Non opera la prescrizione nel giudizio di rinvio limitato al trattamento sanzionatorio (Cass. Pen. n. 10493/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 2 apr
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Con la sentenza n. 10493/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato avverso la decisione della Corte d’Appello di Torino in sede di rinvio, confermando che la prescrizione non può essere invocata quando il giudizio di rinvio è limitato alla sola determinazione del trattamento sanzionatorio, a seguito di giudicato formatosi sulla responsabilità dell’imputato.
Il fatto
D. era stato condannato per il reato di truffa alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 700 di multa, con concessione della sospensione condizionale subordinata al pagamento di € 5.000 a titolo di risarcimento alla parte civile.
La Cassazione, in un primo giudizio, aveva annullato la sentenza solo nella parte relativa alla modalità di pagamento del risarcimento, rinviando alla Corte d’Appello di Torino per una valutazione più approfondita della condizione economica dell’imputato.
In sede di rinvio, la Corte ha disposto che il pagamento potesse avvenire a rate mensili, confermando la subordinazione della sospensione condizionale. Il difensore ha proposto nuovo ricorso, deducendo:
l’intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di rinvio;
la violazione dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione sul trattamento sanzionatorio.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, chiarendo che:
quando la Cassazione annulla una sentenza solo in parte (nella specie, limitatamente alla sospensione condizionale), si forma giudicato sull’accertamento del reato e sulla responsabilità dell’imputato;
pertanto, le cause estintive sopravvenute (come la prescrizione) non possono essere applicate nel giudizio di rinvio, in quanto non incidono su quanto già definitivamente deciso (Sez. U, n. 4904/1997, Attinà);
la Corte d’Appello ha correttamente escluso l’incapacità economica dell’imputato, basandosi su elementi concreti (vendita di beni e prelievi di denaro dopo il fallimento);
non vi è stato alcun vizio di motivazione nella determinazione della rateizzazione del pagamento.
Il principio di diritto
Nel giudizio di rinvio limitato al solo trattamento sanzionatorio, in seguito ad annullamento parziale della sentenza, non è possibile applicare la prescrizione o altre cause estintive del reato sopravvenute. Il giudicato formatosi sulla responsabilità dell’imputato ne impedisce la rilevanza.