L’interesse di gruppo davanti alla bancarotta: vantaggi compensativi e limiti alla distrazione infragruppo
BANCAROTTA / DISTRAZIONE INFRAGRUPPO
Autonomia patrimoniale, interesse di gruppo, giudizio ex ante e prova del vantaggio compensativo nelle operazioni tra società collegate
Una società trasferisce risorse a un’altra società del medesimo gruppo.
Se l’operazione viene osservata nella prospettiva della singola impresa, vi è un dato elementare: una parte del patrimonio è uscita dalla sfera della società e si è spostata verso un soggetto giuridicamente distinto.
Se, invece, la stessa operazione viene osservata dalla prospettiva del gruppo, il giudizio può mutare. Il trasferimento può servire a sostenere una controllata strategica, preservare una filiera, evitare il ricorso al credito bancario, riequilibrare la liquidità o realizzare un programma industriale unitario.
È precisamente in questa frizione tra autonomia patrimoniale della singola società e unità economica del gruppo che si colloca uno dei problemi più difficili della bancarotta fraudolenta patrimoniale.
L’interrogativo non è se l’interesse di gruppo esista.
È un altro: fino a che punto l’interesse del gruppo può attribuire una razionalità non distrattiva al sacrificio patrimoniale imposto alla singola società?
La risposta offerta dalla giurisprudenza è divenuta progressivamente più rigorosa.
L’appartenenza al gruppo non basta. Il vantaggio della holding non basta. La convenienza complessiva dell’operazione non basta.
Occorre individuare un beneficio riferibile anche alla società che sopporta il sacrificio e dimostrare che quel beneficio, se non ancora conseguito, fosse concretamente e fondatamente prevedibile nel momento in cui l’operazione veniva compiuta.
Il punto, dunque, non è soltanto l’esistenza del vantaggio compensativo.
È la sua verificabilità ex ante.
1. Il gruppo economico non cancella il patrimonio della singola società
La disciplina della bancarotta fraudolenta patrimoniale è oggi contenuta nell’art. 322 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; per amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori delle società viene in rilievo l’art. 329 CCII.
La struttura economica di gruppo non modifica, da sola, un dato fondamentale: ciascuna società conserva la propria soggettività e il proprio patrimonio.
I creditori della controllata non sono creditori della capogruppo.
I beni della controllata non costituiscono indistintamente il patrimonio comune del gruppo.
Da qui il limite dal quale muove costantemente la giurisprudenza penale: non è sufficiente osservare che le risorse trasferite siano “rimaste nel gruppo”.
Il problema della distrazione riguarda il patrimonio della singola società e la sua funzione di garanzia nei confronti dei creditori.
Ma proprio qui nasce la difficoltà.
L’impresa organizzata in forma di gruppo non è una semplice somma di monadi societarie. La gestione unitaria può rendere economicamente razionali operazioni che, se osservate isolatamente, presentano un risultato immediatamente sfavorevole per una delle società coinvolte.
Il diritto penale è allora costretto a confrontarsi con due realtà entrambe vere:
l’autonomia giuridica dei patrimoni e l’unità economica della gestione.
La teoria dei vantaggi compensativi tenta di governare precisamente questa tensione.
2. Prima del vantaggio: occorre provare il gruppo
C’è tuttavia un passaggio che precede logicamente ogni discussione sui vantaggi compensativi.
Bisogna stabilire se il gruppo esista realmente.
Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 2025, n. 7530 ha riconosciuto che, ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, può assumere rilievo anche un gruppo composto da enti aventi diversa natura giuridica.
Ma la Corte richiede la prova di una effettiva attività di direzione, di un centro unitario di coordinamento e dell’esistenza di un piano comune.
Il punto è tutt’altro che formale.
La riconducibilità di più società agli stessi soci, la presenza dei medesimi amministratori o l’esistenza di rapporti commerciali particolarmente intensi non equivalgono necessariamente alla prova di una direzione unitaria.
Prima di discutere se il trasferimento patrimoniale abbia generato un vantaggio compensativo occorre dunque dimostrare che l’operazione appartenga realmente a una politica economica di gruppo, e non sia soltanto una movimentazione di risorse tra soggetti societari collegati. (Leggi Cass. pen. n. 7530/2025)
La questione assume una particolare importanza sul terreno probatorio.
