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Tribunale di Nola - 899/21 - GM Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi- Minaccia- Condanna

Tribunale Nola sez. I, 03/05/2021, (ud. 26/04/2021, dep. 03/05/2021), n.899

Giudice: Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi

Reato: 612 c.p.

Esito: Condanna (mesi due di reclusione)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

1 sezione

Il giudice, Dott. Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi;

alla pubblica udienza del 26.04.2021

ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la

seguente

SENTENZA

nei confronti di:

(...), nato a (...) il (...) ed elettivamente domiciliato ex art. 161

c.p.p. in (...) (elezione di domicilio del 14.01.2020); difeso di

fiducia dall'Avv. (...) (nomina fiduciaria del 20.11.2019)

Libero, assente

PARTE CIVILE: (...); difeso di fiducia dall'Avv. (...)

IMPUTATO (v. foglio allegato)

(Si omettono le conclusioni delle parti)


Svolgimento del processo

Con decreto di citazione diretta emesso dal P.M, - sede - il 10.06.2020, (...) veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe trascritto. All'udienza del 2.11.2020, dichiarata l'assenza dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, ammessa la costituzione di parte civile, il processo veniva rinviato su istanza difensiva al fine di accedere al rito abbreviato.

All'udienza del 21.12.2020, il processo veniva differito su istanza difensiva, con sospensione dei termini di prescrizione.

All'udienza del 1.3.2021, la difesa munita di procura speciale chiedeva definirsi il procedimento nelle formule del rito abbreviato. A quel punto, il Giudice ammetteva il rito abbreviato, acquisiva il fascicolo del P.M. e invitava le parti a concludere.

Il processo veniva quindi differito per eventuali repliche del P.M.

All'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, veniva data pubblica lettura del dispositivo di sentenza, riservandosi il deposito delle motivazioni nel termine indicato in dispositivo.


Diritto

Motivi della decisione Osserva il Giudicante che le risultanze dibattimentali (fondate sull'acquisizione degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento in forza del rito prescelto) sorreggono univocamente la penale responsabilità dell'imputato per l'ascritto. In particolare, dalla lettura della denuncia sporta da (...) in data 10.08.2019, quest'ultimo rappresentava preliminarmente che (...), odierno imputato, era stato sposato con (...) prima che quest'ultima intrattenesse una relazione sentimentale con il denunciante. In data 3.8.2019, alle ore 19;45 circa, mentre si trovava a bordo della propria autovettura Alfa Romeo 156 in compagnia della (...) e della figlia (...) percorrendo Via Contrada Cesina in Tufino, giungeva un'autovettura di colore scuro alla cui guida vi era (...). Quest'ultimo, senza scendere dall'abitacolo dell'autovettura, sputava all'indirizzo del denunciante e della (...); al contempo, indicava con il dito le odierne p.p.o.o., portando le mani sotto la gola e muovendo il pollice da un lato all'altro della gola. Subito dopo aver compiuto siffatto gesto, l'imputato riprendeva la marcia e si allontanava. Il denunciante chiarì che il gesto in questione venne interpetrato univocamente quale minaccia di morte (cfr. "faccio presente che tale gesto viene usato per dire e far capire di tagliare la gola o la testa a qualcuno"). Il denunciante precisava, altresì, che l'imputato si rese protagonista, in passato, di molestie e minacce ai danni di (...) e fu più volte denunciato da quest'ultima. Sul punto, dalla lettura dell'informativa di reato redatta dai Carabinieri di Nola, è emerso che l'odierno imputato fu già denunciato da (...) nell'anno 2018, da cui scaturì l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 660, 612 c.p. nell'ambito del Proc. N. 8243/2018 R.G.N.R. L'odierno giudicabile fu, altresì, attinto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento a (...) nell'ambito del Proc. N. 3054/2018 R.G.N.R. Il (...), in sede di interrogatorio reso ai C.C. di Tufino in data 14.01.2020, negava l'addebito, precisando di essere titolare di un'autovettura di colore chiaro (mod. Peugeot 307) e non scuro, come indicato dal denunciante. In ordine all'episodio oggetto di contestazione, riferiva che in data 2/3 Agosto 2019 accompagnò il figlio (...) in Puglia dal fratello (...) al fine di trascorrere le vacanze estive. Da ultimo, chiariva di non aver alcun interesse a minacciare le odierne p.p.o.o., avendo accettato serenamente la relazione sentimentale tra i due, circostanza desumibile dall'avvenuta separazione consensuale intervenuta con la (...).

Cosi ricostruiti i fatti di interesse, anzitutto si osserva, in punto di valutazione delle fonti cognitive, che le dichiarazioni assunte in dibattimento, sebbene provengano da soggetti che, come meglio si vedrà, rivestono la qualifica di persone offese e costituiscano la fonte pressocché esclusiva di addebito, ben possono fondare un'affermazione di condanna: ciò in quanto nel vigente sistema processuale alla persona offesa è riconosciuta piena capacità a testimoniare (ogni incompatibilità con l'ufficio di testimone, anche nei caso di avvenuta costituzione di parte civile, è stata invero esclusa dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 115 del 19.3.1992). Tuttavia, è orientamento ormai consolidato in Giurisprudenza che, per essere posta a fondamento di un giudizio di colpevolezza, detta fonte cognitiva debba essere sottoposta ad un rigoroso vaglio critico di attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, e che, pur senza alcuna preconcetta sfiducia nei confronti del dichiarante, debba essere analizzata con spirito critico, al fine di escludere che costituisca l'effetto di mire deviatrici. In sede di verifica di attendibilità, trattandosi di deposizione non immune da sospetto perché proveniente da una parte che è portatrice di interessi confliggenti con quelli dell'imputato - del quale è il naturale antagonista processuale - dovrà poi essere valorizzato qualsiasi elemento di riscontro o di controllo enucleabile dal processo. Al riguardo è opportuno tuttavia precisare che, proprio per il fatto che il dettato normativo non configura alcuna pregiudiziale di natura ontologica alla utilizzabilità di essa fonte quale prova ex se esaustiva per affermare la penale responsabilità del soggetto incolpato, l'acquisizione di elementi di riscontro estrinseco non è strettamente necessaria e, ove avvenga, non occorre che il dato corroborativo presenti le connotazioni che attengono alla chiamata in correità, ossia la convergenza con altri elementi di natura indiziaria e la portata individualizzante o specifica, intesa quale inerenza sia alla persona dell'incolpato stesso che alle imputazioni a lui ascritte - in tal senso si veda, ex plurimis, Cass. Sez. IV, 27 maggio ~ 21 agosto 2003, ric. (...), secondo cui quando ÌI giudice la abbia motivatamente ritenuta veritiera, la deposizione della persona offesa costituisce prova diretta del fatto e non mero indizio, senza che abbisogni neppure di riscontri esterni. Più di recente le Sezioni