su di un sillogismo privo di consistenza. La circostanza che il trasferimento della B. sia avvenuto, in assenza di ulteriori e specifici elementi, non potrebbe essere ritenuta da sola decisiva quanto all'effettiva causa dello stesso e all'intercessione del C., ciò anche considerato che quanto ottenuto in favore della donna sarebbe diverso da quanto richiesto.
5.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 192 c.p.p., con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche sotto il profilo della mancanza di autonoma valutazione del giudice per le indagini preliminari. Nel quinto motivo la difesa rileva che la motivazione del Tribunale, così come quella del giudice, sarebbe astratta e priva di elementi concreti e individualizzanti quanto alla consistenza indiziaria a carico del C..
5.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 275 c.p.p.. Nel sesto motivo il ricorrente deduce la carenza di motivazione circa la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati e sulla proporzionalità e adeguatezza della misura applicata in quanto la conclusione del Tribunale su punto si fonderebbe su elementi congetturali privi di effettiva efficacia e di concreta capacità dimostrativa. Nessun accenno, d'altro canto, vi sarebbe nell'ordinanza all'incensuratezza del ricorrente e alla possibilità che lo stesso non abbia svolto attività illecita quanto, piuttosto, si si sia limitato a procacciare clienti alle società che erano sue legittime mandanti. L'eventuale pericolo, infine, in assenza di elementi specifici, non potrebbe essere ritenuto come concreto e attuale tanto che la motivazione circa l'adeguatezza della misura imposta sarebbe meramente apparente.
6. In data 24 marzo 2021 sono pervenuti in cancelleria dei motivi nuovi nell'interesse di S.F. nei quali il difensore, allegata documentazione attestante che all'epoca dei fatti la B. aveva la qualifica di assistente giudiziario e non era pertanto pubblico ufficiale, esclusa così anche sotto tale profilo la possibilità che fosse in astratto ipotizzabile il reato di cui all'art. 319 ter c.p., insiste per l'accoglimento del primo motivo di ricorso.
7. In data 12 aprile 2021 sono pervenuti in cancelleria degli ulteriori motivi nuovi nell'interesse di S.F. nei quali il difensore, facendo riferimento a una recente pronuncia di questa Corte circa l'interpretazione del D.Lgs. n. 216 del 2017, art. 6, comma 2 e L. n. 3 del 2019, art. 1, comma 4, lett. a), in merito all'utilizzo del captatore informatico nei delitti dei pubblici ufficiali, insiste per l'accoglimento del primo motivo di ricorso affinché "le risultanze dei c.d. trojan" siano dichiarate inutilizzabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di V.G., il secondo e il quarto motivo del ricorso proposto da C.C.G. sono fondati nei termini che seguono e gli effetti degli stessi devono essere estesi agli altri ricorrenti.
Gli altri motivi di ricorso sono complessivamente infondati.
1. Preliminarmente devono essere affrontate le questioni processuali poste in merito all'utilizzabilità delle intercettazioni, dedotte sotto diversi profili nei ricorsi di S., C. e C., e sulla violazione dell'obbligo di autonoma valutazione da parte del giudice dell'udienza preliminare, dedotte nei ricorsi proposti da C. e C..
2. Nei motivi di ricorso proposti nell'interesse di S.F. vengono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni effettuate nel corso delle indagini.
2.1. Nel primo motivo, così come integrato nei motivi nuovi, la difesa rileva l'inosservanza dell'art. 319 ter c.p., art. 266 c.p.p., comma 2 bis, art. 267 c.p.p., comma 3, artt. 270 e 271 c.p.p. e D.Lgs n. 216 del 2017 e del D.Lgs. n. 161 del 2019, art. 2, comma 7, evidenziando che le intercettazioni, effettuate anche con l'inserimento di un captatore informatico, sarebbero inutilizzabili in quanto disposte appiccando erroneamente la disciplina prevista per i delitti dei pubblici ufficiali così come regolata a seguito delle modifiche apportate con il D.L. n. 216 del 2017 e successive modifiche.
In specifico:
2.1.1. Sotto un primo profilo il ricorrente deduce che le intercettazioni non avrebbero potuto essere disposte per il termine di 40 giorni, previsto dal D.L. n. 13 maggio 1991, art. 13, anche per i delitti dei pubblici ufficiali in virtù del rinvio contenuto nel D.L. n. 216 del 2017, art. 6, comma 1.
Il delitto di cui all'art. 319 ter c.p., peraltro non contestato all'esito delle indagini a nessuno degli attuali indagati, infatti, non sarebbe stato neanche ipotizzabile in astratto nel gennaio 2019, allorché le attività sono state richieste e disposte in quanto sin dall'inizio delle indagini, che hanno preso le mosse dalle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento, sarebbe stato evidente che l'unico dipendente pubblico coinvolto era S.F., incaricato di pubblico servizio.
