RITENUTO IN FATTO
1. Nell'interesse di V.N., attinto da sequestro preventivo di somme di denaro costituenti profitto del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, commesso, secondo l'addebito preliminare mossogli (riportato ai capi b) e c) della rubrica), nella qualità di legale rappresentante della (Omissis) Srl., dichiarata fallita in data 17 maggio 2017, è proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia in data 8 novembre 2022, che ha respinto l'istanza di riesame proposta avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Spoleto in data 29 settembre 2022.
2. L'impugnativa consta di due motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. c.p.p..
- Il primo motivo denuncia, sotto l'egida del vizio di violazione degli artt. 192,321,324 e 125 c.p.p., motivazione apparente in punto di fumus commissi delicti sotto diversi profili.
Si assume che il Tribunale: I.) avrebbe desunto la valenza distrattiva del trasferimento di immobilizzazioni materiali alla Pastificio Fidelia Srl. dal solo elemento dell'essere l'acquirente una società controllata da V.; II.) avrebbe apoditticamente affermato la mancanza di giustificazione - e, quindi, l'illegittimità - degli spostamenti di risorse finanziarie da una società all'altra della galassia facente capo al ricorrente, ancorché ne avesse riconosciuto la caratterizzazione in termini di operazioni infra-gruppo; III.) avrebbe escluso l'efficacia probatoria della documentazione prodotta a dimostrazione della legittimità della corresponsione di compensi all'amministratore (in quanto autorizzata da delibera assembleare), disconoscendone la valenza civilistica, trattandosi di atti regolarmente sottoscritti, e omettendo ogni valutazione delle buste paga rilasciate a V.; IV.) avrebbe omesso di motivare in ordine al rilievo censorio riguardante l'acquisto dell'azienda della Mema Snc., il cui pagamento aveva avuto luogo tramite dei relativi debiti.
- Il secondo motivo denuncia, sotto l'egida del vizio di violazione degli artt. 125, comma 3, 192,321, commi 1 e 2, e 324 c.p.p., erronea o omessa motivazione in punto di periculum in mora.
Si eccepisce, in primo luogo, che il Giudice per le indagini preliminari aveva rassegnato una motivazione apparente a sostegno delle esigenze di cautela sottese al sequestro impeditivo del profitto del reato, in quanto affidata ad una formula stereotipata ed avulsa dal contesto dei fatti, ed una motivazione inesistente a sostegno delle esigenze di cautela sottese al sequestro anticipatorio, essendosi limitato ad evocare la confiscabilità delle somme attinte dalla misura cautelare reale: donde, il Tribunale del riesame non avrebbe potuto integrare la motivazione mancante, ma avrebbe dovuto annullare il provvedimento in verifica.
Si deduce, in aggiunta, quanto al periculum in mora, che questo non avrebbe potuto trovare giustificazione nell'incapienza patrimoniale del V. riscontrata in sede di esecuzione del sequestro preventivo, trattandosi di elemento acquisito ex post, inidoneo a sopperire alla mancata indicazione di dati di fatto (ad esempio comportamenti dell'indagato capaci di dar conto della possibilità di un'ulteriore dispersione delle garanzie patrimoniali dei creditori sociali) sussistenti ex ante.
3. Con requisitoria depositata in Cancelleria in data 27 febbraio 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto Dottoressa Kate Tassoni, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
4. Con memoria in data 7 marzo 2023, il difensore del ricorrente ha replicato alle deduzioni del Procuratore Generale ed ha insistito per l'accoglimento dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo è complessivamente infondato.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato in punto di fumus commissi delicti è tutt'altro che apparente o inesistente.
1.1. Quanto alle immobilizzazioni materiali, trasferite dalla (Omissis) Srl. alla Pastificio Fidelia Srl., il Tribunale ha motivato la valenza distrattiva della relativa operazione negoziale, evidenziando come i cespiti corrispondenti alla predetta voce di bilancio - sostanzialmente i beni aziendali complessivamente considerati comprensivi dell'avviamento - non avessero subito alcun effettivo incremento di valore, a dispetto di quanto attestato nella nota integrativa del bilancio dell'esercizio del 2013 e di quello del 2014, avuto riguardo ai risultati della verifica effettuata tramite lo strumento del c.d. ‘spesometro integratò - che dimostravano come i costi affrontati dalla società fallita in quegli anni riguardassero esclusivamente l'acquisto di materie prime destinate alla produzione (cfr. pag. 5, ultimo capoverso) - e, comunque, all'assenza di ogni pur minima pezza di appoggio (cfr. pag. 6, punto 3). Donde, l'ulteriore notazione del Tribunale, afferente alla riconducibilità dell'acquirente Pastificio Fidelia Srl. alla persona di V., funge solo da passaggio argomentativo meramente rafforzativo di un nucleo giustificativo di per sé autosufficiente ai fini della tenuta del ragionamento decisorio.
