“Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali. Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell'articolo 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia reale. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore.” Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.