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Dichiarazione infedele: va valutata anche la contabilizzazione delle giacenze di magazzino


Sentenze della cassazione in materia di dichiarazione infedele

La massima

In tema di dichiarazione fiscale infedele, la contabilizzazione delle giacenze di magazzino non è priva di una connotazione valutativa, cosicchè, ai fini dell'accertamento della sussistenza del reato, trova applicazione il margine di tolleranza del 10% di cui all'art. 4, comma 1-ter, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure il provvedimento del tribunale del riesame che, sulla base del suddetto principio, aveva revocato la misura - Cassazione penale , sez. III , 01/12/2016 , n. 43817).

Fonte: Ced Cassazione Penale


 

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La sentenza

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 18 luglio 2016 in accoglimento dell'istanza di riesame di D.S. revocava il decreto di sequestro preventivo della somma di Euro 191.232,60, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo dell'8 giugno 2016.


D.S. risultava indagato, per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, dichiarazione infedele per l'anno 2011 della D. s.r.l.


2. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.


2. 1. Violazione di legge, D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, e art. 2426 c.c..


L'art. 2426 c.c. disciplina i criteri di valutazione degli elementi patrimoniali da indicare in bilancio. Le rimanenze, secondo l'art. 2426 c.c., devono essere iscritte al costo di acquisto - quando vengono acquistate presso i fornitori - o al costo di produzione - quando sono state prodotte all'interno. In alternativa, devono essere iscritte al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, quando tale valore è minore del costo. L'organismo italiano di contabilità ha emanato due distinti documenti descrittivi dei principi contabili sulle rimanenze.


Per la società D. il costo delle rimanenze doveva essere quello secco del prezzo di acquisto, poichè la società non aveva indicato nello stato patrimoniale - fornendo adeguate spiegazioni nella nota integrativa - un risultato inferiore al costo di acquisto. Nessun elemento valutativo poteva quindi entrare nel calcolo delle rimanenze, con la conseguente inapplicabilità del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, comma 1 ter.


Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.


3. La Procura Generale della Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Pasquale Fimiani, ha chiesto di rigettare il ricorso.


3. 1. D.S. ha depositato memoria difensiva il 15 novembre 2016, nella quale chiede di dichiarare inammissibile o comunque di rigettare il ricorso del P.M.


Rappresentava che la D. aveva applicato il metodo del dettaglio previsto al punto 63 del principio n. 13-OIC, e quindi la stessa non avrebbe dovuto segnalare l'esistenza di condizioni oggettive che determinano normalmente un valore inferiore al valore di costo, mediante l'indicazione nella nota integrativa dei criteri di valutazione.


CONSIDERATO IN DIRITTO

4. il ricorso del P.M. è infondato e deve rigettarsi.


Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per Cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione.


Nel nostro caso i motivi di ricorso sono esclusivamente per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, (sia letteralmente, e sia nella valutazione sostanziale del ricorso).


Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).


Nel nostro caso non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l'apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve rigettarsi.


Infatti il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, rilevando che "... sul punto il collegio ritiene più corretta ed aderente ai principi vigenti in materia di contabilità aziendale la tesi secondo la quale le giacenze di magazzino non costituiscono un dato scevro da valutazioni. Al contrario esse sono sempre il frutto di una valutazione da parte dell'imprenditore (e, nel caso, di terzi accertatori, revisori o controllori) che tiene conto di una serie di fattori che incidono sulla corretta individuazione del loro reale valore o consistenza. Come è noto il deterioramento, la vetustà, l'obsolescenza e la deperibilità sono, tra gli altri, alcuni dei fattori che incidono sul reale ed attuale valore delle giacenze di magazzino, di guisa che ogni indicazione di un valore di dette rimanenze costituisce inevitabilmente opera di "valutazione" e non rappresentazione di un mero dato numerico obiettivo. Ed allora, applicando tale principio di ordine generale alla presente fattispecie, appare evidente che, trattandosi di un dato valutativo, debba trovare applicazione il margine di tolleranza tra accertato e dichiarato pari al 10% recentemente introdotto nell'alveo dell'art. 4 cit. Con la conseguenza che, applicando il margine di tolleranza del 10 % sulla valutazione delle rimanenze indicata in bilancio (3.310.052 Euro ridotta del 10%) si otterrebbe una differenza rispetto al valore indicato nella contabilità "parallela" non più pari a 520.170,69 Euro ma a 189.165,69 Euro.... con evasione IVA pari ad Euro 76.272 che, con ogni evidenza, è un valore inferiore alla soglia di punibilità stabilita dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4".


I calcoli compiuti dal Tribunale non risultano del resto contestati dal P.M. ricorrente, e quindi con l'applicazione della norma di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, comma 1 ter, non si superava la soglia di punibilità della norma.


La motivazione del resto, come sopra visto, risulta esaustiva, e non può ritenersi solo apparente. Del resto lo stesso art. 2426 c.c. prevede una contabilizzazione al costo di acquisto o di produzione... "ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore...". Da questo si deduce agevolmente che ci troviamo evidentemente in materia di "valutazione", e non di applicazione matematica di valori, con la conseguente applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, commi 1 bis e 1 ter, come esattamente ritenuto nell'ordinanza impugnata - che si ribadisce non viene contestata nel ricorso per Cassazione nei suoi conteggi, ma solo sulla applicazione o no delle norme citate -.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.M.


Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.


Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017



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