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Il tempo silente può escludere le esigenze cautelari anche nei reati ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (Cass. Pen. n. 21809/25)

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1. Il fatto

Ba.An., destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 13 gennaio 2025 dal GIP del Tribunale di Roma per reati in materia di stupefacenti — in particolare per partecipazione ad associazione criminale ex art. 74 D.P.R. 309/1990 e plurimi reati-fine di cessione di cocaina — ha proposto istanza di riesame, rigettata dal Tribunale di Roma.

La misura cautelare si riferiva a fatti risalenti al 2019, epoca nella quale l’imputato operava come presunto emissario di un clan albanese transnazionale attivo nel narcotraffico.

La difesa ha evidenziato che, nel periodo successivo, l’indagato aveva beneficiato di semilibertà senza commettere ulteriori reati, aveva interrotto ogni legame con ambienti criminali e intrapreso un percorso di risocializzazione attestato anche dalla revoca della misura di sicurezza dell’espulsione, disposta ai sensi dell’art. 86 D.P.R. 309/1990.


2. La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza concreta e attuale delle esigenze cautelari.

I giudici di legittimità hanno censurato l’approccio del Tribunale, che si era limitato a valorizzare la gravità del reato associativo per legittimare la custodia cautelare, senza operare una reale verifica dell’attualità del pericolo, così conferendo una portata erroneamente assolutizzante alla presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p.

La Corte ha ribadito che, anche in presenza di reati con presunzioni legali, il decorso di un lasso temporale significativo privo di condotte sintomatiche deve essere oggetto di specifica valutazione, in coerenza con i principi elaborati in chiave costituzionalmente orientata (ex multis, Cass. pen., sez. VI, n. 11735/2024, Tavella).

Il provvedimento impugnato, nel caso concreto, aveva omesso di valorizzare il “tempo silente” intercorso tra i fatti (2019) e l’emissione della misura (2025), in assenza di condotte successive rilevanti, nonostante il positivo percorso di reinserimento e la revoca di precedenti misure, anche da parte di autorità giudiziarie diverse.

Inoltre, la Corte ha stigmatizzato la motivazione del Tribunale, definita “apodittica”, nella parte in cui si escludeva la rilevanza degli elementi favorevoli al ricorrente sulla base del presupposto che le autorità giudiziarie che avevano adottato provvedimenti favorevoli (tra cui la revoca della misura di sicurezza dell’espulsione) non fossero a conoscenza dei suoi trascorsi associativi. Una tale valutazione è stata ritenuta arbitraria e contraria al principio secondo cui il giudizio sulla pericolosità deve fondarsi su elementi attuali, concreti e documentati, e non su generalizzazioni.


3. Il principio di diritto

“In tema di misure cautelari, anche per i reati ex art. 275, comma 3, c.p.p., il decorso di un significativo lasso temporale privo di condotte sintomatiche di perdurante pericolosità impone al giudice un esplicito esame del cd. tempo silente, quale elemento potenzialmente idoneo a escludere la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari, non potendo tali esigenze ritenersi sussistenti in via automatica sulla sola base della gravità dei fatti originari”.


4. Considerazioni conclusive

La decisione della Suprema Corte si distingue per chiarezza argomentativa e per l’adesione a una visione non meramente formalistica della giustizia cautelare. Il riconoscimento della valenza del “tempo silente” non costituisce un indebolimento delle esigenze di prevenzione, ma una riaffermazione dell’inderogabile principio di proporzionalità e attualità delle misure restrittive della libertà personale, specialmente quando intervengano elementi positivi di reintegrazione sociale.

La sentenza costituisce pertanto un importante monito alla magistratura di merito a non cedere alla tentazione di automatismi fondati su presunzioni astratte, ma a esercitare un controllo effettivo e individualizzato sulla pericolosità dell’indagato, soprattutto nei casi in cui la distanza temporale dai fatti e il percorso successivo dell’imputato impongano una rivalutazione dell’attualità del rischio cautelare.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. VI, 04/06/2025, (ud. 04/06/2025, dep. 09/06/2025), n.21809

RITENUTO IN FATTO


1. Ba.An.chiede l'annullamento dell'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza del 13 gennaio 2025 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti (fra i quali il reato di partecipazione ad associazione in materia di stupefacenti di cui all'art. 74, D.P.R. n. 309 del 1990) e numerosi reati-fine, concernenti la cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, reati commessi da epoca anteriore e prossima al 2019 in permanenza. In particolare il ricorrente veniva individuato come emissario del clan albanese, operante in Olanda e altri Paesi, che riforniva di droga, attraverso numerosi corrieri, Fa.Ca.che ne effettuava la distribuzione in F. e territori limitrofi.


