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Revoca della condanna per abolitio criminis: il giudice dell’esecuzione deve acquisire gli atti (Cass. Pen. n. 13112/2025)


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13112/2025, ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l’istanza di revoca ex art. 673 c.p.p. di una condanna per falsità in scrittura privata, fondata su un presunto caso di abolitio criminis. Secondo la Suprema Corte, il giudice dell’esecuzione non può limitarsi alla mera lettura della sentenza irrevocabile, ma ha l’obbligo di esaminare gli atti processuali qualora la documentazione disponibile non consenta di accertare l’attualità dell’offensività del fatto.


Il fatto

C. aveva proposto istanza per ottenere:

  • la revoca della condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma il 10 marzo 2016 per i reati di falsità in scrittura privata (artt. 485 e 491 c.p.), deducendo l’intervenuta abolitio criminis;

  • la dichiarazione di estinzione per prescrizione di altri reati giudicati con sentenza dell’11 ottobre 2023.

Il giudice dell’esecuzione rigettava integralmente l’istanza, sostenendo:

  • quanto alla revoca, che non risultava se gli assegni oggetto della condotta fossero trasferibili o meno;

  • quanto alla prescrizione, di non avere il potere di pronunciarsi su una sentenza passata in giudicato.


La decisione della Corte

La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, affermando che:

  • il giudice dell’esecuzione, nel decidere un’istanza di revoca per sopravvenuta abolitio criminis, non può arrestarsi alla lettura della motivazione della sentenza irrevocabile;

  • è necessario procedere a una ricognizione degli atti del fascicolo del merito, acquisendoli e valutandoli nel rispetto del contraddittorio camerale (art. 666 c.p.p.);

  • solo da tale esame è possibile verificare se il fatto oggetto della condanna sia ancora previsto dalla legge come reato.

  • Il mancato compimento di tale accertamento determina, secondo la Corte, un vizio della motivazione, rendendo illegittima l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha negato la revoca.

È stato, invece, dichiarato inammissibile il motivo riguardante la dichiarazione di prescrizione, in quanto:

  • la sentenza era già passata in giudicato;

  • non sussisteva un caso di pena illegale o esecuzione contra legem.


Il principio di diritto

Il giudice dell’esecuzione, chiamato a pronunciarsi su un’istanza ex art. 673 c.p.p. per sopravvenuta abolitio criminis, è tenuto ad acquisire e valutare gli atti del giudizio di merito qualora la sola motivazione della sentenza irrevocabile non consenta di accertare se il fatto oggetto della condanna integri ancora un reato.

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