Il gruppo non dovrebbe essere costruito retrospettivamente, dopo l’insolvenza, per attribuire una logica unitaria a operazioni che, quando furono realizzate, non risultavano inserite in alcun programma riconoscibile.
3. I vantaggi compensativi non sono l’interesse del gruppo
La matrice normativa del principio viene individuata soprattutto nell’art. 2634, comma 3, c.c.
La disposizione, dettata in materia di infedeltà patrimoniale, esclude il carattere ingiusto del profitto della società collegata o del gruppo quando esso sia compensato da vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo.
Sul piano civilistico, l’art. 2497 c.c. considera inoltre il risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento e le eventuali operazioni dirette a eliminare il pregiudizio arrecato alla società eterodiretta.
Da queste disposizioni la giurisprudenza penale ha tratto una regola destinata a incidere anche sul giudizio di distrattività.
Una singola operazione non deve necessariamente essere giudicata come se fosse economicamente autosufficiente.
Un sacrificio immediato può trovare compensazione in un beneficio indiretto o successivo.
Ma qui va operata una distinzione essenziale.
Il vantaggio compensativo non coincide con l’interesse del gruppo.
L’interesse del gruppo spiega perché l’operazione sia stata compiuta.
Il vantaggio compensativo deve spiegare perché quella operazione non abbia realmente sacrificato, in termini penalmente rilevanti, la società che ha messo a disposizione le proprie risorse.
Sono due piani differenti.
Ed è precisamente la loro sovrapposizione a generare molti degli equivoci nella materia.
4. Il beneficio deve ritornare alla società sacrificata
Cass. pen., sez. I, 1 dicembre 2022, n. 18333 ha espresso con chiarezza il principio.
La natura distrattiva dell’operazione infragruppo può essere esclusa quando i vantaggi compensativi siano capaci di riequilibrare gli effetti immediatamente negativi subiti dalla società fallita e di neutralizzare lo svantaggio arrecato ai suoi creditori. (Leggi Cass. pen. n. 18333/2022)
Il passaggio è centrale.
Che l’operazione abbia favorito un’altra società strategica non è sufficiente.
Che abbia consentito alla holding di preservare l’equilibrio finanziario complessivo non è sufficiente.
Che abbia migliorato la posizione del gruppo sul mercato non è ancora sufficiente.
Occorre individuare il ritorno economico della società che ha sopportato il sacrificio.
Il beneficio potrà anche essere indiretto.
Potrà essere futuro.
Potrà derivare dalla conservazione di un cliente, dalla stabilità di un fornitore, dalla permanenza in una determinata filiera produttiva, dall’accesso al credito del gruppo o da altre economie.
Ma deve essere riferibile anche alla società apparentemente depauperata.
Altrimenti l’interesse di gruppo rischia di diventare il nome attraverso il quale si giustifica il sacrificio del patrimonio di una società nell’interesse esclusivo di un’altra.
5. Il risultato finale positivo e il vantaggio soltanto prevedibile
La giurisprudenza distingue due situazioni.
La prima è quella nella quale la compensazione possa essere verificata attraverso il risultato effettivamente prodotto dalle operazioni.
La seconda è più complessa: il vantaggio non si è ancora realizzato, ma era ragionevolmente prevedibile.
Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 2025, n. 11955 ribadisce che, per escludere la natura distrattiva, occorre dimostrare alternativamente il saldo finale positivo delle operazioni compiute nell’interesse del gruppo oppure la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi per la società apparentemente danneggiata.
Questa seconda ipotesi è quella che pone i problemi più delicati.
Perché il diritto penale non può richiedere all’amministratore di prevedere il futuro con certezza.
Ma neppure può considerare sufficiente una semplice speranza imprenditoriale.
Tra questi due estremi si colloca il giudizio di fondata prevedibilità.
6. Il vero problema è il tempo del giudizio
L’elemento decisivo non è allora semplicemente se il vantaggio esistesse.
È stabilire quando dovesse esistere come prospettiva razionale.
È qui che Cass. pen., sez. V, 22 ottobre 2024, n. 42570 assume particolare importanza.
La Corte richiede che i vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili presentino caratteri di certezza, congruità e proporzionalità e abbiano valore almeno equivalente rispetto al sacrificio economico sopportato dalla società.
