Tribunale Nola sez. I, 03/05/2021, (ud. 26/04/2021, dep. 03/05/2021), n.899
Giudice: Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi
Reato: 612 c.p.
Esito: Condanna (mesi due di reclusione)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
1 sezione
Il giudice, Dott. Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi;
alla pubblica udienza del 26.04.2021
ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la
seguente
SENTENZA
nei confronti di:
(...), nato a (...) il (...) ed elettivamente domiciliato ex art. 161
c.p.p. in (...) (elezione di domicilio del 14.01.2020); difeso di
fiducia dall'Avv. (...) (nomina fiduciaria del 20.11.2019)
Libero, assente
PARTE CIVILE: (...); difeso di fiducia dall'Avv. (...)
IMPUTATO (v. foglio allegato)
(Si omettono le conclusioni delle parti)
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta emesso dal P.M, - sede - il 10.06.2020, (...) veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe trascritto. All'udienza del 2.11.2020, dichiarata l'assenza dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, ammessa la costituzione di parte civile, il processo veniva rinviato su istanza difensiva al fine di accedere al rito abbreviato.
All'udienza del 21.12.2020, il processo veniva differito su istanza difensiva, con sospensione dei termini di prescrizione.
All'udienza del 1.3.2021, la difesa munita di procura speciale chiedeva definirsi il procedimento nelle formule del rito abbreviato. A quel punto, il Giudice ammetteva il rito abbreviato, acquisiva il fascicolo del P.M. e invitava le parti a concludere.
Il processo veniva quindi differito per eventuali repliche del P.M.
All'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, veniva data pubblica lettura del dispositivo di sentenza, riservandosi il deposito delle motivazioni nel termine indicato in dispositivo.
Diritto
Motivi della decisione Osserva il Giudicante che le risultanze dibattimentali (fondate sull'acquisizione degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento in forza del rito prescelto) sorreggono univocamente la penale responsabilità dell'imputato per l'ascritto. In particolare, dalla lettura della denuncia sporta da (...) in data 10.08.2019, quest'ultimo rappresentava preliminarmente che (...), odierno imputato, era stato sposato con (...) prima che quest'ultima intrattenesse una relazione sentimentale con il denunciante. In data 3.8.2019, alle ore 19;45 circa, mentre si trovava a bordo della propria autovettura Alfa Romeo 156 in compagnia della (...) e della figlia (...) percorrendo Via Contrada Cesina in Tufino, giungeva un'autovettura di colore scuro alla cui guida vi era (...). Quest'ultimo, senza scendere dall'abitacolo dell'autovettura, sputava all'indirizzo del denunciante e della (...); al contempo, indicava con il dito le odierne p.p.o.o., portando le mani sotto la gola e muovendo il pollice da un lato all'altro della gola. Subito dopo aver compiuto siffatto gesto, l'imputato riprendeva la marcia e si allontanava. Il denunciante chiarì che il gesto in questione venne interpetrato univocamente quale minaccia di morte (cfr. "faccio presente che tale gesto viene usato per dire e far capire di tagliare la gola o la testa a qualcuno"). Il denunciante precisava, altresì, che l'imputato si rese protagonista, in passato, di molestie e minacce ai danni di (...) e fu più volte denunciato da quest'ultima. Sul punto, dalla lettura dell'informativa di reato redatta dai Carabinieri di Nola, è emerso che l'odierno imputato fu già denunciato da (...) nell'anno 2018, da cui scaturì l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 660, 612 c.p. nell'ambito del Proc. N. 8243/2018 R.G.N.R. L'odierno giudicabile fu, altresì, attinto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento a (...) nell'ambito del Proc. N. 3054/2018 R.G.N.R. Il (...), in sede di interrogatorio reso ai C.C. di Tufino in data 14.01.2020, negava l'addebito, precisando di essere titolare di un'autovettura di colore chiaro (mod. Peugeot 307) e non scuro, come indicato dal denunciante. In ordine all'episodio oggetto di contestazione, riferiva che in data 2/3 Agosto 2019 accompagnò il figlio (...) in Puglia dal fratello (...) al fine di trascorrere le vacanze estive. Da ultimo, chiariva di non aver alcun interesse a minacciare le odierne p.p.o.o., avendo accettato serenamente la relazione sentimentale tra i due, circostanza desumibile dall'avvenuta separazione consensuale intervenuta con la (...).