In tale contesto, d'altro canto, la diversa conclusione cui é pervenuto in Tribunale facendo riferimento alla possibilità di ipotizzare, almeno a quella data, il coinvolgimento della compagna dello S., B.P., impiegata presso la segreteria di un pubblico ministero, sarebbe errato e inconferente in quanto:
- la B. non é stata mai iscritta nel registro notizie di reato né risultava allora o risulta ora che la stessa abbia mai avuto un ruolo nella fuga di notizie posta a fondamento della intercettazione;
- la B., circostanza questa evidenziata per la prima volta nei motivi nuovi anche allegando un certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica a seguito di indagini difensive, non avrebbe avuto all'epoca la qualifica di pubblico ufficiale.
2.1.2. Sotto un secondo profilo, come ulteriormente specificato nei motivi nuovi, anche facendo riferimento a una recente pronuncia di questa Corte, la difesa rileva che la modifica dell'art. 266 c.p.p., comma 2 bis, che ha esteso espressamente la possibilità di utilizzare il captatore informatico anche ai delitti dei pubblici ufficiali, sarebbe entrata in vigore in data successiva a quella in cui le intercettazioni sono state richieste ed effettuate e cioé , in virtù delle successive modifiche, sarebbe applicabile alle sole operazioni disposte dopo il 1 settembre 2020.
2.2. Al fine di affrontare le questioni poste appare necessario, seppure in estrema sintesi e facendo riferimento alle sole norme direttamente rilevanti, ripercorrere la normativa che si é succeduta sul punto.
2.2.1. In attuazione della legge delega 23/6/2017 n. 103 il D.L. n. 29 dicembre 2017, n. 216, ha modificato la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni ed ha previsto espressamente l'utilizzo del captatore informatico.
L'art. 4 del decreto contiene le modifiche degli specifici articoli del codice di procedura penale e stabilisce le modalità di utilizzo del captatore informatico prevedendo che questo é sempre consentito nei procedimenti per i reati di cui all'art. 51 c.p.p., commi 3 bis e 3 quater (comma 2 bis aggiunto all'art. 266 c.p.p.).
L'art. 6 del decreto si riferisce alle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi delitti dei pubblici ufficiali, cioé quelli con pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Il comma 1 estende a tali reati l'applicazione del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203.
Il comma 2 esclude espressamente che per gli stessi reati si possa utilizzare il captatore informatico nei luoghi di cui all'art. 614 c.p., salvo il caso in cui non si abbia motivo di ritenere che in tale luogo si stia svolgendo l'attività criminosa.
L'art. 9, infine, contiene la disposizione transitoria per la quale, per quanto qui rileva, le disposizioni degli artt. 2, 3, 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.2.2. Le intercettazioni relative ai procedimenti dei pubblici ufficiali sono state oggetto di modifica anche nella L. 9 gennaio 2020, n. 3.
L'art. 1, comma 3 ha abrogato il D.L. n. 216 del 2017, art. 6, comma 2.
L'art. 1, comma 4, ha modificato l'art. 266, comma 2 bis e art. 267, comma 1, terzo periodo, consentendo così anche per le intercettazioni relative a tali reati l'utilizzo del captatore informatico nei casi già previsti per i reati di cui all'art. 51 c.p.p., commi 3 bis e 3 quater.
2.2.3. Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, così come convertito con la L. 28 febbraio 2020, n. 7, da ultimo ha modificato l'art. 266 c.p.p., comma 2 bis, prevedendo l'uso del captatore informatico per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'art. 614 del c.p..
2.2.3. Anche la disposizione transitoria di cui al D.L. n. 216 del 2017, art. 9 é stata oggetto di diverse modifiche che hanno via via prorogato l'applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5 e 7 del medesimo decreto alle intercettazioni disposte con provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 1 settembre 2020 (da ultimo D.L. 30 aprile 2020, n. 28, art. 1 convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70).
2.2.4. Le intercettazioni nei procedimenti per i più gravi delitti di pubblici ufficiali in sintesi:
1) fino al 26 gennaio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 216 del 2017, potevano essere disposte solo qualora sussistessero "gravi indizi di reato" per uno di tali reati, la durata prevista era per periodi di 15 giorno e per effettuare le stesse non poteva essere utilizzato in nessun caso il captatore informatico;
2) dal 26 gennaio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 216 del 2017, in virtù del richiamo al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13, contenuto nell'art. 6, comma 1, norma per la quale dello stesso D.L. n. 216 del 2017, art. 9, non prevede alcun differimento per l'entrata in vigore), possono essere disposte qualora sussistano "sufficienti indizi di reato" e il periodo per il quale queste possono essere effettuate é di 40 giorni;
3) dal 1 settembre 2020 (data da ultimo prevista dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, art. 1, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70) possono essere effettuate, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'art. 614 del c.p., utilizzando il captatore informatico (cfr. Sez. 5, n. 33138 del 28/09/2020, Busicchio, Rv. 279841).
2.3. Tanto premesso, entrambe le doglianze sono infondate.
2.3.1. Il presupposto per l'autorizzazione delle intercettazioni nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali é costituito, ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 13, dalla sussistenza di "sufficienti indizi di reato" che, come per i "gravi indizi di reato" di cui all'art. 267 c.p.p., attengono all'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto e non é quindi necessario che questi siano a carico di una persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni devono essere captate ai fini di indagine (Sez. 1, n. 2568 del 18/09/2020, dep. 2021, Modaffari, Rv. 280354).