2. Con i motivi il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e del pericolo, concreto e attuale di reiterazione, sulla scorta della gravità del titolo di reato. Il ricorrente evidenzia che la misura - adottata il 27 gennaio 2025- concerne reati commessi fino al 2 luglio 2019 e, dunque, cinque anni prima dell'adozione della misura, tempo durante il quale il ricorrente, ammesso al regime della semilibertà, non solo non aveva commesso altri reati ma, tratto in arresto per altri fatti, aveva intrapreso un serio percorso riabilitativo e di affrancamento dal crimine rescindendo ogni rapporto con gli ambienti di riferimento e mantenendo una condotta che gli valeva la cessazione del giudizio di pericolosità sociale nell'ambito del procedimento di applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 309/1990 in relazione alla sentenza del 5 novembre 2021 della Corte di appello di Genova, in esecuzione. L'ordinanza impugnata richiama anche altri precedenti penali o giudiziari che, tuttavia, sono risalenti nel tempo e, comunque, correlati alle vicende di traffico di stupefacenti che lo vedevano coinvolto (sia il procedimento per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 cit. e quello in materia di riciclaggio, art. 648-bis cod. pen., in corso a Milano per i quali era stata revocata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Tribunale ha omesso ogni valutazione sul tempo silente e sulle circostanze allegate dal difensore senza operare un concreto vaglio sulla sussistenza "in concreto e all'attualità" delle esigenze cautelari, ritenute fondate sulla mera gravità dei fatti e ampliando la valenza della presunzione che connota il reato associativo in materia di stupefacenti e trascurando anche le positive informazioni, acquisite nel procedimento di esecuzione, sulla insussistenza di legami con la criminalità organizzata;


Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla inadeguatezza di altre misure, anche applicate congiuntamente. Anche a tale riguardo le valutazioni espresse dal Tribunale trascurano il tempo trascorso dai fatti; il positivo percorso in carcere intrapreso dal Ba.An.; le licenze ottenute; l'ammissione alla semilibertà, durata quasi un anno; il tempo trascorso dai fatti e la rescissione dei rapporti con il contesto criminale di appartenenza valorizzando comportamenti risalenti, tenuti in occasione dei fatti e dell'avio delle indagini che, tra l'altro, avevano accertato l'uso di telefoni criptati.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è fondato, assorbito il motivo di ricorso sull'adeguatezza della misura applicata, con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze concrete e attuali connesse al pericolo di reiterazione degli stessi fatti per il quali si procede.


La motivazione, a tal riguardo, del Tribunale, prevalentemente incentrata sulla gravità dei fatti ascritti all'indagato, amplifica la portata della presunzione relativa che, con riguardo al reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, giustifica l'applicazione della misura cautelare in ragione delle caratteristiche dell'associazione di cui l'indagato aveva fatto parte, strutturata in forma complessa, con ripartizione dei compiti e rilevante capacità criminale che si era espressa attraverso la importazione in Italia di ingenti quantitativi di droga, prevalentemente cocaina.


Non è, tuttavia, trascurabile che i fatti oggetto di contestazione si riferiscono all'anno 2019, epoca delle intercettazioni che rivelavano l'operatività della struttura ricostruendone i contatti criminali tra gli appartenenti del gruppo: la misura, dunque, è stata applicata ad oltre cinque anni dalla commissione dei reati e si rivela del tutto apparente e tralaticio il riferimento alla permanenza che connota la contestazione del reato associativo.


L'ordinanza impugnata ha, dunque, trascurato la rilevanza del ed. "tempo silente" ai fini della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere.


Ribadendo un'opzione interpretativa risalente nel tempo (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576), la più recente giurisprudenza ha confermato che pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito. (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202).


Il tempo trascorso dai fatti, nel caso in esame, è davvero di per se stesso rilevante e il provvedimento impugnato, al fine di attualizzare le esigenze cautelari, ha impropriamente valorizzato o fatti concomitanti o, comunque, connessi agli stessi reati per sui procede (la pendenza del procedimento per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 cit. e quello in materia di riciclaggio, art. 648-bis cod. pen., per i quali procede l'autorità giudiziaria milanese che ha revocato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), e, comunque recessive, pur in assenza della commissione di reati significativi della perduranza del reato associativo di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 cit., le circostanze, documentate dalla difesa, che evidenziavano come il ricorrente, nel frattempo condannato per altri risalenti reati, fosse stato ammesso al regime della semilibertà, avesse intrapreso un serio percorso riabilitativo e di affrancamento dal crimine rescindendo ogni rapporto con gli ambienti di riferimento e mantenendo una condotta che gli era valsa la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione, ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 309/1990 in relazione alla sentenza del 5 novembre 2021 della Corte di appello di Genova, in corso di esecuzione.


Il Tribunale, con argomentazioni apodittiche, ha invalidato la positiva valenza dì tali provvedimenti sul presupposto che le autorità giudiziarie procedenti non fossero a conoscenza dell'inserimento del Ba.An. in strutture criminali organizzate, operanti anche su scala interazionale e, dunque, richiamando, in buona sostanza, la gravità dei fatti risalenti nel tempo in cui l'indagato era coinvolto come giudizio totalizzante sulla personalità dell'indagato del tutto trascurata alla luce del positivo comportamento tenuto successivamente ai fatti, in occasione dell'esecuzione delle pene irrogategli.


Il Tribunale, in sede di rinvio, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà, pertanto, riesaminare la sussistenza di esigenze di prevenzione, concrete e attuali, uniformandosi ai principi di diritto che si sono illustrati sulla rilevanza del ed. tempo silente.


2. La cancelleria è delegata agli adempimenti di cui al dispositivo.


P.Q.M.


Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.


Così deciso il 4 giugno 2025


Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2025

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