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Truffa: qual è la differenza rispetto al reato di insolvenza fraudolenta?


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di truffa

La massima

Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Cassazione penale , sez. V , 21/10/2021 , n. 44659).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. V , 21/10/2021 , n. 44659

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 luglio 2020, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia, dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.M. per i delitti al medesimo ascritti ai capi 2, 3, 4 e 6 dell'imputazione e rideterminava la pena inflittagli per i residui capi (1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) in anni tre, mesi dieci e giorni venti di reclusione; lo condannava inoltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado d'appello dalle parti civili che a tale fase avevano partecipato.


Era stata così confermata la penale responsabilità del C. per avere consumato - quale amministratore di fatto della srl (OMISSIS), dichiarata fallita il 16 luglio 2013, in concorso con l'amministratrice di diritto O.M., ritenuta responsabile delle medesime condotte ma non ricorrente - i seguenti reati:


- al capo 1, i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per avere distratto e/o dissipato le somme, i beni e gli autoveicoli ivi meglio indicati, e per avere tenuto la contabilità della società in guisa da non consentirne la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, annotando nelle scritture contabili numerose fatture relative ad operazioni inesistenti;


- ai residui capi 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, i delitti di truffa aggravata (ai sensi dell'art. 61 n. 7 c.p.) consumati (anche quale amministratore di fatto della diversa srl Gruppo Car, di cui ancora la O. era amministratore di diritto) ai danni degli acquirenti delle autovetture ivi specificate, con gli artifici e raggiri o di vantarne l'inesistente titolarità (e non provvedendo pertanto alla loro consegna) o di indicarne un falso chilometraggio, così ingiustamente lucrando i corrispettivi della vendita dei mezzi.


I delitti ascritti al C. per i quali era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione erano ulteriori truffe consumate ai danni di altri acquirenti delle autovetture, per le quali, appunto, prima della pronuncia della sentenza d'appello era maturato il relativo termine.


1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello la Corte di merito - per quanto qui di interesse in relazione alle censure di legittimità - osservava quanto segue.


1.1.1. Sussistevano i ritenuti delitti di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale (le censure del C. attenevano, anche nel gravame di merito, alla sola prova del suo concorso nei reati con la coimputata O., l'amministratore di diritto della fallita).


Quanto alla bancarotta documentale, il prevenuto, e la coimputata O., avevano annotato in contabilità una serie di fatture per operazioni inesistenti provenienti da società (diverse dalla fallita (OMISSIS) e dalla Gruppo Car, protagoniste delle truffe) amministrate, di diritto, dallo stesso C.. Fatture emesse in attuazione di "frodi carosello" finalizzate ad evadere l'Iva nel commercio internazionale di autovetture.


Quanto alla bancarotta patrimoniale, i due imputati avevano distratto o dissipato i beni indicati in imputazione, secondo la ricostruzione operata dal curatore, prelevando somme dai conti della società, versandole sul conto della O., vendendo a terzi veicoli detenuti in locazione finanziaria e, infine, costituendo la srl Gruppo Car (amministrata dalla O. e, di fatto, anche dal C.), a cui cedevano, senza concludere accordi formali e senza corrispettivo, l'attività di compravendita di autoveicoli dalla fallita condotta.


Il ruolo di amministratore di fatto del C. era stato dedotto sia dalle deposizioni di coloro che avevano acquistato le autovetture (che ne avevano denunciato le modalità truffaldine), sia dalle dichiarazioni della proprietaria dell'immobile ove le società di compravendita di vetture, che facevano capo anche al C. e che si era succedute nel tempo - prima la srl TM Usa Dream, poi la fallita (OMISSIS) ed infine la srl Gruppo Car - avevano avuto sede ed avevano svolto la propria attività, che aveva riferito di avere trattato proprio con il C., quale amministratore di diritto della prima e quale rappresentante, poi, delle due successive.