Cosi ricostruiti i fatti di interesse, anzitutto si osserva, in punto di valutazione delle fonti cognitive, che le dichiarazioni assunte in dibattimento, sebbene provengano da soggetti che, come meglio si vedrà, rivestono la qualifica di persone offese e costituiscano la fonte pressocché esclusiva di addebito, ben possono fondare un'affermazione di condanna: ciò in quanto nel vigente sistema processuale alla persona offesa è riconosciuta piena capacità a testimoniare (ogni incompatibilità con l'ufficio di testimone, anche nei caso di avvenuta costituzione di parte civile, è stata invero esclusa dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 115 del 19.3.1992). Tuttavia, è orientamento ormai consolidato in Giurisprudenza che, per essere posta a fondamento di un giudizio di colpevolezza, detta fonte cognitiva debba essere sottoposta ad un rigoroso vaglio critico di attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, e che, pur senza alcuna preconcetta sfiducia nei confronti del dichiarante, debba essere analizzata con spirito critico, al fine di escludere che costituisca l'effetto di mire deviatrici. In sede di verifica di attendibilità, trattandosi di deposizione non immune da sospetto perché proveniente da una parte che è portatrice di interessi confliggenti con quelli dell'imputato - del quale è il naturale antagonista processuale - dovrà poi essere valorizzato qualsiasi elemento di riscontro o di controllo enucleabile dal processo. Al riguardo è opportuno tuttavia precisare che, proprio per il fatto che il dettato normativo non configura alcuna pregiudiziale di natura ontologica alla utilizzabilità di essa fonte quale prova ex se esaustiva per affermare la penale responsabilità del soggetto incolpato, l'acquisizione di elementi di riscontro estrinseco non è strettamente necessaria e, ove avvenga, non occorre che il dato corroborativo presenti le connotazioni che attengono alla chiamata in correità, ossia la convergenza con altri elementi di natura indiziaria e la portata individualizzante o specifica, intesa quale inerenza sia alla persona dell'incolpato stesso che alle imputazioni a lui ascritte - in tal senso si veda, ex plurimis, Cass. Sez. IV, 27 maggio ~ 21 agosto 2003, ric. (...), secondo cui quando ÌI giudice la abbia motivatamente ritenuta veritiera, la deposizione della persona offesa costituisce prova diretta del fatto e non mero indizio, senza che abbisogni neppure di riscontri esterni. Più di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ribadito come le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, c.p.p. non si applichino alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass. .SS.UU. n. 41461 del 19.07.2012 ud. dep. il 24.10.2012). Ciò premesso, nel caso di specie ritiene questo Giudice che non vi siano dubbi in ordine al l'aderenza al vero dei fatti narrati dal denunciante (...) avuto riguardo, per un verso, alla coerenza intrinseca ed alla costanza delle propalazioni accusatorie, desumibili dalla tenuta logica del narrato e dall'assenza di contraddizioni.
La predetta fonte dichiarativa integra a pieno titolo il reato di cui all'art. 612 c.p. il quale richiede che l'agente ponga in essere, attraverso espressioni verbali ovvero con gesta esplicite o tacite, una condotta univocamente idonea ad ingenerare nel soggetto passivo il pericolo futuro di un danno ingiusto alla persona o al patrimonio, dipendente dalla volontà dell'agente e capace di turbarne o limitarne la libertà psichica di autodeterminazione. E' sufficiente il doto generico ovverossia la mera coscienza e volontà di minacciare ad altri un danno ingiusto indipendentemente dal fine specifico che il soggetto intende perseguire ed a prescindere dai motivi che lo hanno indotto all'azione (cfr. tra le altre Cass. pen. sez. V sent. 24/08/2001 nr. 31693). Non è, peraltro, necessario che il bene tutelato dalla norma incriminatrice sia realmente leso e che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che il male prospettato sia potenzialmente idoneo ad incutere timore nel soggetto passivo e che la minaccia sia stata percepita dalla vittima e sia astrattamente idonea ad incidere sulla sua libertà morale, dovendosi valutare la condotta nella sua attitudine a produrre effetti intimidatori, secondo un criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto oggettive e soggettive (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4633 del 18/12/2003 Imputato: (...); Sez. 5, Sentenza n. 46528 del 02/12/2008 Imputato: Parlato e altri).
Tanto premesso, è provata la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 612 c.p.