1.2. Quanto alle operazioni cd. ‘infra-gruppò, poste in essere tra il 2014 e il 2015, rileva la Corte che, incontestato lo stato di totale decozione in cui versava in quegli anni la (Omissis) Srl., la doglianza al riguardo articolata è generica.
La giurisprudenza di legittimità e', infatti, ormai univoca nell'affermare che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 c.c., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. Rv. 271149): onere dimostrativo di cui, invece, il ricorrente non si è fatto carico.
1.3. Quanto ai compensi percepiti dall'amministratore V., a fronte della motivazione rassegnata dal Tribunale per disconoscere l'affidabilità probatoria del documento prodotto dalla difesa (‘verbale di assemblea del 28 maggio 2013'), nulla di specifico e decisivo è stato allegato dal ricorrente, limitatosi a controdedurre circa la valenza probatoria del documento in sede civile ed a richiamare ‘mere buste pagà.
In particolare, con riguardo al rilievo del Tribunale circa l'assenza di certezza in ordine all'"esatta epoca di redazione dell'atto", devesi ricordare come l'art. 2704 c.c. faccia discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione, ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento (Sez. 5, n. 22618 del 07/03/2022, in motivazione). Nel caso al vaglio, neppure in questa sede, il ricorrente ha dedotto e dimostrato quale sarebbe stato il fatto idoneo a stabilire - in assenza delle situazioni tipiche contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c. - la certezza della data di redazione del documento prodotto dalla difesa di V. al Tribunale del Riesame.
1.4. E' inammissibile la doglianza avente ad oggetto l'inesistenza della motivazione in ordine all'acquisto dell'azienda della Mema Snc., con pagamento del corrispettivo da parte della (Omissis) Srl. tramite accollo dei debiti aziendali della venditrice.
Invero, l'omessa motivazione del Tribunale sulle deduzioni, manifestamente infondate, articolate sul punto in sede di riesame - ossia, che gli assegni emessi dalla (Omissis) Srl. fossero stati intestati alla Mema Srl. e non ai creditori di questa "al fine di poter estinguere l'esposizione accollata" (cfr. pag. 5 della memoria versata in atti), atteso che, una volta effettuato il trasferimento dell'azienda con atto pubblico, la venditrice Mema Srl. non aveva più alcun titolo per ricevere gli assegni destinati a ridurre l'esposizione debitoria che l'acquirente (Omissis) Srl. si era accollata - non determina l'annullamento del provvedimento impugnato. E', infatti, pacifico principio di diritto quello secondo il quale, in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Rv. 265878).
2. Infondate sono, inoltre, le censure in punto di giustificazione del periculum in mora, sotteso al sequestro preventivo del profitto della bancarotta contestata al V., disposto nei suoi confronti sia in funzione impeditiva dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze dannose del reato, sia in funzione anticipatoria della confisca.
2.1. Rileva la Corte che la concisa motivazione del "periculum in mora", che secondo il diritto vivente deve necessariamente essere rassegnata a sostegno tanto del sequestro preventivo impeditivo (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti, Rv. 223721), che del sequestro preventivo anticipatorio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848), può fondarsi sia su elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, dep. 2022, Rv. 283769).
2.2. Il che è quanto avvenuto nel caso di specie. Il Tribunale, infatti, nell'affermare che "la quasi totale incapienza del prevenuto, verificata in sede di esecuzione del decreto...dimostra(va) ex post il pericolo di dispersione individuato ex ante e giustifica(va) l'impossibilità anche di attendere la definizione del procedimento" (cfr. pag. 8 del provvedimento impugnato) ha inteso significare che la detta incapienza - a fronte dell'ingente ammontare della somma oggetto di sequestro (per un importo di Euro 499.695,44) - era tale da comprovare, in maniera attuale e concreta, quanto le condotte oggetto di contestazione avessero messo in pericolo le garanzie dei creditori della (Omissis) Srl e di quanto la mancata apposizione di vincoli sulle somme di denaro costituenti profitto del reato potesse aggravarne o protrarne la dispersione. Donde, i rilievi difensivi circa la legittimità dell'intervento integratore del Tribunale in punto di motivazione dell'esigenza cautelare anticipatoria sono privi di decisività, essendo l'autonoma ratio decidendi in punto di esigenza cautelare impeditiva assistita da motivazione non certo apparente.
3. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2023