1.1.2. In ordine alle truffe, la Corte di merito premetteva, in diritto, che:


- l'intento truffaldino della parte contraente, nella cosiddetta "truffa contrattuale", deve rivelarsi fin dalla conclusione del contratto (Cass. n. 5801/2013) ancorché, invero, se gli artifici e raggiri erano intervenuti solo durante l'esecuzione dello stesso può ugualmente configurarsi il delitto punito dall'art. 640 c.p. qualora gli stessi abbiano determinato un danno ingiusto per l'altro contraente (Cass. n. 41073/2004);


- costituisce una condotta punita a titolo di truffa l'offerta su internet, servendosi di una piattaforma dedicata alla vendita accreditata presso gli utenti, di un bene, ricevendone il corrispettivo e non provvedendo alla sua consegna e rendendo difficile risalire al venditore anche cancellando il proprio "account" (Cass. n. 46849/2014 e 10136/2015);


- non costituisce la frode in commercio punita dall'art. 515 c.p. la condotta di chi inganni il contraente al momento stesso della conclusione del contratto, posto che tale norma punisce la diversa ipotesi della consegna di un bene diverso dal pattuito, senza il concorso di artifici e raggiri;


- la circostanza aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 7 si configura quando il danno patrimoniale cagionato abbia un'oggettiva rilevanza economica (Cass. n. 27741/2011) e, nelle truffe contestate, ricorreva in considerazione del rilievo della somma versata, a titolo di acconto e come pagamento integrale, per l'acquisto di un'autovettura tanto più quando questa sia alienata in base ad un chilometraggio falsificato.


1.1.3. Applicando tali principi di diritto alle condotte di truffa contestate, la Corte considerava quanto segue.


Ricordava gli elementi di prova che avevano condotto alla declaratoria di penale responsabilità per le ipotesi dichiarate prescritte.


Quanto agli ulteriori capi, per i quali vi era stata la conferma della condanna, così annotava:


- al capo 5, l'acquirente, trovato l'annuncio su un sito internet affidabile, versava Euro 3.500+5.000+14.000 senza ottenere l'auto vendutagli; corrispondeva poi altri Euro 5.000 per una vettura sostitutiva, anch'essa mai consegnata;


- al capo 7, l'acquirente, concordata la permuta della sua vettura per Euro 7.250, versati altri Euro 2.000+8.250, non otteneva l'auto promessagli (e rifiutava quella offertagli in sostituzione);


- al capo 8, l'acquirente versava l'intero prezzo pattuito di Euro 23.000 senza ottenere la consegna dell'auto;


- al capo 9, l'acquirente versava l'intero corrispettivo pari ad Euro 26.800; l'auto gli veniva consegnata, senza i necessari documenti che venivano dati solo tre mesi più tardi; il chilometraggio risultava essere stato falsificato, dai reali km 122.891 agli assicurati 52.000;


- al capo 10, l'acquirente si impegnava a(versamento di un corrispettivo di Euro 23.000, a cui dovevano aggiungersi Euro 800 come valore di permuta, ma non otteneva in consegna la vettura;


- al capo 11, l'acquirente versava un acconto di 7.000 Euro ma non otteneva né la vettura né la restituzione di quanto versato; la persona offesa aveva rimesso la querela ma la corte non riteneva estinto il reato sussistendo l'aggravante del danno patrimoniale rilevante;


- al capo 12, l'acquirente versava Euro 8.700 (per permuta della vettura) + 5.800+14.500 in contanti per una vettura con 56.000 km; l'auto gli veniva consegnata ma, a seguito di un controllo fatto fare dall'acquirente, risultava avere percorso 153.317 km; i venditori, i due odierni imputati, ai quali questi aveva cercato di rivolgere le proprie rimostranze, si erano resi irreperibili;


- al capo 13, l'acquirente versava l'intero corrispettivo di Euro 26.000 ed otteneva in consegna un'auto che non aveva percorso i concordati 54.000 km ma gli accertati 118.930 km; alle sue proteste otteneva dagli imputati la stipula di altri due contratti per altre due vetture sostitutive, contratti a cui non era seguita alcuna consegna.


2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in nove motivi.


2.1. Con il primo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 216 e 223 L. Fall. e art. 2639 c.c., e vizi di motivazione in relazione al ritenuto ruolo di amministratore di fatto del prevenuto.


