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Misure di prevenzione: Sono compatibili con la Costituzione?

Approfondimenti

Prescindendo da “sterili” polemiche circa la estrema volatilità delle definizioni a cui si fa riferimento, ovvero, delle locuzioni “traffici delittuosi”, “vivere abitualmente” ed “elementi di fatto”, indicate nelle lettere a) e b) dell’ art. 4 D.lvo 159/2011 e della compatibilità delle stesse con i canoni costituzionali della stretta legalità e del contraddittorio, si ritengono opportune alcune considerazioni preliminari.

In particolare, si ritiene opportuno svolgere alcune osservazioni, di carattere generale e sistematico, in relazione ai criteri, delineatisi soprattutto alla luce degli interventi legislativi, in ordine alla valutazione indici “sintomatici” di pericolosità.

Le misure di prevenzione svolgono, nel sistema penale “moderno” (ormai sempre più scollegato dalle dinamiche e, soprattutto, dalle regole probatorie del processo penale) una funzione indispensabile nella lotta alle “nuove” forme di criminalità organizzata.

Per queste ragioni, nessuna critica si muove allo strumento preventivo in sé, ovvero, alla sua natura “minimalista (e repressiva, così come risulta dai recenti interventi legislativi), ma al suo errato, e quindi, improprio utilizzo da parte degli organi deputati a promuoverlo.

Come è noto, il D.lvo 159/2011 ha implementato notevolmente l’apparato preventivo, ampliando i poteri di promozione dell’intervento ante delictum (anche se sarebbe più corretto dire, come sostenuto autorevolmente in dottrina, praeter probationem delicti) eliminando di fatto l’originario presupposto della attualità della pericolosità sociale del proposto, rafforzando il ricorso a presunzioni e quindi comprimendo irreparabilmente il diritto del prevenuto e le sue garanzie di diretta promanazione costituzionale.

Ed invero, a seguito della emanazione del Codice Antimafia, l'articolazione del diritto di difesa da parte del proposto risulta sempre più affine ad una probatio diabolica, laddove, gli elementi accusatori proposti dall’ Organo “inquirente” (o forse sarebbe più corretto definire “inquisitore”) diventano, se pur privi di una reale consistenza, sostanzialmente “inattaccabili”.

Ed infatti, si rinvengono, nella prassi giudiziaria, ordinanze di applicazione della misura di prevenzione adottate, in aperta violazione dei più elementari canoni esegetici, elaborati dalla scienza penalistica, o addirittura, facendo confluire nel giudizio di pericolosità sociale del proposto conversazioni illegittimamente acquisite, prove illegali ed elementi privi di qualsivoglia riscontro.

In questo contesto, finanche un' assoluzione nel processo penale finirà per non costituire un ostacolo all' applicazione della misura di prevenzione, dal momento che il giudicato di assoluzione non è vincolante in questa diversa sede e dato che bastano “elementi di fatto” per irrogare una misura di prevenzione; elementi di fatto, questi, che potranno essere rinvenuti anche tra le maglie di un processo penale conclusosi con una sentenza di assoluzione pronunciata nel rispetto della regola probatoria di cui agli art. 530 cpv c.p.p. O 533, comma primo c.p.p., ovvero che potranno addirittura essere rintracciati in risultanze esterne del tutto irrilevanti per il processo penale sfociato in una assoluzione.

In altri termini, anche quando la prova della commissione di reato da parte del proposto, in un procedimento penale, non sia raggiunta, ovvero venga stimata non raggiungibile, il Legislatore sembrerebbe consegnare al Giudice un pronto ed efficace rimedio per ovviare a tutto questo, ovvero applicare una misura di prevenzione.

Tale “impostazione” patologica, riscontrabile in un determinato orientamento formalistico e rappresentata dall' utilizzo delle misure di prevenzione quali “pene di sospetto”, ovvero surrogato delle “sanzioni penali”, costituisce il fenomeno degenerativo di un sistema sanzionatorio che, come evidente, non può trovare accoglimento in uno Stato di diritto.

Ed invero, se è sufficiente una richiesta di rinvio a giudizio, o addirittura un avviso di conclusione delle indagini preliminari, per dar vita ad una procedura di prevenzione, è evidente che nel procedimento di prevenzione si genera un inaccettabile effetto “probatorio” al ribasso, che incentiva la utilizzazione di elementi sempre più prossimi al sospetto che all' indizio.