Quando il giudice dispone le intercettazioni per tali reati, pertanto, deve verificare solo l'esistenza degli elementi sintomatici dell'esistenza di un fatto penalmente sanzionato, compreso tra quelli indicati nell'art. 266 c.p.p., comma 1, lett. b), a nulla rilevando che ci siano o meno elementi relativi alla riferibilità soggettiva del fatto ipotizzato a uno specifico soggetto (cfr. Sez. 4, n. 8076 del 12/11/2013, dep. 2014, D'Agostino, Rv. 258613; Sez. 4, n. 42017 del 17/10/2006, Capitano, Rv. 235536; Sez. V, 8/10/2003, Liscai, RV. 227053; Sez. 4, 16/11/2005, Bruzzese, Rv. 233184).
Ragione questa per la quale, quindi, nel caso di specie, in cui erano emersi sufficienti elementi comunque riferibili in astratto al reato ipotizzato, é irrilevante che fosse o meno individuato o anche solo individuabile il pubblico ufficiale al quale attribuire il fatto, tanto che il riferimento contenuto nell'ordinanza impugnata alla B., al di là dell'incarico dalla stessa ricoperto all'epoca, é in effetti sul punto irrilevante e la conclusione cui é pervenuto il Tribunale, proprio facendo riferimento ai citati criteri ermeneutici (cfr. pag. 7 dell'ordinanza impugnata) é comunque corretta.
2.3.1.1. Il periodo di durata delle intercettazioni, indicato nel decreto emesso 31 gennaio 2019 in 40 giorni, é corretto.
Tale termine, previsto dal D.L. n. 152 del 1991, art. 13, in virtù del richiamo del D.L. n. 216 del 2017, art. 6, comma 1, infatti, é in vigore del 26 gennaio 2018 in quanto la disposizione transitoria di cui all'art. 9 non si riferisce all'art. 6 del medesimo D.L. n. 216 del 2017.
2.3.2. La questione posta in riferimento all'utilizzabilità del captatore informatico e alla circostanza che questo non fosse previsto per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione sino al 1 settembre 2020 é formulata in termini aspecifici e pertanto il ricorso é sul punto inammissibile.
Al di là della questione giuridica posta in relazione all'entrata in vigore della norma, infatti, la difesa, ha omesso di evidenziare quali sarebbero le intercettazioni in concreto effettuate a mezzo del captatore informatico e quale uso concreto ne abbia fatto il giudice della cautela sviluppando il ragionamento che, pertanto, non é stato sottoposto alla c.d. prova di resistenza. Verifica che deve essere effettuata evidenziando che l'eliminazione delle conversazioni specificamente indicate determinerebbe la disarticolazione degli argomenti posti a fondamento della decisione (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303).
Sul punto, d'altro canto, deve ribadirsi che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico é onere della difesa, a pena di inammissibilità del motivo di impugnazione, indicare in modo puntuale e specifico l'elemento cui la doglianza si riferisce e illustrare l'incidenza concreta dell'eventuale eliminazione dello stesso ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (così Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218).
Onere questo al quale il ricorrente -limitandosi genericamente a dedurre l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate ricorrendo al captatore informatico ma omettendo di indicare in modo specifico le conversazioni da eliminare dal ragionamento e se e come l'eliminazione delle stesse ne inficiasse la tenuta- ha omesso di adempiere.
2.4. Nel secondo motivo la difesa del S. deduce la violazione di legge in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 270 c.p.p. evidenziando che il Tribunale avrebbe erroneamente risolto anche la seconda questione posta in relazione alle intercettazioni.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice del riesame, infatti, la questione non sarebbe stata stata posta nei termini della c.d. remotizzazione o delle modalità di intrusione delle microspie quanto, piuttosto, si riferiva alla circostanza che la registrazione sarebbe avvenuta fuori dai locali della Procura senza che ci fossero le ragioni eccezionali richieste e previste dal codice di procedura penale a pena di inutilizzabilità.
La doglianza é manifestamente infondata.
2.4.1. A prescindere dal ragionamento seguito, la conclusione del Tribunale é comunque corretta. La circostanza che la registrazione avvenga sul medesimo dispositivo che la effettua e che poi i relativi dati vengano trasferiti in un secondo momento, infatti, non consente di ritenere che questa sia avvenuta fuori dai locali della Procura della Repubblica.
Al di là del luogo in cui si trova la microspia o l'apparecchio che procede alla captazione ed eventualmente alla registrazione (luogo che evidentemente coincide con quello in cui la conversazione si svolge) l'operazione si deve intendere giuridicamente compiuta nel luogo in cui si trova il server al quale i dati sono trasmessi, dove di norma si trova l'operatore che ascolta (cfr. in senso sostanzialmente analogo Sez. 6, n. 34671 del 26/10/2020, Gioffré , Rv. 280113).
2.4.2. Sotto altro e dirimente profilo deve comunque rilevarsi che pure la doglianza in esame é dedotta in termini aspecifici.