Ruolo che era stato dedotto, dai giudici del merito, dai contributi dichiarativi degli acquirenti delle autovetture che avevano però solo riferito, appunto, delle modalità di contrattazione dell'acquisto delle vetture.


Nulla avevano potuto affermare circa l'amministrazione delle società, la fallita ma anche la Gruppo Car, di cui nulla sapevano. Così da non poter essere utilizzati come elementi di prova del ruolo rivestito dal C. nella fallita.


2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 110 c.p., ed il difetto di motivazione in relazione al ritenuto concorso del prevenuto nei delitti di truffa contestati ai capi 9 e 10 della rubrica.


Quanto al capo 9, la compartecipazione al fatto era stata dedotta dal solo, assunto, ruolo del prevenuto nella società e dal suo concorso nelle altre compravendite truffaldine e non dalla concreta individuazione di un qualche suo positivo contributo alla realizzazione della truffa, interamente gestita dalla coimputata.


Ne' il suo concorso poteva ritenersi provato dalla consumazione, da parte dell'imputato, di altre transazioni truffaldine quale, presunto, amministratore della medesima società (in nome della quale la O. aveva agito), la srl Gruppo Car.


Analoghe considerazioni valevano per la truffa contestata al capo 10, non avendo, qui, rilievo alcuno il fatto che egli fosse stato presente al momento della trattativa, non potendoglisi attribuire alcun concreto concorso nell'attività decettiva.


2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 641 c.p., ed il vizio di motivazione per non essere state le condotte contestate a titolo di truffa ai capi da 2 a 13, diversamente qualificate, o come meri illeciti civili privi, pertanto, di rilievo penale o come ipotesi di insolvenza fraudolenta.


Il discrimine fra la truffa e l'illecito civile è costituito dalla preordinazione, nella sola prima ipotesi, dell'inadempimento dell'obbligazione. Preordinazione che, nei casi oggetto dei capi citati, doveva considerarsi esclusa da una serie di elementi: l'avere agito, i due imputati, a nome di società realmente esistenti ed operanti, l'avere proposto agli acquirenti la permuta dell'autovettura non consegnata, l'avere preso a noleggio il veicolo sostitutivo.


Ed in particolare:


- quanto alla condotta di cui al capo 7, avendo l'acquirente versato solo parte della caparra, 2.000 sui 4.000 pattuiti, la consegna dell'autovettura non era comunque dovuta;


- quanto alla ipotesi contemplata al capo 13, gli imputati, dopo la conclusione del contratto, non avevano rinvenuto l'autovettura promessa, avevano pagato il nolo della vettura sostitutiva ed avevano poi transato la controversia, tanto che era stata rimessa la querela.


Così che le ricordate condotte, e comunque tutte quelle contestate a titolo di truffa, dovevano essere considerate dei meri inadempimenti civili o, al più, dei delitti di insolvenza fraudolenta essendosi limitati, i prevenuti, a dissimulare tale loro stato.


Ne' potevano costituire degli artifici o dei raggiri la mera pubblicazione degli annunci di vendita su internet, o l'avere promesso una rapida consegna delle vetture.


2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 640 e 515 c.p., ed il vizio di motivazione per non essere state, le condotte descritte ai capi 9 e 12, diversamente qualificate come delitti di frode in commercio.


In entrambi i casi, infatti, gli imputati si erano limitati a consegnare vetture diverse da quelle contrattualmente concordate.


Gli artifici e raggiri non potevano consistere, come aveva ritenuto la Corte di merito, nella mera alterazione del conteggio dei chilometri percorsi (peraltro attribuita al prevenuto solo per il presunto ruolo rivestito nella società) o nel ritardo o nella consegna parziale dei documenti delle vetture (Cass. n. 38945/2018).


2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 61 c.p., n. 7, ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale rilevante, in riferimento a tutte le condotte contestate ai capi da 2 a 13.


Lo si era genericamente ritenuto solo considerando la somma di denaro versata per l'acconto o il saldo di un'autovettura, anche affermando la rilevanza della dissimulazione dei chilometri percorsi.


Si erano così equiparate ipotesi che erano invece molto diverse.


