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La pena deve essere ricalcolata dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria (Cass. Pen. n. 6987/2025)

Con la sentenza n. 6987/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto in materia di legalità della pena: se la Corte Costituzionale dichiara illegittima una norma sanzionatoria, i giudici devono adeguare la pena al nuovo quadro normativo, pena l'illegalità della condanna.

La decisione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Torino, che aveva mantenuto una pena non più conforme alla nuova cornice edittale dell’art. 646 c.p. (appropriazione indebita), così come modificato a seguito della sentenza n. 46/2024 della Corte Costituzionale.


Il caso: condanna per appropriazione indebita senza adeguamento della pena

L’imputato era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Vercelli, per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), con l’aggravante dell’abuso di relazioni d’ufficio e la recidiva infraquinquennale, alla seguente pena:

  • 1 anno e 6 mesi di reclusione;

  • 1.000 euro di multa;

  • sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale.

La Corte d’Appello di Torino aveva confermato integralmente la pena, ignorando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 46/2024, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 646 c.p. nella parte in cui prevedeva un minimo edittale di due anni di reclusione.

La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la pena era divenuta illegale a seguito della declaratoria di incostituzionalità, e che la Corte d’Appello avrebbe dovuto ricalcolare la sanzione.


Il principio di diritto

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la mancata rideterminazione della pena dopo una pronuncia di illegittimità costituzionale è un errore di diritto che rende la condanna illegale.

I punti fondamentali della decisione sono i seguenti.


L’illegalità della pena è rilevabile anche d’ufficio

Se una norma sanzionatoria viene dichiarata incostituzionale, qualsiasi giudice è obbligato a ricalcolare la pena, anche se il ricorso è inammissibile per altre ragioni.

La Cassazione richiama la sentenza Sez. U, n. 33040/2015, Jazouli, che ha sancito questo principio.


L’errore della Corte d’Appello

I giudici torinesi hanno confermato una pena calcolata sulla base di un minimo edittale ormai incostituzionale, senza adeguarla alla nuova formulazione dell’art. 646 c.p.

Questo ha determinato un vizio di illegalità della condanna, che impone l’annullamento della sentenza.


L’obbligo di ricalcolare la pena anche in fase esecutiva

Se una dichiarazione di illegittimità costituzionale incide sulla pena, questa può essere rideterminata anche nella fase di esecuzione, come stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 42858/2014, Gatto.

Ciò significa che anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il condannato può chiedere la rideterminazione della pena se questa è divenuta illegale.


Conclusioni

I giudici devono sempre adeguare la pena alle sentenze della Corte Costituzionale, anche se la questione non viene sollevata dalle parti.

La mancata rideterminazione della pena comporta l’illegalità della condanna, con obbligo di annullamento della sentenza.

Le difese possono chiedere la revisione della pena anche dopo il passaggio in giudicato della condanna, se la norma sanzionatoria è stata dichiarata incostituzionale.

Il principio di legalità della pena viene rafforzato, impedendo che un condannato sconti una sanzione non più conforme all’ordinamento.



La sentenza integrale



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