top of page

Revoca della patente e misure di prevenzione: necessario accertare il motivo della revoca (Cass. Pen. n. 10332/2025)

Guida

Con la sentenza n. 10332/2025, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, confermando l’illegittimità della condanna inflitta ad A.P. per il reato di guida senza patente in presenza di misura di prevenzione, ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. 159/2011.


Il caso: guida senza patente e contestazione della misura di prevenzione

A.P. era stato condannato in primo grado e successivamente dalla Corte d’Appello di Caltanissetta alla pena di quattro mesi di arresto con le attenuanti generiche.

L’accusa riguardava il fatto che, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale per tre anni, era stato sorpreso alla guida di un veicolo nonostante la patente gli fosse stata revocata con decreto prefettizio del 13 marzo 2013.


Il ricorso

  1. Incompatibilità della revoca della patente con la misura di prevenzione.

  2. Riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 73 del d.lgs. 159/2011, nella parte in cui prevede come reato la guida senza patente se la revoca non è connessa alla pericolosità sociale.

  3. Il provvedimento di aggravamento della misura di prevenzione era stato notificato pochi giorni prima del fatto contestato e non era ancora definitivo.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e stabilito che:

1. Il principio di offensività e la necessità di un legame tra la revoca della patente e la pericolosità sociale

La sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2024 ha chiarito che il reato di guida senza patente è configurabile solo se la revoca è connessa alla pericolosità sociale derivante dalla misura di prevenzione.

Se la revoca è motivata da ragioni estranee alla pericolosità sociale (es. violazioni del codice della strada), il reato non può considerarsi integrato.

2. Necessità di acquisire il decreto prefettizio

Il giudice di rinvio dovrà accertare se il decreto prefettizio del 13 marzo 2013 sia stato emesso per motivi connessi alla pericolosità sociale del prevenuto o per altre ragioni.

Qualora la revoca sia stata disposta per motivi estranei alla pericolosità sociale, l’imputazione deve essere esclusa.

3. Il principio di legalità e l’applicabilità dell’art. 73 d.lgs. 159/2011

La Cassazione ha evidenziato che la misura di prevenzione aggravata non può fondarsi su provvedimenti non ancora definitivi.

L’impugnazione del provvedimento applicativo della misura di prevenzione non ha effetto sospensivo del decreto prefettizio di revoca della patente.


Conclusioni

La sentenza ha affermato i seguenti principi in tema di rapporti tra la misura di prevenzione personale e la revoca della patente di guida:

  • Se la revoca della patente non è motivata dalla pericolosità sociale accertata dalla misura di prevenzione, il reato di guida senza patente non può essere considerato integrato.

  • Il decreto prefettizio deve essere accuratamente valutato per accertare la sua effettiva natura e la correlazione con la misura di prevenzione.

  • Il principio di offensività deve essere rispettato, evitando l’applicazione automatica della norma in assenza di un collegamento concreto tra la revoca della patente e la pericolosità sociale.


Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

IMG_3365_edited_edited.png
bottom of page