Al capo 7, il danno era stato solo di 2.000 Euro; ai capi 9, 12 e 13 gli acquirenti avevano solo ricevuto un'auto con chilometraggio diminuito.


2.4. Con il sesto motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 640 c.p. e art. 61 c.p., n. 7 e art. 129 c.p.p., a seguito dell'omessa declaratoria di estinzione dei reati contestati ai capi 11 e 13 per l'intervenuta remissione di querela.


L'estinzione era impedita dalla configurabilità dell'aggravante del danno patrimoniale rilevante.


Il danno cagionato con la condotta descritta al capo 11 però non era affatto rilevante, posto che l'acquirente si era limitato a versare una caparra di Euro 7.000, una somma certo non irrisoria ma neppure di particolare rilievo.


Al capo 13 poi, non era stato neppure possibile quantificare il danno, perché conseguente alla sola falsificazione del chilometraggio.


2.7. Con il settimo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 157,129 e 531 c.p.p., per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato di truffa contestato al capo 5 per intervenuta prescrizione.


Alla luce dell'imputazione, la data di consumazione della truffa doveva essere considerata quella del 2 novembre 2021 e non quella, posteriore, del 21 novembre 2013, con conseguente decorrenza del termine prima della pronuncia della sentenza di appello.


2.8. Con l'ottavo motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 133 e 62 bis c.p., ed il vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena.


Ci si era immotivatamente discostati dal minimo della pena ed era priva di concreto supporto probatorio l'affermazione del ruolo preminente nella complessiva del C., al fine di negargli le invocate attenuanti.


2.9. Con il nono motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 125 e 578 c.p.p., ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata motivazione, a seguito della intervenuta declaratoria di prescrizione dei delitti di truffa dal capo 2 al capo 6, delle ragioni che deponevano per la responsabilità del prevenuto ai residui effetti civili.


3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Senatore Vincenzo, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.


4. Il difensore della parte civile M.S. ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso presentato nell'interesse di C.M. merita accoglimento in relazione al solo delitto ascritto al medesimo (e, per l'effetto estensivo di tale decisione, anche alla coimputata O.M.) al capo 11 che deve essere dichiarato estinto per remissione di querela.


Nel resto il ricorso è inammissibile.


1. Il primo motivo, sul ruolo di amministratore di fatto rivestito dal prevenuto in seno alla società fallita, la srl (OMISSIS), è inammissibile perché difetta di specificità (oltre ad essere versato in fatto) in quanto non affronta l'intera argomentazione spesa dalla Corte di merito per pervenire a tale conclusione e, per il resto, è anche manifestamente infondato.


I giudici dell'appello avevano, infatti, osservato che a carico del prevenuto non militavano soltanto, come denunciato nel ricorso, le dichiarazioni delle persone offese delle truffe consumate nella vendita delle autovetture (che avevano peraltro riferito come egli avesse ricoperto, in tali occasioni, un ruolo indistinguibile da quello ricoperto dall'amministratore di diritto della società fallita, O.M.) ma doveva tenersi anche conto di quanto affermato da altra testimone, la locataria degli immobili in cui aveva operato la fallita, che aveva, appunto, ricordato come fosse stato proprio il C. a trattare la disponibilità dei locali, peraltro occupati, in successione di tempo, da tre diverse società, tutte al medesimo riconducibili, la prima come amministratore di diritto, le altre (la fallita e, poi, la srl Gruppo Car che l'aveva sostituita) che si erano succedute, come rappresentante di fatto.


Un argomento che nel ricorso non si affronta.


Oltre a ciò, a riprova del ruolo di amministratore di fatto del prevenuto nella fallita, giova evidenziare:


- la, già rilevata, continuità nella conduzione, da parte del prevenuto (pur con la collaborazione della O.), delle attività di vendita di automobili, iniziata, appunto, con una società di cui era anche amministratore di diritto e proseguita poi con la fallita e con quella Gruppo Car a favore della quale erano state consumate alcune delle condotte di distrazione (a nome della quale i due imputati aveva continuato la loro attività truffaldina);


- il fatto, già evidenziato nella verifica degli elementi costituenti la bancarotta documentale, che la fallita aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse da società di cui l'imputato era l'amministratore di diritto.


