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Continuazione e pene accessorie illegittime: la Cassazione interviene anche in caso di ricorso inammissibile (Cass. Pen. n. 12230/2025)

Con la sentenza n. 12230/2025, la Corte di Cassazione chiarisce che l’applicazione di pene accessorie illegali può essere rilevata d’ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso.

In tema di continuazione, la pena accessoria deve rapportarsi alla pena per il reato più grave e non alla pena complessiva risultante dalla rideterminazione.


Il fatto

G. aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra tre reati per cui era stata condannata con sentenze divenute irrevocabili.

Il GIP di Bergamo aveva accolto parzialmente la richiesta, riconoscendo la continuazione solo tra due delle tre sentenze, rideterminando la pena complessiva in sei anni e sei mesi di reclusione. Il giudice aveva inoltre applicato le pene accessorie dell’interdizione legale e dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La ricorrente aveva impugnato l’ordinanza lamentando un aumento ingiustificato della pena principale, ritenendo che la continuazione fosse stata erroneamente applicata anche alla terza condanna.


La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché basato su una errata interpretazione del contenuto dell’ordinanza impugnata: la continuazione era stata riconosciuta solo tra due condanne e l’aumento di pena era riferito a un solo reato satellite.

Tuttavia, la Corte ha rilevato d’ufficio l’illegittimità delle pene accessorie applicate, poiché:

  • La pena per il reato più grave era inferiore a cinque anni di reclusione.

  • Le pene accessorie dell’interdizione legale e dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici non erano legalmente applicabili sulla base di tale pena principale.

  • In base alla giurisprudenza consolidata (tra cui Sez. 1, n. 8126/2017 e Sez. 4, n. 30040/2024), l’illegalità della pena accessoria è rilevabile d’ufficio anche in caso di ricorso inammissibile.


Il principio di diritto

L’illegalità della pena accessoria è rilevabile d’ufficio dalla Corte di Cassazione anche quando il ricorso sia dichiarato inammissibile.

In caso di continuazione, le pene accessorie devono essere determinate in base alla pena per il reato più grave e non possono essere commisurate alla pena complessiva rideterminata con l’aumento per continuazione.

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