Anche in questo motivo, infatti, la difesa ha omesso di indicare le intercettazioni, rectius le conversazioni, cui si riferirebbe il vizio e conseguentemente non ha sottoposto il ragionamento dei giudici della cautela alla c.d. prova di resistenza.
3. Nel primo motivo proposto nell'interesse di C.C.G. la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 309 c.p.p., commi 5, 9, 10 e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto la conclusione cui é pervenuto il Tribunale in ordine all'eccezione sollevata circa l'utilizzabilità delle intercettazioni sarebbe errata.
Diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, infatti, a fronte della specifica richiesta contenuta nell'istanza di riesame, i supporti magnetici contenenti l'audio integrale delle intercettazioni avrebbero dovuto essere messi a disposizione della difesa e, comunque, avrebbero dovuto essere trasmessi alla cancelleria del Tribunale del riesame nei cinque giorni a pena di inefficacia della misura.
Tali atti d'altro canto, come anche evidenziato nella memoria prodotta dalla difesa nel corso dell'udienza i 12/11/2020, sarebbero stati necessari a comprendere il reale rilievo indiziario delle conversazioni estrapolate dalla polizia giudiziaria nei verbali redatti in forma riassuntiva.
La doglianza é manifestamente infondata.
3.1. A supporto della richiesta di misura restrittiva della libertà personale il pubblico ministero può depositare solo i "brogliacci", ossia i verbali nei quali la polizia giudiziaria ha trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate e non le registrazioni delle conversazioni (così Sez. 6, n. 33046 del 25/01/2018, Novella, Rv. 273784).
In tali ipotesi, però, a seguito della sentenza n. 336 del 2008 Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 268 c.p.p., comma 5, il difensore ha il diritto di accedere alle registrazioni delle intercettazioni e di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.
Al fine di esercitare tale diritto il difensore ha l'onere di proporre la richiesta tempestivamente in relazione all'udienza del tribunale del riesame e alle cadenze temporali indicate dall'art. 309 c.p.p., comma 9, tenuto conto del grado di complessità delle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, del tempo necessario per la verifica di eventuali discordanze tra i testi posti a base delle decisioni cautelari e quelli risultanti dall'ascolto diretto, nonché del momento di deposito della richiesta di riesame (Corte Cost. n. 336 del 2008; Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246908; Sez. 5, n. 44150 del 13/06/2018 M., Rv. 274119).
La richiesta -nella quale il difensore proprio al fine di consentire che il diritto sia garantito in modo effettivo e in tempo utile per l'udienza é tenuto a indicare le ragioni d'urgenza- deve essere proposta presso la segreteria del pubblico ministero, ufficio che ha la disponibilità delle registrazioni e che, unico, può procedere alla trasposizione e al rilascio di copia anche prima che le intercettazioni siano depositate (Sez. 3, n. 281 del 11/12/2014, dep. 2015, Wang, Rv. 261795).
L'illegittima compressione del diritto di difesa derivante dal rifiuto o dall'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 4, l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria e il rilascio di copia delle stesse, d'altro canto -e sempre che il difensore documenti di avere presentato tempestivamente la richiesta all'ufficio competente- dà luogo, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), a una nullità di ordine generale, a regime intermedio, nel procedimento di acquisizione della prova, con la conseguenza che le suddette trascrizioni di polizia non possono essere utilizzate come prova nel giudizio cautelare (Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, Spada, Rv. 275868).
3.2. Tanto premesso in sintesi.
i. Dagli atti non risulta che la difesa abbia presentato tempestiva e motivata richiesta al pubblico ministero di trasposizione delle intercettazioni su supporto magnetico al fine di ascoltare e ottenere copia delle stesse.
In assenza di una richiesta specifica in tal senso alla propria segreteria, quindi, il pubblico ministero, non era tenuto a nessun adempimento e la difesa non può ora eccepire la compressione di un diritto che la stessa, pur avendone la possibilità, ha omesso di esercitare nelle forme e nei tempi previsti.
La richiesta di "acquisizione del supporto magnetico delle intercettazioni e delle captazioni ambientali" contenuta nell'istanza di riesame diretta al Tribunale, ufficio incompetente a provvedere, d'altro canto, é inidonea a determinare "l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento incidentale "de libertate", obbligo il cui inadempimento può dar luogo a responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M." (cfr. Corte Cost. n. 336/2008; Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246908).
2. La mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei supporti magnetici e dei file audio nel termine previsto di cinque giorni, infine, non ha determinato l'inefficacia della misura cautelare.
Nel caso di specie, infatti, il pubblico ministero con la richiesta di applicazione della misura cautelare, come era suo diritto, ha depositato esclusivamente i brogliacci e i verbali delle trascrizioni riassuntive della polizia giudiziaria.
Solo tali atti, pertanto, la cancelleria del Tribunale del riesame ha correttamente richiesto all'autorità procedente, che li ha trasmessi nei termini previsti.
4. Nel terzo motivo proposto nell'interesse di C.M. la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 6, artt. 292 e 309 c.p.p. e art. 11 Cost. e 5cedu evidenziando che alla difesa non sarebbe stato consentito di esaminare i brogliacci ed effettuare l'ascolto delle intercettazioni benché in data 25 novembre 2020 fosse stata presentata una specifica richiesta sul punto al fine di redigere l'atto di ricorso per cassazione.