Ma soprattutto indica gli elementi attraverso i quali la prevedibilità deve poter essere verificata: business plan, progetti industriali, relazioni sulla gestione, verbali del consiglio di amministrazione, corrispondenza, contratti ed evidenze contabili.
È un passaggio che modifica profondamente il modo di affrontare il problema.
Il vantaggio compensativo non dovrebbe nascere nel processo.
Dovrebbe risultare, almeno nelle sue linee essenziali, dalla decisione imprenditoriale.
La documentazione societaria diventa così il luogo nel quale verificare se il trasferimento patrimoniale fosse realmente inserito in una strategia economica riconoscibile oppure se la giustificazione di gruppo sia stata elaborata soltanto successivamente.
Non perché un’operazione non documentata sia necessariamente distrattiva.
Ma perché diventa molto più difficile dimostrare la razionalità prospettica di un sacrificio quando quella razionalità non abbia lasciato alcuna traccia nel momento in cui la decisione veniva assunta.
Un passaggio ulteriore emerge da Cass. pen., sez. V, 6 giugno 2024 (dep. 6 settembre 2024), n. 33998, relativa al trasferimento di ingenti risorse da una società operativa alla capogruppo.
La difesa aveva sostenuto che, al momento delle erogazioni, l’amministratore confidasse nella restituzione delle somme, come era già avvenuto nei precedenti rapporti infragruppo.
La Cassazione considera tale argomento insufficiente.
La ragione è significativa: l’aspettativa di restituzione non coincide con la prova di una ragione economica capace di neutralizzare il carattere depauperativo dell’operazione.
Nel caso esaminato non risultavano una puntuale formalizzazione dei rapporti finanziari infragruppo, un sistema di cash pooling adeguatamente regolato né uno specifico vantaggio compensativo per la società che aveva messo a disposizione le proprie risorse.
La vicenda permette allora di precisare ulteriormente il significato della “fondata prevedibilità” del vantaggio.
Non è sufficiente che l’amministratore abbia soggettivamente confidato nel futuro rientro delle somme.
Occorre che quella previsione trovi un fondamento oggettivamente verificabile nella struttura dell’operazione, nelle condizioni economiche delle società coinvolte e nei rapporti giuridici che disciplinano il trasferimento.
La differenza è sottile, ma decisiva:
la speranza riguarda ciò che l’amministratore confidava sarebbe accaduto; la prevedibilità riguarda ciò che, sulla base degli elementi allora disponibili, era ragionevole attendersi.
La sentenza assume rilievo anche sul versante dell’elemento soggettivo.
La Corte ribadisce che il dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale non richiede l’intenzione di danneggiare i creditori. È sufficiente la consapevolezza della concreta pericolosità dell’operazione per l’integrità della garanzia patrimoniale.
Per tale ragione acquistano rilievo, nella ricostruzione del dolo, la situazione finanziaria della società al momento del trasferimento, la condizione economica del gruppo, la capacità di restituzione della beneficiaria, l’esistenza di crediti divenuti inesigibili e, soprattutto, l’assenza di un’utilità compensativa riconoscibile per la società che sopporta il sacrificio.
La pronuncia mostra così come vantaggio compensativo e dolo non costituiscano problemi completamente separati: l’assenza di una plausibile ragione economica dell’operazione può concorrere, insieme agli altri elementi del caso concreto, alla prova della consapevolezza del suo carattere pericoloso per i creditori.
7. Una prova costruita prima del dissesto
Questa evoluzione giurisprudenziale introduce un elemento di particolare interesse.
Nel processo per bancarotta le ragioni dell’operazione vengono spesso ricostruite anni dopo.
Il curatore osserva il patrimonio dopo l’insolvenza.
Il pubblico ministero ricostruisce i flussi finanziari.
Il consulente individua il trasferimento.
L’amministratore spiega che quell’operazione apparteneva a una strategia più ampia.
Ma il vero problema non è stabilire se oggi sia possibile immaginare una spiegazione economica.
È verificare se quella spiegazione esistesse allora.
Un business plan anteriore all’operazione e una relazione redatta dopo l’apertura della liquidazione giudiziale non possiedono lo stesso valore conoscitivo.
Un verbale del consiglio di amministrazione che individua sacrificio, beneficio atteso, tempi e condizioni dell’operazione rappresenta qualcosa di radicalmente diverso da una giustificazione formulata in sede difensiva.