Ulteriori, ed inequivoche, circostanze che dimostrano come C. dovesse considerarsi l'amministratore di fatto della fallita (ancorché la O. non potesse esserne considerata una mera testa di legno, considerando il suo ruolo, attivo, nella vendita delle vetture) e come, sul punto, la sentenza impugnata sia priva di ogni manifesta aporia logica.


2. Il secondo motivo, sulla prova della responsabilità del prevenuto in ordine alle condotte di truffa, contestategli ai capi 9 e 10 dell'imputazione, è inammissibile perché versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza che sia possibile riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 e più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).


La Corte di merito, infatti, con motivazione anche sul punto priva di manifesti vizi logici, aveva osservato, in fatto, che:


- quanto alla truffa di cui al capo 9, era emerso che erano stati entrambi gli imputati a consegnare l'autovettura (acquistata sul presupposto che avesse percorso 52.000 km invece dei 122.891 poi accertati) alla acquirente;


- quanto alla condotta descritta al capo 10, anche l'imputato era presente al momento della trattativa relativa all'acquisto dell'autovettura, mai poi consegnata.


Se ne doveva pertanto dedurre che C. avesse concorso anche in tali condotte truffaldine, nella piena consapevolezza dei raggiri posti in essere in concorso con la O., anche considerando che le stesse si erano svolte con modalità del tutto analoghe alle precedenti ed alle successive, servendosi della nuova srl Gruppo Car, che, come già ricordato, aveva sostituito la fallita (OMISSIS) in tale sistematica attività truffaldina.


3. Il terzo motivo, sulla mancata qualificazione delle condotte contestate a titolo di truffa, dal capo 2 al capo 13 (con particolare riguardo ai capi 7 e 13).


3.1. Quanto alla censura relativa alla inconfigurabilità, nelle condotte descritte nelle imputazioni di cui ai capi da 2 a 13, del contestato reato di truffa, trattandosi solo di illeciti civili, occorre, preliminarmente, ricordare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di "truffa contrattuale", l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza (l'"illecito civile") il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv. 277708; Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 06/02/2014, Montalti, Rv. 258203; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231).


In altri termini, sussiste la truffa contrattuale e non il mero illecito civile quando la conclusione del contratto sia il risultato di un'attività ingannatoria, e quindi di un artificio o di un raggiro, da parte di uno dei contraenti a danno dell'altro.


Tanto che, venendo alla traduzione di tale principio di diritto ad una possibile applicazione concreta (peraltro del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio), si è affermato che configura un'ipotesi di truffa contrattuale, la messa in vendita di un bene (su un sito internet o con altro mezzo di diffusione dell'offerta) accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231).


Tutto ciò premesso, risulta allora evidente come le condotte oggi contestate configurino proprio le contestate ipotesi delittuose di "truffa contrattuale", e non certo dei meri "illeciti civili", dato che gli imputati avevano stipulato contratti di compravendita di autovetture di cui avevano falsamente affermato la pronta disponibilità (o, in altri casi, ne avevano artificiosamente, intervenendo sull'apposito misuratore, alterato il chilometraggio), perfettamente consapevoli del fatto che o non le avrebbero consegnate o ne avrebbero consegnate di diverse rispetto al pattuito (i chilometri percorsi sono un dato essenziale sia per fissare il valore di una vettura usata sia per determinarne l'acquisto).


I contratti si erano pertanto conclusi grazie agli artifici e raggiri consumati e non si era certo trattato di un mero successivo inadempimento dell'obbligo contrattuale.


3.2. Quanto alla richiesta derubricazione di tutte le ipotesi di truffa contestate dal capo 2 al capo 13 nel meno grave delitto di insolvenza fraudolenta deve, innanzitutto, rilevarsi l'inammissibilità della censura ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, in quanto non proposta in sede di gravame di merito, come sarebbe stato necessario presupponendo, tale diversa qualificazione della condotta dell'imputato, una sua approfondita valutazione in fatto.


Si è infatti, anche di recente, ribadito che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 c.p.p. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651).