Ebbene, tale utilizzo dello strumento di “prevenzione”, si ripete, risulta palesemente contrastante con lo spirito della intera normativa antimafia.

Ed invero, una lettura costituzionalmente orientata delle norme vigenti in tema di misure di prevenzione, pone il Giudice una delicata posizione di “garanzia”, ovvero, quale “baricentro” del bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco.

E ciò in quanto, ragionando diversamente, si finirebbe nel riconoscere al Giudice, come già sostenuto dalla più attenta dottrina, il mero compito di “convalidare un sospetto avanzato dalla polizia di sicurezza col rischio di trasformare il giudice in poliziotto».

Pertanto, spetta al Tribunale il complesso, ma non sacrificabile, “onere” di rappresentare, nel sistema-prevenzione, un esatto punto di equilibrio tra l'efficienza nel contrastare i fenomeni delinquenziali e le garanzie da riconoscersi ai singoli cittadini.

Ed invero, il Giudice della prevenzione non deve “intendere” l'accertamento dei presupposti giustificativi della sanzione come uno scomodo intralcio da sacrificare sulla via della efficienza e della celerità della giustizia penale, aggravando ulteriormente, quel già vistoso fenomeno di impoverimento sinergico già ampiamente collaudato in relazione a numerosi altri settori del diritto penale, per effetto del quale l' azione del Giudice completa al ribasso il dichiarato obiettivo di banalizzazione del giudizio di accertamento in chiave apertamente antigarantista.

Ma diversamente, il Giudice, a fronte di una apprezzabile caduta del tasso di garanzia, ha l'obbligo di scongiurare il verificarsi di fenomeni “devianti” che potrebbero facilmente derivare da un eccessivo impoverimento dello standard di accertamento probatorio e giungere a colpire soggetti, in riferimento ai quali non sussistete alcuna esigenza di natura preventiva (ma sarebbe più corretto dire sanzionatoria).

Ed invero, come si dirà nel prosieguo, ad esempio in riferimento alla confisca ed agli indici sintomatici della illiceità del patrimonio del proposto, il ricorso a “presunzioni” prive di riscontri oggettivi, come ad esempio la sproporzione del reddito rispetto ai beni acquistati, non consente (in alcun modo) di affermare con certezza la illecita provenienza delle disponibilità patrimoniali sospette.

Da ciò ne deriva che, il Tribunale ha l'obbligo di analizzare e verificare gli indici sintomatici di pericolosità, attraverso un vaglio rigoroso, certamente non corrispondente a quello del processo penale, ma sicuramente non riconducibile all’ arbitrio, ovvero a valutazioni assolutamente incontrollabili.

Ed invero, ragionando diversamente, si incorrerebbe in una chiara ipotesi di violazione dei più elementari principi costituzionali, primo fra tutti, il diritto di difesa, sancito dall’ art. 25, comma 3 Cost.

In questa direzione, ovvero, in una logica, costituzionalmente orientata, di rafforzamento delle basi su cui poggia la “dimostrazione” della pericolosità sociale del prevenuto, devono intendersi le recenti pronunce degli organi comunitari, nelle quali si richiede, ai nostri Giudici, di rivedere e, quindi, “rimodulare” i criteri valutativi di prevenzione ed ispirarli, sempre di più a modelli di certezza.

Al riguardo, in tema di confisca allargata, si riporta l’ “Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights on the Confiscation of proceeds of crime”, documento di origine comunitaria che fornisce alle Corti dei parametri più chiari in relazione al livello di prova richiesto, al fine di rendere la disciplina in questione più compatibile con la garanzia del diritto di proprietà prevista dall’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Nello specifico, in tale Opinion si evidenzia che le presunzioni su cui si fondano i poteri estesi di confisca (che il reo ha realizzato altri reati, dai quali siano derivati altri proventi) devono essere corroborate da prove concrete, come emerge nella Direttiva, laddove richiede che la Corte fondi la sua decisione su “fatti specifici” (These combined assumptions require corroboration by real evidence. The text of the proposal admits this by highlighting the necessity that a court should base its decision “on specific facts”).

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