Ed invero, l'imputato ha posto in essere un comportamento aggressivo nei confronti delle persone offese (...) e (...), mimando nei loro confronti il gesto del taglio della gola, chiaro ed inequivoco atto intimidatorio diretto alle persone offese alle quali l'imputato puntava il dito, così prospettando loro un male ingiusto idoneo ad incutere timore nei soggetti passivi. La versione fornita dall'imputato, il quale si limitava ad una generica negatoria degli addebiti, non risulta corroborata da alcun riscontro dichiarativo o documentale circa l'effettiva presenza del predetto in Puglia; peraltro, circa il disinteresse manifestato dall'imputato nei confronti delle persone offese, siffatto dato risulta smentito dalle denunce sporte da queste ultime in precedenza, che hanno condotto all'instaurazione di due procedimenti penali, in uno dei quali l'imputato risultava attinto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla (...). Alla luce di quanto detto appaiono, dunque, incontestabili la capacità, l'attitudine e l'idoneità del comportamento tenuto dall'odierno imputato— da valutarsi alla stregua di un criterio medio oggettivo di idoneità ed in rapporto alle descritte circostanza fattuali - ad ingenerare nei soggetti passivi il pericolo futuro di un danno ingiusto ed a turbarne o limitarne la libertà psichica di autodeterminazione, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità della minaccia, che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, a prescindere dalla effettiva avvenuta intimidazione. Le prove raccolte sorreggono, dunque, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale dell'imputato per il delitto contestato. Sussiste, infine, l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 612 c.p., trattandosi di minaccia grave di morte. Non può accogliersi l'invocata richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità ex art, 131 bis c.p. attesa l'abitualità nella condotta tenuta dall'imputato Vu.Fe. In particolare quest'ultimo fu autore di precedenti condotte minacciose e moleste nei confronti delle odierne p.p.o.o., come analiticamente indicato nell'informativa di reato acquisita agli atti. Come noto, l'abitualità del comportamento tenuto dall'imputato è elemento ostativo al riconoscimento della richiesta causa di non punibilità.
SANZIONE
Quanto al trattamento sanzionatorio, va in primo luogo rilevato che le circostanze attenuanti generiche non sono concedibili all'imputato in assenza di qualsivoglia comportamento positivamente valutabile (l'imputato, infatti, ha reso dichiarazioni mendaci in sede di interrogatorio e con la propria condotta ha ingenerato il pericolo di un male ingiusto alle odierne persone offese, già destinatarie di ulteriori atti minatori e molesti, come testimoniato dalle denunce sporte, dalle quali hanno avuto origine autonomi e distinti procedimenti penali). Giova in proposito ricordare che le circostanze attenuanti generiche sono state introdotte per consentire soltanto una migliore individualizzazione della pena al caso concreto e non devono trasformarsi in uno strumento improprio per mitigare il rigore delle sanzioni, tanto che è stato necessario un intervento del legislatore che ha imposto, per legge, dei limiti alla concessione delle stesse. Le quali, per la loro atipicità, possono soltanto consentire al giudice di valutare elementi di fatto particolarmente significativi, sia di natura oggettiva che soggettiva, capaci di far risaltare il valore positivo del fatto, elementi positivi che non sono assolutamente rilevabili nel presente processo. Valutati i criteri direttivi di cui all'art. l33 c.p., stimasi equa la pena di mesi due di reclusione, pena così determinata: Pena base: mesi tre di reclusione (pena vicina ai minimi edittali di cui all'art. 612 comma 2 c.p.); ridotta per il rito alla pena inflitta. Segue, per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. All'imputato può essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, non ostandovi precedenti penali a suo carico e presumendosi che lo stesso si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati. Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile, come da nota scritta depositata in sede di conclusioni, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per il risarcimento invocato, avendo la costituita parte subito un danno morale economicamente valutabile, causalmente collegato alla condotta criminosa dell'imputato, la cui liquidazione va tuttavia rimessa alla competente sede civilistica per il suo ammontare complessivo. Non si ritiene di assegnare alla parte civile la provvisionale immediatamente esecutiva da imputarsi sulla liquidazione definitiva del danno, non essendo quantificabile con prova certa la consistenza del danno sia pur nel minimo ammontare. Infine, l'imputato, soccombente nel giudizio civile instaurato nell'ambito del processo penale, va condannato al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza affrontate dalla parte civile costituita, che si liquidano come segue: fase di studio euro 200,00, fase introduttiva euro 300,00, fase istruttoria euro 500,00 fase decisoria euro 800,00: totale di 1.800,00 euro, ridotto di un terzo a 1.200,00 euro, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, come per legge.
PQM
Letti gli artt. 438 e ss. c.p.p., dichiara (...) colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, applicata la diminuente per il rito prescelto, lo condanna alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa. Letti gli artt. 538 e ss c.p.p., condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in favore della costituita parte civile, che liquida in euro 1.200,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, come per legge. Rigetta la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale avanzata dalla costituita parte civile. Così deciso in Nola il 26 aprile 2021. Depositata in Segreteria il 3 maggio 2021.