top of page

Truffa: quando sussiste l'attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa?


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di truffa

La massima

In tema di truffa, non ricorre la circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa quando l'evento illecito perseguito dalla vittima non coincida, né dal punto di vista materiale, né tantomeno psicologico, con quello costitutivo del delitto di truffa ed abbia costituito soltanto occasione o pretesto della condotta dell'agente (Cassazione penale , sez. II , 12/03/2021 , n. 15587).


 

Vuoi saperne di più sul reato di truffa?

Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa?

 

La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 12/03/2021 , n. 15587

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 3 luglio 2017, confermava la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Roma il 14 maggio 2014 nei confronti di M.R., per i reati di truffa.


2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, deducendo con il primo motivo vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. E), in relazione all'omessa valutazione della censura formulata con l'atto di appello, riguardante la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 5, relativamente alla truffa commessa in danno di C.L.; la Corte territoriale aveva escluso la rilevanza del fine illecito perseguito dalla persona offesa nell'escludere la sussistenza del fatto di reato, ma aveva omesso del tutto di valutare, come richiesto con l'atto di appello, l'idoneità di tale finalità nell'integrare la dedotta circostanza attenuante.


2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 161 c.p., comma 2, in quanto al momento della proposizione del ricorso era maturata l'estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizione, considerato il giudizio di bilanciamento operato dalle sentenze di merito tra la contestata recidiva e le riconosciute circostanze attenuanti.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é inammissibile.


1.1. Il primo motivo di ricorso deduce un vizio della motivazione insussistente sotto un duplice profilo. La Corte territoriale ha esaminato la censura mediante la quale l'appellante chiedeva di valutare la condotta della persona offesa che, indotta dai raggiri posti in essere dall'imputato, si era determinata a versare somme di denaro per ottenere, utilizzando canali "non ufficiali", la concessione in godimento di un immobile appartenente ad un ente pubblico. Ha osservato la sentenza impugnata, in sintonia con l'orientamento della Corte di legittimità, che il motivo illecito perseguito dal soggetto passivo del delitto di truffa non fa venir meno la rilevanza penale della condotta dell'agente considerando "l'esigenza di tutela del patrimonio altrui e della libertà del consenso nei negozi patrimoniali" (Sez. 1, n. 42890 del 27/09/2013, Paterlini, Rv. 257296). L'osservazione conduce a metter in rilievo come il consenso della vittima del delitto di truffa, dato strutturale della fattispecie, costituisca ostacolo logico - in quanto, appunto, elemento "interno" alla fattispecie - al riconoscimento della circostanza attenuante disciplinata dall'art. 62 c.p., n. 5; principio questo già affermato in relazione ad altre fattispecie di reato, in cui la condotta della vittima costituisce elemento costituivo del reato (Sez. 3, n. 44915 del 23/04/2014, Di Primo, Rv. 261382, in relazione ai delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, perché il concorso della volontà della prostituta costituisce elemento necessario per la realizzazione delle fattispecie; Sez. 1, n. 49966 del 05/11/2009, Bimaj, Rv. 245955, quanto ai reati di rissa e a quelli ad esso connessi; Sez. 3, Sentenza n. 5535 del 15/04/1985, Cirillo, Rv. 169589, con riguardo agli abrogati delitti di violenza carnale e atti di libidine commessi ai danni di un minore infraquattordicenne).


Inoltre, é certo che l'evento eventualmente perseguito dalla persona offesa nella fattispecie non coincideva, né dal punto di vista materiale, né tantomeno da quello psicologico (come invece richiesto per l'integrazione dell'aggravante in esame: Sez. 2, n. 25915 del 02/03/2018, Bul, Rv. 272945; Sez. 1, n. 14802 del 07/03/2012, Sulger, Rv. 252263), con quello costitutivo del delitto di truffa, essendo diretto all'acquisizione di una posizione giuridica in difetto dei requisiti di legge (al più frutto di attività penalmente rilevanti, quali quelle corruttive); sicché risulta che il fatto della persona offesa é stato semmai occasione o pretesto della condotta dell'agente, comunque diretto non alla produzione dell'evento del reato, ma ad altra finalità antigiuridica (per un'analoga situazione, avente ad oggetto l'offerta in vendita, con modalità fraudolente, di beni descritti come di provenienza delittuosa, in cui é stata esclusa la possibilità di riconoscere la circostanza attenuante, v. Sez. 2, n. 1781 del 01/06/1983, dep. 1984, Fanin, Rv. 162871).


In tale contesto, pertanto, l'omessa risposta esplicita della Corte territoriale rispetto all'invocato riconoscimento della circostanza attenuante non ha cagionato alcun pregiudizio al ricorrente, alla stregua dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte" (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; nonché Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280).


1.2. Il secondo motivo é manifestamente infondato, poiché deduce l'intervenuta prescrizione dei reati contestati in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, situazione che non rileva in difetto di valido ricorso in sede di legittimità (Sez. unite, n. 32 del 22 novembre 2000, D.L., Rv. 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi, Rv. 228349; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463), oltre a ritenere in modo altrettanto erroneo che il giudizio di bilanciamento delle circostanze operato dalle decisioni di merito escluda gli effetti della contestazione della recidiva (come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899). Pertanto, considerato il termine massimo di prescrizione pari ad anni 10, decorrenti dal 13 gennaio 2011, data del primo tra i reati contestati, e tenendo conto delle sospensioni del corso della prescrizione verificatesi dall'8 luglio 2013 al 30 ottobre 2013 (per l'adesione del difensore all'astensione dalla partecipazione alle udienze proclamata dagli organismi di categoria) e dall'8 maggio 2017 al 3 luglio 2017 per impedimento dell'imputato, il termine ultimo maturerà in data 28 giugno 2021.


2. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché , ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento da parte di ciascuno di essi della somma, che ritiene equa, di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.


Così deciso in Roma, il 12 marzo 2021.


Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg
bottom of page