La doglianza é manifestamente infondata.
La richiesta della difesa, infatti, presentata il 25 novembre 2020, in data successiva alla celebrazione dell'udienza, considerato che il riesame si riferisce alla misura applicata e agli atti posti a fondamento della stessa, é irrilevante quanto al procedimento cautelare e alla validità dell'ordinanza impugnata.
Come in precedenza esposto in 3.1., d'altro canto, al fine di esercitare il diritto di accesso alle intercettazioni il difensore ha l'onere di presentare la richiesta tempestivamente per l'udienza e pertanto nessun rilievo può avere un'istanza presentata in un momento successivo, ormai estrano al procedimento di controllo cautelare.
Né coglie nel segno l'argomento secondo il quale l'accesso ai file sarebbe comunque necessario per la redazione del ricorso per cassazione in quanto nella fase di legittimità la difformità eventualmente rilevata, ma non sottoposta al giudice di merito, non potrebbe comunque essere oggetto di sindacato, neanche quale vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata.
5. Nel primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di C.M. e nel quinto motivo del ricorso nell'interesse di C.C.G. le difese deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione anche con riferimento al rigetto dell'eccepita nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione quanto alla gravità indiziaria, alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata.
Le doglianze sono manifestamente infondate.
Rispondendo alla comune doglianza già proposta in quella sede, infatti, il Tribunale del riesame ha dato adeguato conto dell'analisi compiuta dal giudice delle indagini preliminari che, se pure ha rinviato alla richiesta di applicazione della misura cautelare, ha evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari per i reati contestati e per ognuno gli indagati (cfr. pagine 5 e 6 dell'ordinanza impugnata con riferimento specifico alla dedotta nullità).
Come anche recentemente ribadito ed evidenziato dal Tribunale, d'altro canto, l'autonoma valutazione del giudice non é esclusa solo perché venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato, anche con la tecnica di redazione per relationem ovvero per incorporazione, purché dall'ordinanza emerga che la condivisione delle considerazioni svolte in precedenza sia determinata dalla conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, evidenzi una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, ciò perché autonoma valutazione non vuol dire valutazione diversa o difforme (Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Cordiolli, Rv. 280581; Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403).
6. Terminato l'esame dei motivi relativi a questioni di natura processuale appare opportuno procedere all'analisi delle ulteriori doglianze partendo dalla censura relativa alla sussistenza dell'aggravante contestata per il reato di truffa ex art. 640, comma 2, n. 2 bis, in relazione all'art. 61 c.p., n. 5.
6.1 Nell'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di V.G. e nel secondo motivo presentato nell'interesse di C.C.G. si deduce, sotto diversi profili, la questione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5.
6.2. Il ricorrente V. rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 640 c.p., comma 2, n. 2 bis e art. 61 c.p., n. 5, per carenza assoluta di motivazione in relazione al c.d. ne bis in idem sostanziale in quanto la medesima circostanza, la "farraginosità" del sistema informatico della centrale rischi, sarebbe stata considerata sia come artificio e raggiro che come circostanza aggravante. Questione questa che sarebbe di particolare rilievo poiché in assenza della contestata aggravante il limite edittale della pena prevista per il reato non consentirebbe l'applicazione della custodia cautelare in carcere per le truffe che, peraltro, attesa la tardività delle querele, sarebbero improcedibili e ciò imporrebbe una nuova e diversa valutazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura disposta.
6.3. Il ricorrente C. rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 640 c.p. e art. 61 c.p., n. 5, evidenziando la carenza di motivazione in ordine al contributo causale che il ricorrente avrebbe fornito alla commissione del reato con riferimento alla pratica "Mattoni" e, sotto altro profilo, rileva che il Tribunale incorrerebbe in errore confondendo la condotta materiale del reato, l'artificio e il raggiro, con l'aggravante contestata.
Le doglianze sono fondate quanto alla insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, espressamente richiamato dall'art. 640 c.p., comma 2, n. 2 bis.
6.3.1. La valutazione della sussistenza della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa va operata verificando in concreto le situazioni di luogo, tempo o persona che, nel singolo caso, possono aver ridotto o comunque ostacolato la capacità di difesa della parte lesa, agevolando la commissione del reato (Sez. 2, n. 28795 del 11/05/2016, De Biasi, Rv. 267496; Sez. 2, n. 43128 del 07/10/2014, Apicella, Rv. 260530) in quanto la citata aggravante é configurabile solo quando ricorrono condizioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale (Sez. 2, n. 3560 del 14/10/2020, dep. 2021, Sacchi, Rv. 280521; Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302).
Il maggior disvalore della condotta che comporta l'aggravamento della pena, infatti, é costituito dall'approfittamento di circostanze di tempo, di luogo o di persona, che siano tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, e quindi di dati di fatto che ineriscano a uno o più dei tre aspetti della vicenda, cioé il dato temporale, quello spaziale o quello soggettivo.
