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Reati seriali e continuazione: non basta l’omogeneità delle condotte per riconoscere l’unicità del disegno criminoso (Cass. Pen. n. 9935/2025)

Con la sentenza n. 9935/2025, la Corte di Cassazione ribadisce che, in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati presuppone una programmazione unitaria e non può basarsi solo sull’omogeneità delle condotte, sulla prossimità temporale o sulla reiterazione del comportamento illecito.

La scelta di vita fondata sul crimine non equivale a un disegno criminoso unitario.


Il fatto

P. aveva richiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento della continuazione tra tre condanne per furti commessi a Napoli, due nel settembre 2019 e una tra aprile e giugno 2017, quest’ultima aggravata dalla partecipazione a un’associazione per delinquere.

La Corte d’Appello di Napoli aveva rigettato l’istanza, ritenendo che le condotte delittuose non fossero espressione di un unico piano criminoso deliberato fin dall’origine.

Il difensore proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che:

  1. Le condotte presentavano identico modus operandi e si erano svolte nello stesso contesto territoriale;

  2. La distanza temporale tra i fatti non era tale da escludere l’unitarietà del disegno criminoso;

  3. La reiterazione dei furti era indice di una programmazione iniziale.


La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando:

  • Che l’unicità del disegno criminoso richiede una deliberazione preventiva, anche solo nelle linee essenziali, dei reati da commettere;

  • Che l’identità del movente, l’omogeneità dei reati e la contiguità spazio-temporale non sono di per sé sufficienti per riconoscere la continuazione;

  • Che i furti del 2019 non potevano considerarsi pianificati già al momento della partecipazione all’associazione per delinquere nel 2017;

  • Che la reiterazione di reati simili, con modalità collaudate e complici occasionali, è sintomatica di una scelta di vita criminale, non di un piano criminoso unitario.


Il principio di diritto

In sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra più reati richiede la prova di un disegno criminoso unitario, concepito ab origine almeno nelle sue linee essenziali.

Non sono sufficienti l’identità del bene giuridico leso, l’omogeneità delle condotte, la contiguità spazio-temporale o la serialità, se non accompagnati da concreti elementi dimostrativi della programmazione iniziale.

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