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Continuazione e aumento di pena: l’obbligo di motivazione nei nuovi provvedimenti esecutivi (Cass. Pen. n. 9934/2025)

Con la sentenza n. 9934/2025, la Corte di Cassazione affronta un importante profilo in tema di continuazione tra reati in sede esecutiva, ribadendo che, in caso di rideterminazione della pena complessiva, il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di motivare in modo puntuale e coerente ogni aumento sanzionatorio rispetto a precedenti provvedimenti.

In particolare, la Corte interviene su due aspetti centrali: il divieto di reformatio in peius e i criteri per la determinazione della pena base e degli aumenti per i reati satellite.


Il fatto

P. aveva chiesto, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., l’estensione del vincolo della continuazione anche ai reati oggetto di una sesta sentenza, successiva alle cinque già considerate con precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione in data 1° aprile 2022. In tale precedente provvedimento, la pena complessiva era stata ridotta ad anni 1, mesi 6 e giorni 22.

Con ordinanza del 23 dicembre 2024, il GIP di Chieti, accogliendo la nuova istanza, rideterminava la pena in anni 3 e mesi 2 di reclusione, prendendo come pena base quella di anni 2 per i reati di bancarotta giudicati nella sesta sentenza e operando aumenti per i reati satellite.

In particolare, rispetto ai reati di cui alla sentenza sub 5), il nuovo provvedimento aumentava la pena da 22 giorni a 2 mesi, giustificandolo con esigenze di coerenza e proporzione.


La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che:

  • Non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius, poiché l’aumento della pena per un reato satellite già esaminato in un precedente provvedimento esecutivo è legittimo quando il vincolo della continuazione venga esteso a ulteriori reati;

  • Tuttavia, la nuova valutazione richiede una motivazione specifica e coerente, soprattutto se l’aumento è maggiore rispetto a quello già applicato per lo stesso reato;

Il giudice dell’esecuzione ha inoltre erroneamente determinato la pena base facendo riferimento all’intera pena inflitta per la sesta sentenza, senza scorporare il reato più grave e applicare gli aumenti in modo autonomo per ciascun reato satellite, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata.


Il principio di diritto

In sede esecutiva, quando il giudice estende il vincolo della continuazione a ulteriori reati già oggetto di condanna definitiva, può legittimamente rideterminare gli aumenti di pena per i reati satellite, anche in misura superiore rispetto a precedenti ordinanze.

Tuttavia, deve fornire una motivazione autonoma, congrua e coerente, rispettando i criteri di cui agli artt. 132 e ss. c.p., e applicare correttamente i principi sulla determinazione della pena base.

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