L'invocata derubricazione è, comunque, anche manifestamente infondata solo che si rammenti il discrimine tra il delitto punito dall'art. 640 e quello previsto dall'art. 641 c.p., che questa Corte ha precisato affermando che il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Sez. 7, n. 16723 del 13/01/2015, Caroli, Rv. 263360; Sez. 2, n. 45096 del 11/11/2009, Perfili, Rv. 245695).


Nelle condotte consumate dal prevenuto, come si è visto, la frode si era attuata, appunto, nell'indurre gli acquirenti delle vetture in errore (sulla loro disponibilità o sulle loro reali caratteristiche) e non certo nella, successiva, insolvenza (peraltro neppure verificatasi in riferimento ai contratti stipulati per conto della nuova società, la srl Gruppo Car, per quanto è dato desumere dagli atti del presente processo) dall'imputato o delle società al medesimo riconducibili.


3.3. Quanto ai delitti ascritti ai capi 7 e 13, il motivo è inammissibile perché versato in fatto e perché non tiene conto della considerazione spese, in riferimento a tali imputazioni, dalla Corte di merito.


In ordine al capo 7, infatti, il danno per il contraente indotto a concludere il contratto era costituito dall'intero corrispettivo del medesimo (come si vedrà trattando della circostanza aggravante contestata ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 7) e non dal solo versamento della caparra che, comunque, concretava anch'esso il provento del reato di truffa, in quanto, non consegnata l'autovettura, la somma non era stata restituita.


In riferimento al capo 13, la transazione della controversia costituisce solo un fatto successivo alla consumazione della truffa contrattuale ed è pertanto irrilevante ai fini del giudizio circa la configurabilità della stessa.


4. Il quarto motivo, speso sulla mancata riqualificazione delle condotte contestate ai capi 9 e 12 nell'ipotesi delittuosa della frode in commercio, prevista dall'art. 515 c.p., è manifestamente infondato.


Quanto alla distinzione fra le condotte punite ai sensi dell'art. 640 c.p. ed ai sensi dell'art. 515 c.p., si è affermato che la fattispecie della truffa contrattuale si distingue da quella della frode in commercio perché l'una si concretizza quando l'inganno perpetrato nei confronti della parte offesa sia stato determinante per la conclusione del contratto, mentre l'altra si perfeziona nel caso di consegna di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, ma sul presupposto di un vincolo contrattuale costituito liberamente senza il concorso di raggiri o artifici (così Sez. 3, n. 40271 del 16/07/2015, Manconi, Rv. 265163 in una fattispecie non dissimile alla presente, avendo la Corte ravvisato il diverso reato punito dall'art. 640 c.p. nella consegna di autovettura, in cambio di denaro, previa induzione ad acquistarla mediante inganno sulle caratteristiche del motore della stessa; pronuncia che confermava un principio risalente già enucleato dalla sentenza Sez. 6, n. 11914 del 17/06/1977, Arnaldi, Rv. 136868).


Ciò premesso, è allora evidente come sia scevra da manifesti vizi logici la decisione impugnata laddove ha ritenuto la sussistenza della truffa contrattuale nella condotta dell'imputato che, al capo 9, aveva indotto in errore il contraente della vettura usata che, come si è già annotato, invece dei dichiarati 52.000 km, ne aveva percorsi ben 122.891, un dato essenziale sia per stabilire il valore della vettura sia per decidere di acquistarla. Né è stata offerta prova alcuna che il contratto si fosse concluso in relazione ad una vettura che effettivamente avesse percorso quel minor chilometraggio e si fosse, poi, solo consegnato una vettura diversa dal pattuito.


Analogamente, anche l'autovettura indicata al capo 12, venduta sul presupposto che avesse percorso 56.000 km, ad un controllo successivo era emerso che, invece, aveva percorso ben 153.317 km. Ne' era emerso che il contratto fosse stato stipulato avendo per oggetto una autovettura con le caratteristiche promesse.


5. Il quinto motivo, sulla configurabilità, sempre nei delitti di truffa, della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 7, è inammissibile per una pluralità di ragioni, con la sola preannunciata eccezione del fatto descritto al capo 11.