La distinzione è semplice ma decisiva: una cosa è documentare una decisione; altra cosa è razionalizzarla retrospettivamente.
8. Il problema dell’onere probatorio
La giurisprudenza utilizza frequentemente formule secondo le quali l’interessato deve dimostrare l’esistenza del vantaggio compensativo.
Già Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2018, n. 34457 afferma che non è sufficiente allegare la mera appartenenza al gruppo e richiede la dimostrazione del saldo positivo delle operazioni o comunque dell’effettivo beneficio per la società che abbia sopportato il sacrificio.
La formula merita però cautela.
Non può trasformarsi in una inversione strutturale dell’onere della prova del reato.
Resta all’accusa il compito di dimostrare la condotta distrattiva e gli elementi costitutivi della fattispecie.
Diverso è il problema dell’allegazione difensiva.
Una volta dimostrato il trasferimento di risorse e il suo effetto apparentemente depauperativo, la semplice affermazione secondo cui le società facevano parte dello stesso gruppo non introduce, da sola, un fatto capace di neutralizzarne il significato.
Occorre indicare:
quale vantaggio fosse previsto;
per quale società;
attraverso quale meccanismo economico;
entro quale orizzonte temporale;
sulla base di quali elementi quella previsione fosse razionale.
La questione è dunque meno banale di una generica distribuzione dell’onere probatorio.
È un problema di specificità della ricostruzione alternativa rispetto alla lettura distrattiva dell’operazione.
9. Fino a che punto il vantaggio può essere indiretto?
L’irrigidimento dei requisiti giurisprudenziali apre però una questione teorica.
Se il vantaggio deve essere certo o fondatamente prevedibile, congruo, proporzionato e almeno equivalente al sacrificio, il rischio è quello di trasformare progressivamente il vantaggio compensativo in una sorta di corrispettivo differito.
Ma la logica dei vantaggi compensativi nasce proprio per riconoscere che, nella realtà economica di gruppo, il beneficio della singola società non assume necessariamente la forma della controprestazione immediata.
Un’impresa può sostenere una società della filiera perché dalla permanenza di quest’ultima dipende la prosecuzione della propria attività.
Può rinunciare temporaneamente a liquidità perché il mantenimento della struttura finanziaria comune consente condizioni creditizie migliori.
Può sopportare un costo all’interno di un progetto industriale dal quale deriveranno economie future.
Se si pretendesse una perfetta equivalenza negoziale per ciascuna operazione, la teoria dei vantaggi compensativi perderebbe gran parte della propria funzione.
Il vero problema è allora diverso:
quanto può essere mediato il beneficio senza diventare meramente ipotetico?
La risposta sembra trovarsi nella possibilità di ricostruire razionalmente il nesso tra sacrificio e vantaggio.
Quanto più il vantaggio è indiretto, tanto più dovrà essere chiaro il percorso economico attraverso il quale esso avrebbe dovuto riflettersi sulla società sacrificata.
10. La crisi modifica il giudizio sull’operazione
La situazione finanziaria delle società coinvolte assume inevitabilmente un peso determinante.
Cass. pen., sez. V, 12 giugno 2025, n. 27497 ha qualificato come distrattivo il trasferimento di risorse senza contropartita da una società in gravi difficoltà finanziarie verso altra società anch’essa in difficoltà economica, rilevando come, in tale contesto, non fosse possibile formulare una prognosi favorevole dell’operazione.
Il dato è particolarmente significativo.
La stessa operazione non possiede necessariamente il medesimo significato in ogni momento della vita dell’impresa.
Un trasferimento sostenibile per una società patrimonialmente solida può assumere un significato profondamente diverso quando venga effettuato da una società ormai prossima all’insolvenza.
Quanto più si riduce il margine patrimoniale della società, tanto più aumenta la rilevanza della tutela dei creditori e tanto più stringente diventa la verifica della razionalità del sacrificio.
Questo non significa sostituire la libertà d’impresa con una regola di conservazione assoluta del patrimonio al primo manifestarsi della crisi.
Significa riconoscere che il rischio tollerabile muta insieme alla condizione economica dell’impresa.
11. Se anche la beneficiaria è insolvente, che cosa resta del vantaggio?
Il problema diventa ancora più evidente quando la società beneficiaria delle risorse si trovi anch’essa in una situazione compromessa.
