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L’irretroattività della legge più sfavorevole si applica anche in relazione alle cause di non punibilità (Cass. Pen. n. 10488/2025)

Uno dei principi fondamentali del diritto penale è l’irretroattività della legge più sfavorevole al reo.

Questo principio, sancito dall’art. 25, comma 2, della Costituzione e dall’art. 7 CEDU, trova un’ulteriore specificazione nell’art. 2, comma 4, c.p., il quale stabilisce che una legge successiva non può essere applicata retroattivamente se comporta un trattamento più severo rispetto a quello previsto dalla norma vigente al momento della commissione del reato.


Il fatto

La sentenza in esame trae origine dal ricorso presentato da A. S., imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 337 c.p., commesso nel mese di luglio 2018.

La Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 20 novembre 2024, aveva escluso l’applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p., in ragione della modifica legislativa intervenuta con la legge n. 77 del 2019.

Tale modifica ha introdotto una preclusione all’applicabilità della causa di non punibilità per determinati reati, tra cui quello di resistenza a pubblico ufficiale.

L’imputato, tuttavia, aveva eccepito che l’applicazione retroattiva della suddetta preclusione normativa fosse illegittima, poiché i fatti di reato erano stati commessi in data anteriore alla modifica legislativa.


Il principio di diritto

Il principio di diritto da evidenziare è che l’irretroattività si applica anche alle cause di non punibilità, come quella prevista dall’art. 131-bis c.p., introdotta per escludere la punibilità per fatti di particolare tenuità.

L’art. 131-bis, comma 2, c.p. è stato modificato dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 (c.d. Decreto Sicurezza), escludendo dall’ambito di applicazione della causa di non punibilità i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis c.p.


La decisione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10488/2025, ha ribadito che la modifica apportata dalla legge n. 77/2019 è una norma sostanziale e, come tale, non può essere applicata retroattivamente se sfavorevole al reo.

Nella fattispecie, il reato contestato all’imputato era stato commesso nel 2018, ovvero prima dell’introduzione della modifica normativa. La Corte territoriale, nel ritenere inapplicabile l’art. 131-bis per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ha erroneamente applicato retroattivamente la modifica peggiorativa.

L’annullamento della sentenza di appello con rinvio è stato disposto proprio per consentire una nuova valutazione della sussistenza della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p., alla luce del principio di irretroattività della legge più sfavorevole.

La Suprema Corte ha, dunque, confermato che il criterio di valutazione dell’offensività lieve deve essere applicato secondo il testo vigente al momento della commissione del fatto, e non in base a norme sopravvenute peggiorative.

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