Deve innanzitutto rilevarsi che, nell'atto di appello, la censura era stata proposta solo in riferimento ai delitti di truffa contestati ai capi 4, 7, 9 e 12 (oltre all'il). Così che l'odierno ricorso, che la ripropone per tutte le truffe indicate ai capi da 2 a 13, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, quanto ai capi ulteriori rispetto a quelli oggetto di censura d'appello.


Comunque, la doglianza è inammissibile anche perché è manifestamente infondata (oltre che essere versata in fatto).


E' manifestamente priva di fondamento perché deve rammentarsi come, in tema di truffa contrattuale, l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nella stessa stipulazione del contratto, indipendentemente dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni; ne consegue che la sussistenza o meno della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità deve essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sé, al momento della sua stipulazione, e non con riguardo all'entità del danno risarcibile, che può differire rispetto al valore, in ragione dell'incidenza di svariati fattori concomitanti od anche successivi rispetto alla stipula, tra cui la decisione del "deceptus" di agire o meno in sede civile per l'annullamento del contratto (Sez. 2, n. 55170 del 25/09/2018, Fiorilli, Rv. 274251).


Così che non deve commisurarsi, come il ricorrente pretende, il danno, valutabile ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 7, nell'effettivo pagamento di somme, in adempimento del contratto la cui stipula era stata ottenuto con i ricordati artifici e raggiri, ma nel medesimo, intero, corrispettivo pattuito dato che è questo a costituire la misura dell'obbligo civile assunto dalla vittima della condotta truffaldina di controparte.


Così che le censure formulata nel ricorso muovono da un presupposto errato e sono, di conseguenza, manifestamente infondate.


5.1. Si è preannunciata invece la diversa decisione in ordine al capo 11 della rubrica.


In questo capo di imputazione, infatti, contrariamente agli altri capi relativi alla truffe ascritte al prevenuto, non è stata espressamente contestata (né nell'originario manifesto d'accusa né in seguito) la circostanza aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 7.


I giudici del merito l'hanno ritenuta contestata in fatto. Così però non hanno tuttavia fatto corretta applicazione del principio formulato nella pronuncia delle Sezioni unite n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 che, seppure in merito al l'aggravante del delitto di falso documentale (art. 476 c.p., comma 2), ha espresso il più generale orientamento secondo il quale una circostanza aggravante può ritenersi contestata in fatto solo quando la stessa possa inequivocabilmente dedursi dalla lettera dell'imputazione.


Un principio di diritto che è stato poi applicato in relazione alle possibili ulteriori circostanze aggravanti e, quindi, anche in riferimento alla circostanza aggravante comune dell'art. 61 c.p., n. 7: così, con la sentenza Sez. 5, n. 13236 del 10/12/2019, dep. 29/04/2020, Miari, Rv. 278948, si è precisato che, in tema di contestazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, in assenza di una specifica indicazione da cui si comprenda che l'aggravante è stata contestata, non è sufficiente la mera indicazione, nel capo di imputazione, del valore dei beni oggetto di sottrazione, ancorché di importo elevato, occorrendo, invece, onde consentire l'esercizio del connesso diritto di difesa, che sia esplicitata la rilevante gravità del danno.


Al capo 11, invece, si era citata la sola somma versata (neppure l'intero corrispettivo del contratto) all'imputato dalla persona offesa, senza alcuna ulteriore indicazione. Si deve pertanto concludere che i giudici del merito abbiano ritenuto sussistere una circostanza aggravante che non era stata adeguatamente contestata neppure in fatto.


La si deve escludere, senza però prendere atto in dispositivo che, appunto, la stessa, non faceva parte del manifesto d'accusa.


Ne deriva però che la remissione della querela, intervenuta nei precedenti gradi di giudizio, ha comportato l'estinzione del reato, estinzione che deve essere dichiarata anche nei confronti della coimputata essendosi perfezionata nel precedente giudizio di merito, non risultando poi impedimento alcuno a tale effetto, posto che la Corte d'appello aveva rigettato l'istanza di declaratoria di estinzione del processo per tale causa solo per la ritenuta configurabilità della circostanza aggravante dell'art. 61 c.p., n. 7.