Se la società che riceve il finanziamento non possiede capacità di restituzione, non dispone di un programma realistico di riequilibrio e non appare in grado di produrre alcuna utilità per la finanziatrice, diventa difficile attribuire all’operazione una ragionevole prospettiva compensativa.
Non perché sia vietato tentare il risanamento di un’altra società del gruppo.
Ma perché deve esistere una relazione intelligibile tra quel tentativo e l’interesse della società che ne sopporta il costo.
Altrimenti il finanziamento della consociata diventa economicamente indistinguibile da un trasferimento definitivo di ricchezza.
Ed è precisamente qui che riemerge il problema della distrazione.
12. Il cash pooling è una tecnica, non una risposta penalistica
Il cash pooling rappresenta una delle manifestazioni più significative della gestione finanziaria di gruppo.
Consente di accentrare la liquidità presso un unico soggetto, compensare saldi positivi e negativi delle società e ridurre il ricorso al credito esterno.
La sua funzione economica è quindi perfettamente compatibile con una gestione fisiologica del gruppo.
Ma proprio per questo è necessario evitare un equivoco.
Dire che un trasferimento deriva da cash pooling non significa averne dimostrato la liceità.
Già Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2018, n. 34457 richiedeva una preventiva regolamentazione contrattuale dei rapporti interni, con indicazione delle modalità di trasferimento delle disponibilità, dei tempi di restituzione, dei tassi applicati e delle eventuali commissioni. (Leggi Cass. pen. n. 34457/2018)
Cass. pen., sez. V, 24 maggio 2022, n. 37062 ha insistito sulla necessità di una gestione finanziaria accentrata precostituita e trasparente, inserita nella logica dei vantaggi compensativi. (Leggi Cass. pen. n. 37062/2022)
Cass. pen., sez. V, 23 giugno 2023, n. 39139 ha ulteriormente precisato che il sistema deve essere deliberato dagli organi amministrativi e regolato quanto a oggetto, durata, limiti di indebitamento, interessi e commissioni. (Leggi Cass. pen. n. 39139/2023)
Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 2024, n. 23910 conferma infine che il sistema deve contemplare una disciplina economico-giuridica chiara, una concreta prospettiva di restituzione e un utile risvolto per la società che mette a disposizione le risorse.
Il cash pooling, dunque, non è una causa di esclusione della tipicità.
È semplicemente il contesto negoziale ed economico nel quale il trasferimento deve essere valutato.
13. Una tesoreria unitaria può convivere con patrimoni separati
Il problema del cash pooling mostra con particolare chiarezza la tensione che percorre tutta la materia.
La tesoreria può essere unitaria.
Il patrimonio no.
Una gestione accentrata della liquidità può essere economicamente efficiente, ma non può trasformarsi in un meccanismo attraverso il quale una società economicamente fragile finanzia stabilmente le altre senza garanzia di restituzione e senza una concreta utilità propria.
La società appartenente al gruppo non perde la propria funzione di garanzia patrimoniale per i creditori.
Ne deriva che anche la gestione finanziaria più sofisticata incontra un limite quando, dietro la circolazione della liquidità, rimane soltanto l’impoverimento di una società e l’arricchimento di un’altra.
14. La domanda corretta non è “dove sono finite le somme?”
Nei procedimenti per bancarotta infragruppo la ricostruzione investigativa tende inevitabilmente a seguire i flussi.
Da quale conto sono usciti i fondi?
Quale società li ha ricevuti?
Sono stati restituiti?
Dove sono stati successivamente impiegati?
Sono domande indispensabili. Ma non sono sufficienti.
La domanda più difficile è un’altra: quale significato economico aveva quel trasferimento quando fu deciso?
È su questo terreno che diventano decisivi la situazione finanziaria della società, il piano industriale, la struttura del gruppo, la ragione dell’operazione, le condizioni del finanziamento, la capacità di restituzione della beneficiaria e il beneficio atteso per la società che trasferisce le risorse.
Seguire il denaro permette di ricostruire il fatto materiale.
Ricostruire la decisione permette di comprenderne il significato.
15. Il giudizio deve essere ex ante, ma non cieco
Il principio del giudizio ex ante non costituisce una formula assolutoria.
Serve a impedire che il successivo fallimento diventi automaticamente la lente attraverso la quale rileggere ogni scelta imprenditoriale precedente.