Sotto tale profilo, pertanto, la sussistenza dell'aggravante va esclusa qualora, sotto il profilo oggettivo, la condotta dell'autore sia percepibile da terzi o quando, sotto quello soggettivo, la condizione personale di minorazione della vittima inerisca ad una situazione momentanea ed occasionale o che comunque tale situazione ricada sotto il controllo della vittima stessa ovvero di un soggetto estraneo che l'ha determinata (cfr. Sez. 1, n. 40289 del 18/06/2013, Pennetti, Rv. 257792).
6.3.2. Al fine di verificare in concreto la sussistenza o meno nel caso di specie di condizioni che abbiano posto le istituzioni finanziarie in una situazione di minorata difesa é necessario ripercorre in breve gli aspetti rilevanti dell'iter previsto per l'erogazione di un finanziamento e quanto stabilito per l'accesso dei privati ai dati gestiti dal Sistema Informativo Creditizio (SIC).
Quando viene presentata una domanda di finanziamento, prestito o mutuo, le società finanziarie e gli istituti di credito, richiedono in prima battuta una verifica dell'affidabilità del cliente, accertandone la solvibilità tramite la consultazione di banche dati come la Centrale Rischi Finanziari (CRIF) che, in virtù di un costante e periodico aggiornamento, offrono un'informativa completa sul debitore e sulla capacità dello stesso di fare fronte agli impegni finanziari che assume con la conclusione del contratto.
In tali banche dati, che costituiscono il Sistema Informativo Creditizio (SIC), sono conservate e gestite tutte le informazioni e tutti i dati relativi ai clienti che hanno concluso contratti di finanziamento così che le istituzioni finanziare hanno la possibilità, in caso di nuove o successive domande, di verificare l'affidabilità del soggetto che richiede la prestazione finanziaria.
Qualora la verifica dia esito positivo, quindi, si procede alla valutazione degli ulteriori documenti prodotti dal cliente e all'eventuale sottoscrizione del contratto.
Qualora, invece, l'andamento dei pagamenti dei precedenti finanziamenti non sia regolare il sistema segnala la situazione negativa determinando così, di fatto e in automatico, l'immediato rigetto della domanda di finanziamento.
Tale delicato sistema é regolato da una normativa emanata dal Garante della Privacy che, con la Delibera n. 8 del 16/11/2004 ha disposto la pubblicazione del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", che regola le modalità di gestione dei dati e il diritto di accesso agli stessi riconosciuto agli interessati dal D.L. n. 196 del 2003, art. 7.
In specifico, per quanto rileva in questa sede, l'art. 8 del Codice prevede le modalità attraverso le quali l'interessato può esercitare i propri diritti sia rivolgendosi al gestore (la banca dati, es. la CRIF) sia presso i partecipanti (l'istituzione finanziaria) che li hanno comunicati, "soggetti che sono tenuti a garantire, anche attraverso idonee misure organizzative e tecniche, un riscontro tempestivo e completo alle richieste avanzate".
Se la richiesta é rivolta al partecipante questo "fornisce direttamente riscontro nei termini previsti dall'art. 146, commi 2 e 3 del Codice e dispone le eventuali modifiche ai dati ai sensi dell'art. 4, comma 5".
Se la richiesta é rivolta al gestore, quest'ultimo provvede anch'esso direttamente nei medesimi termini, consultando ove necessario il partecipante.
Nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori verifiche con il partecipante "il gestore informa l'interessato di tale circostanza entro il termine di quindici giorni previsto dal Codice ed indica un altro termine per la risposta, che non può essere superiore ad ulteriori quindici giorni. Durante il periodo necessario ad effettuare le ulteriori verifiche con il partecipante, il gestore:
a) nell'arco dei primi quindici giorni, mantiene nel sistema di informazioni creditizie l'indicazione relativa allo svolgimento delle verifiche, tramite specifica codifica o apposito messaggio da apporre in corrispondenza dei dati oggetto delle richieste dell'interessato;
b) negli ulteriori quindici giorni, sospende la visualizzazione nel sistema di informazioni creditizie dei dati oggetto delle verifiche".
Riassumendo per quanto di interesse.
A seguito della contestazione al gestore dei dati l'interessato non ottiene un riscontro immediato in quanto questo (ad esempio il CRIF) non li può in autonomia modificare o cancellare ed é tenuto a richiedere all'ente partecipante (l'istituto che ha erogato il finanziamento) una verifica.
In attesa del riscontro a tale richiesta il gestore inserisce in calce al dato un'annotazione che indica che lo stesso é attualmente oggetto di verifica per contestazione da parte dell'interessato.
Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, in assenza di risposta da parte dell'ente partecipante, il gestore inibisce a chiunque consulti il SIC la visibilità -che rimane così sospesa per tutto il tempo necessario a gestire la pratica in modo definitivo- dei dati relativi al rapporto di credito oggetto di verifica.
6.3.3. Nel caso di specie agli indagati é contesta la truffa contrattuale per avere indotto società finanziarie e istituti di credito a concedere finanziamenti che altrimenti non sarebbero stati erogati in quanto i clienti che li avevano richiesti rientravano nella categoria dei c.d. "cattivi pagatori", soggetti cioé a carico dei quali esistevano delle segnalazioni negative nel sistema informativo creditizio.