In conseguenza di ciò, vanno eliminate le pene inflitte al ricorrente C. ed alla coimputata O. per il capo 11, pari a giorni 40 di reclusione (mesi due di reclusione ridotti di un terzo per il rito semplificato).


6. Il sesto motivo di ricorso, sulla remissione di querela in ordine alle truffe contestata ai capi 11 e 13 (sul presupposto dell'esclusione dell'aggravante del danno patrimoniale rilevante), è già stato in parte accolto per le ragioni sopra illustrate ed e', invece, inammissibile in relazione alla truffa di cui al capo 13, per una pluralità di motivi.


Innanzitutto, perché analoga censura non era stata proposta, come si è già annotato, con l'atto di appello.


Ed inoltre perché, dovendosi commisurare il danno patito dalla persona offesa all'intero corrispettivo oggetto del contratto, concluso solo per gli artifici e raggiri consumati, ammontando il medesimo ad Euro 29.000, non può considerarsi affetta da manifesti vizi logici la sentenza della Corte distrettuale che, con un giudizio in fatto, ne aveva affermata la configurabilità.


7. Il settimo motivo, sull'intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata del delitto di truffa di cui al capo 5 della rubrica (perché consumato solo il 2.11.2012 e non anche il 21.11.2012 come indicato in imputazione), è inammissibile, anch'esso per una pluralità di ragioni.


Innanzitutto, perché nei motivi di appello non era stata posta la questione della corretta datazione del reato così da non consentire alla Corte merito di valutarne la fondatezza in fatto e, a questa Corte di legittimità, di verificare l'adeguatezza di tale motivazione.


La censura è anche manifestamente infondata, posto che al capo 5 dell'imputazione è contestata al prevenuto la condotta truffaldina consumata ai danni di D.A.F., il quale aveva versato l'ultima somma a marzo 2013, così che il pregiudizio già concretizzato con la stipula del contratto si era nuovamente attuato in tale ultima data secondo lo schema della truffa contrattuale prolungata.


Si e', infatti, affermato che, nel delitto di truffa contrattuale, il momento di consumazione non può essere individuato in via preventiva ed astratta essendo indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale, dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato in concreto l'effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del loro prodursi (Sez. F, n. 31497 del 26/07/2012, Abatematteo, Rv. 254043, in una fattispecie in cui vi era stata la stipula di un contratto con rilascio di due cambiali in garanzia con sottoscrizione falsa, nella quale si è individuato, quale momento di consumazione del reato di truffa, non la data di stipula del contratto ma quella della scadenza delle cambiali).


8. L'ottavo motivo, sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile.


La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (il ruolo preminente rivestito nella complessiva vicenda), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).


La misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, considerando anche che la pena base fissata per i delitti di bancarotta fraudolenta era ben minore della mediana edittale ed i singoli aumenti per la continuazione era stati fissati in soli mesi due di reclusione.


9. Il nono ed ultimo motivo - sulla mancata valutazione degli elementi di prova che avevano condotto alla conferma delle statuizioni civili per le condotte i cui effetti penali erano stati dichiarati prescritti - è inammissibile perché difetta di specificità in quanto, per un verso, non vengono neppure indicati i singoli capi, fra il 2 ed il 6, ai quali attengono le eccepite statuizioni civili, e, per l'altro, perché nella complessiva doglianza non si affrontano le ragioni e gli elementi di prova esposti dalla Corte d'appello anche su tali accuse (riportate, per i capi da 2 a 6, alle pagine da 32 a 34 dell'impugnata sentenza).


10. L'imputato va, in conclusione, condannato a rifondere le spese del grado alla parte civile M.S. (persona offesa della truffa contestata al capo 6, interessato, come si è visto, dalle doglianze formulate dal ricorrente nel nono motivo), l'unica che ha partecipato all'odierna fase, nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo 11, perché il reato è estinto per remissione di querela e, per l'effetto, elimina la pena di giorni quaranta di reclusione nonché, per l'effetto estensivo, elimina la relativa pena anche per O.M., non ricorrente.


Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di C.M. che condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, M.S., che liquida in complessivi Euro 2.100,00 oltre accessori di legge.


Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.


Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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