Ma il giudizio ex ante deve essere condotto utilizzando tutti gli elementi conoscibili nel momento della decisione.
Una operazione può apparire ragionevole anche se successivamente fallisce.
Può però essere manifestamente irrazionale già nel momento in cui viene compiuta.
La distinzione passa attraverso elementi concreti:
la condizione patrimoniale delle società;
la probabilità di restituzione;
la qualità del progetto industriale;
l’effettività delle sinergie;
il rapporto quantitativo tra sacrificio e beneficio;
la durata dell’esposizione;
l’esistenza o meno di garanzie;
la coerenza dell’operazione rispetto alle precedenti dinamiche del gruppo.
Non è l’esito negativo a trasformare l’operazione in distrazione.
Ma l’esito negativo può rendere visibili elementi di irrazionalità che erano già presenti e conoscibili al momento della decisione.
16. La difesa nei trasferimenti infragruppo
In un procedimento relativo a trasferimenti infragruppo, limitarsi a produrre l’organigramma societario raramente è sufficiente.
Occorre ricostruire il sistema economico nel quale l’operazione si inseriva.
La verifica dovrebbe riguardare almeno:
l’esistenza effettiva della direzione e coordinamento;
la posizione della società all’interno del gruppo;
la situazione economico-finanziaria delle società coinvolte;
la causa concreta del trasferimento;
la disciplina negoziale dell’operazione;
le modalità e probabilità della restituzione;
la natura del beneficio atteso;
i documenti esistenti al momento della decisione;
la congruità del sacrificio;
gli effetti dell’operazione sulla posizione dei creditori.
La questione dei vantaggi compensativi diventa così inevitabilmente una questione anche documentale e peritale.
Non basta affermare che l’operazione conveniva.
Bisogna ricostruire perché convenisse, a chi convenisse e sulla base di quali dati fosse ragionevole ritenerlo.
17. Il confine tra gruppo e distrazione
La giurisprudenza sulle operazioni infragruppo sembra progressivamente allontanarsi da due semplificazioni opposte.
La prima considera ogni trasferimento non immediatamente remunerato come una distrazione.
La seconda attribuisce all’interesse del gruppo una capacità quasi automatica di giustificare il sacrificio della singola società.
Nessuna delle due ricostruzioni appare soddisfacente.
Il gruppo può spiegare una asimmetria.
Non può rendere irrilevante un depauperamento.
Il vantaggio compensativo rappresenta precisamente il criterio attraverso il quale l’ordinamento tenta di distinguere le due situazioni.
Ma perché operi deve esistere qualcosa di più di un interesse collettivo genericamente evocato.
Deve essere possibile dimostrare che il sacrificio della società apparteneva a una strategia dalla quale la stessa società avrebbe potuto ragionevolmente ricavare un’utilità adeguata.
Il punto può essere formulato in termini ancora più netti.
L’interesse del gruppo spiega l’operazione. Il vantaggio compensativo deve giustificare il sacrificio della società.
Ed è soltanto il secondo, non il primo, a poter incidere sul giudizio di distrattività.
18. Il vantaggio compensativo non può essere scritto dopo
Il tema conduce infine a una considerazione più generale sulla bancarotta societaria.
Nelle operazioni infragruppo il confine tra gestione e distrazione raramente è scritto nella forma giuridica dell’atto.
Un finanziamento può essere fisiologico o distrattivo.
Un cash pooling può rappresentare un efficiente sistema di tesoreria o uno strumento di svuotamento della società.
Un trasferimento senza corrispettivo immediato può essere economicamente razionale oppure privo di qualsiasi ritorno.
La qualificazione dipende dal contesto.
Ma proprio perché il contesto è decisivo, esso deve poter essere ricostruito attraverso elementi che appartengano realmente alla storia dell’operazione.
Non basta che il vantaggio sia pensabile.
Deve essere stato prevedibile.
Non basta che sia possibile descriverlo.
Deve potersene verificare la consistenza.
E soprattutto non basta che il vantaggio compaia per la prima volta quando il trasferimento patrimoniale è già diventato oggetto di un’imputazione.
La prova più convincente del vantaggio compensativo è, normalmente, quella che esisteva prima che fosse necessario invocarlo.
Per l’inquadramento generale della fattispecie: Bancarotta fraudolenta patrimoniale
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