In specifico gli artifici e i raggiri sarebbero consistiti:
- nella predisposizione di documentazione falsa (cedolini e buste paga);
- nell'avere ottenuto, tramite l'uso strumentale di richieste presentate D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 7, l'oscuramento della situazione patrimoniale e dei dati del cliente presso la centrale rischi finanziari.
Condotta complessiva questa le cui modalità operative integrerebbero la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, che sarebbe configurabile in quanto gli autori dei reati avrebbero approfittato della "farraginosità" del sistema informativo creditizio che -imponendo in caso di contestazione al gestore l'obbligo di oscurare i dati per la necessità di armonizzare la disciplina al diritto di riservatezza- porrebbe gli istituti di credito e la CRIF in una situazione di oggettiva inferiorità negoziale (cfr. sul punto pag. 15 della motivazione del provvedimento impugnato).
6.4. Tanto premesso deve concludersi che nel caso di specie la contestata aggravante non é configurabile.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la circostanza che la normativa prevista per la tutela del diritto alla riservatezza stabilisca, a determinate condizioni, l'oscuramento dei dati non é qualificabile come "fragilità" né il sistema stesso, proprio perché in tal modo espressamente regolato, può per tale ragione essere ritenuto "farraginoso".
La sospensione della visibilità dei dati é prevista dall'art. 8 del codice deontologico, infatti, solo nel caso in cui il partecipante, cioé l'istituzione finanziaria, ometta di dare corso nel termine previsto alle verifiche necessarie a definire l'iter avviato dalla segnalazione.
Sotto tale profilo, pertanto, la condizione nella quale si trova l'istituzione finanziaria, definita "inferiorità negoziale" nell'ordinanza impugnata, é riferibile esclusivamente al difetto di diligenza di uno dei partecipanti dello stesso sistema di controllo che omette di rispettare i termini posti dalla normativa a garanzia dei consumatori.
Situazione questa nella quale, in conclusione, gli autori del reato non hanno approfittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona che hanno ostacolato la pubblica e privata difesa quanto, piuttosto, hanno "fatto affidamento" sulla condotta negligente dei partecipanti allo stesso sistema informativo finanziario. Soggetti per legge "tenuti a garantire, anche attraverso idonee misure organizzative e tecniche, un riscontro tempestivo e completo alle richieste avanzate" e che sono pertanto consapevoli che il mancato adempimento di quanto stabilito dall'art. 8 del codice deontologico, prevedendo la sospensione della visibilità dei dati riferibili ai clienti, potrebbe determinare, per cause a loro imputabili, una minore attendibilità complessiva del sistema stesso.
6.5. L'esclusione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p. n. 5, espressamente richiamata dall'art. 640 c.p., comma 2, considerato il diverso limite edittale di pena previsto, determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata quanto ai reati di truffa.
6.6. L'annullamento senza rinvio per tali reati impone di trasmettere gli atti al Tribunale del riesame di Roma affinché si pronunci quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura cautelare disposta per i residui delitti nei confronti degli indagati.
6.7. La statuizione di annullamento disposta con riferimento al motivo unico di ricorso presentato da V.G. e al secondo motivo presentato nell'interesse di C.C.G. va estesa agli altri indagati, pure se questi non hanno proposto alcuna specifica censura sul medesimo punto.
La circostanza aggravante contestata, infatti, ha natura oggettiva e la pronuncia in ordine all'insussistenza della stessa deve essere estesa ai sensi dell'art. 587 c.p.p. a tutti i concorrenti nei reati di truffa nei quali la stessa é contestata (cfr. Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226; Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Aresu e altri, Rv. 266686).
7. Le ulteriori doglianze dedotte nell'interesse di C.C.G..
7.1. Nel terzo motivo la difesa del C. deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione a delinquere in quanto gli elementi posti a fondamento della conclusione in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, indicati in alcune conversazioni intercettate e nel coinvolgimento in una sola pratica, sarebbero inconferenti quanto alla possibilità di ritenere che lo stesso abbia fornito un effettivo contributo all'attività dell'associazione.
Il riferimento alla "custodia della documentazione", d'altro canto, sarebbe smentito dal mancato rinvenimento della stessa presso l'abitazione del C. così come, in assenza di specifiche e ulteriori contestazioni, sarebbe generica e impropria la considerazione che lo stesso si sarebbe occupato di altre pratiche.
La doglianza, dedotta anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti si riferisce alla completezza e alla logicità della motivazione e nella quale si sollecita una rilettura del compendio indiziario che non é consentita in questa sede, é manifestamente infondate.
In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.
Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 21528; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885).
Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari é ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).
Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, quindi, deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (da ultimo Sez. 4, n. 10153 del 20/10/2020, dep. 2021, Scattina, non massimata; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012).
In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione é ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997).
Tanto premesso in generale, diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso, il giudice del riesame, che pure ha considerato la spiegazione alternativa fornita dall'indagato nel corso dell'interrogatorio, ha dato conto delle ragioni sulle quali ha fondato la conclusione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo e la motivazione sul punto non é sindacabile in questa sede.
La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, al di là del riferimento alla custodia dei documenti, elemento da solo già di per sé estremamente significativo, é adeguata e coerente quanto al valore indiziario da attribuire alle conversazioni intercettate circa la piena conoscenza del C. delle modalità operative e in ordine al contributo dallo stesso fornito per la commissione dei reati fine.
La circostanza che al C. sia contestata solo la truffa commessa nella vicenda "Mattoni", d'altro canto, non vale ad escludere il coinvolgimento dello stesso nell'attività dell'associazione in quanto, come risulta appunto dalle conversazioni indicate a pag. 42 dell'ordinanza impugnata, lo stesso ricorrente ha fatto riferimento ad altre pratiche da lui seguite, delle quali "ho cancellato tutto", e al fatto che circa la metà dei clienti erano i suoi, con ciò evidenziando l'attività di procacciatore di clienti e di intermediario consapevolmente svolta in numerose delle operazioni illecite poste in essere, suo tramite e con la sua fattiva partecipazione, dal sodalizio.
7.2. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 318,320 e 321 c.p., evidenziando che la conclusione del Tribunale si fonderebbe su di un sillogismo privo di consistenza. La circostanza che il trasferimento della B. sia avvenuto, in assenza di ulteriori e specifici elementi, non potrebbe essere ritenuta da sola decisiva quanto all'effettiva causa del trasferimento stesso e all'intercessione del C., ciò anche considerato che il quanto ottenuto sarebbe diverso da quanto richiesto. La doglianza é fondata.
7.2.1. Al capo 56) é contestato al C. di avere concorso, nella qualità di intermediario, nella corruzione del S., incaricato di pubblico servizio.
La contestazione si riferisce all'accordo corruttivo che sarebbe intercorso, tramite il ricorrente, tra S. e C.C. al fine di far trasferire B.C., sorella della compagna del S., dal pronto soccorso dell'Ospedale Policlinico Umberto I ad altro reparto dello stesso nosocomio.
Secondo l'ipotesi accusatoria, condivisa dal Tribunale, infatti, il "favore" di natura illecita ottenuto dal C. rappresenterebbe il corrispettivo dalla "messa a disposizione" della funzione del S., incaricato di pubblico servizio preso la Procura della Repubblica di Latina, al quale all'occorrenza il C. avrebbe così potuto liberamente rivolgersi.
7.2.2. Come correttamente evidenziato nel ricorso la motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di corruzione é carente e illogica.
In assenza di elementi circa la legittimità o meno delle ragioni amministrative che hanno determinato il trasferimento, infatti, la circostanza che questo sia avvenuto non può essere ritenuta da sola significativa quanto all'esistenza dell'accordo corruttivo che sarebbe intercorso tra il C. e il S. con l'intermediazione del C..
D'altro canto.
1. La conclusione circa l'illiceità del "favore" che il C. avrebbe fatto a S., in assenza di riferimenti quanto all'effettivo ruolo che C. avrebbe svolto nella vicenda e alle modalità con le quali é stato disposto il trasferimento, é apodittica.
2. Il ragionamento all'esito del quale il Tribunale perviene alla conclusione circa la natura illecita dalla "messa a disposizione" del S., ritenuta essere oggetto della corruzione perché costituita dalla funzione di pubblico servizio, é ipotetico e contraddittorio. Diversamente da quanto esposto nella motivazione, infatti, la circostanza emersa (cioé che in passato il S. aveva redatto gratuitamente un ricorso ex art. 700 c.p.c., nell'interesse del C.) non conferma quanto piuttosto smentisce le astratte considerazioni del giudice del riesame secondo il quale il favore del C. sarebbe stato il corrispettivo di quella che in termini del tutto ipotetici é definita come la "generica benevolenza del S. nell'ambito del suo incarico di servizio pubblico ottenendo, dunque una sua collaborazione nelle situazioni in cui sarebbe entrato in contatto con il pubblico incaricato... al quale il C. avrebbe potuto rivolgersi all'occorrenza" (cfr. pag. 46 del provvedimento impugnato).
Ragioni queste per le quali l'ordinanza impugnata, priva di una effettiva motivazione in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di corruzione, deve essere annullata con rinvio affinché il Tribunale proceda a nuovo esame sul punto.
7.2.3. La statuizione di annullamento disposta con riferimento al quarto motivo presentato nell'interesse di C.C.G. va estesa a S.F. benché questo non abbia proposto alcuna specifica censura sul medesimo punto.
Gli effetti della pronuncia, infatti, che si riferisce alla carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e non alla posizione del singolo ricorrente, deve essere estesa ai sensi dell'art. 587 c.p.p. al S., concorrente nello stesso reato (cfr. Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226; Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Aresu e altri, Rv. 266686).
8. Le doglianze dedotte sotto diversi profili nel secondo motivo proposto nell'interesse di C.M. e nel sesto motivo proposto nell'interesse di C.C.G. in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e con riferimento all'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere sono assorbite.
P.Q.M.
Esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in ordine ai reati di truffa. Dispone il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sulle esigenze cautelari per i residui reati. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di S.F. e C.C.G. con riferimento al reato di corruzione di cui al capo 56 e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 7. Rigetta nel resto i ricorsi e manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021