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Riciclaggio: confisca per equivalente applicabile solo per il vantaggio patrimoniale conseguito


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di riciclaggio

La massima

In tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non sull'intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato (Cassazione penale , sez. II , 06/12/2022 , n. 2166).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 06/12/2022 , n. 2166

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/06/2022, il G.i.p. del Tribunale di Milano applicava, su richiesta delle parti (ex artt. 444 c.p.p.), ad I.I.A.A.M. la pena di tre anni di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa per numerosi delitti tra i quali, per quanto qui interessa, otto delitti di riciclaggio aggravato e continuato in concorso, disponendo, altresì, la confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 648-quater c.p., del valore corrispondente al profitto dei predetti delitti di riciclaggio, determinato nelle somme (pari a Euro 1.133.025,00) oggetto delle operazioni dirette a ostacolare la provenienza delittuosa delle stesse.


2. Avverso l'indicata sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione I.I.A.A.M., per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo.


Con tale motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b),


l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 125 c.p.p. e art. 444 c.p.p., comma 2, e dell'art. 648-quater c.p..


Il ricorrente lamenta che il G.i.p. del Tribunale di Milano, nel determinare - in assenza di accordo delle parti sul punto - il valore equivalente al profitto dei delitti di riciclaggio nelle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare la provenienza delittuosa delle stesse, da un lato, avrebbe omesso di motivare in ordine al "ruolo avuto dall'imputato nelle singole vicende, dunque, (al) profitto allo stesso riconducibile", dall'altro lato, si sarebbe posta in contrasto con il principio, affermato dalla Corte di cassazione (e' citata, in particolare: Sez. 2, n. 2879 del 26/11/2021, dep. 2022, Rini, Rv. 282519-01), secondo cui, in tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal "riciclatore".


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico motivo è fondato.


2. Va preliminarmente ricordato che le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, "se la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa - che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di "patteggiamento", ed è inappellabile, alla luce del disposto del, tuttora vigente, art. 448 c.p.p., comma 2, - è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1".


Pertanto, anche a seguito dell'introduzione della previsione di cui all'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, "e' ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti" (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01).


3. Nel caso in esame, non vi è questione sull'obbligatorietà della confisca per equivalente del valore corrispondente al profitto dei delitti di riciclaggio, ai sensi dell'art. 648-quater c.p., bensì sulla quantificazione di tale profitto.


Il G.i.p. del Tribunale di Milano ha determinato il profitto complessivo dei delitti di riciclaggio attribuiti all'imputato in Euro 1.133.025,00, corrispondenti alle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare la provenienza delittuosa delle stesse, richiamando espressamente l'orientamento di parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 7503 del 07/12/2021, dep. 2022, Marchesan, Rv. 28295701; Sez. 2, 34218 del 04/11/2020, Bonino, Rv. 280238-01; Sez. F., n. 37120 del 1/8/2019, Cudia, Rv. 277288-01), secondo il quale, "dal momento che il riciclaggio ha per oggetto somme di denaro, il profitto del reato è l'intero ammontare delle somme che sono state "ripulite" attraverso le operazioni di riciclaggio compiute dall'imputato" (vedi anche: Sez. 2, n. 49003 del 13/10/2017, Nicita, non massimata) e, pertanto, esso "e' rappresentato esattamente dal valore delle somme di denaro che siano state oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa" (Sez. F., n. 37120 del 2019, cit.).


Sulla base di questi principi, il G.i.p. del Tribunale di Milano ha ritenuto, evidentemente, irrilevante stabilire quale fosse stato il vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'imputato "riciclatore".


4. Reputa il Collegio che, così argomentando, il giudice di merito sia incorso nella violazione di legge denunciata, dovendosi ritenere condivisibile il diverso indirizzo espresso dalla Corte di cassazione - opposto a quello sopra richiamato che ha trovato la più compiuta esposizione nelle recenti pronunce (Sez. 2, n. 19561 del 12/04/2022, Di Sarli, Rv. 283194-01; Sez. 2, n. 2879 del 26/11/2021, Rini, Rv. 282519-01, relativa a un caso di confisca ex art. 648-quater, c.p., disposta con sentenza di patteggiamento; Sez. 2, n. 30899 del 15/07/2020, Ambrosini, Rv. 280029-01), con le quali si è affermato che non vi è "alcuna ragione per cui il "riciclatore" debba rispondere, con la confisca, di tutta la somma riciclata, laddove, in realtà, ad avvantaggiarsene sia stato un terzo (ad es. l'autore del reato presupposto), perché si finirebbe per sanzionare il riciclatore (con una confisca per equivalente, avente chiara natura sanzionatoria) per un profitto di cui non ha mai goduto, contravvenendo, quindi, alla regola generale sottostante alle confische (in specie quella per equivalente) e secondo la quale la suddetta sanzione non può colpire il patrimonio dell'autore del reato in misura superiore al vantaggio economico derivatogli dalla commissione di un determinato reato".


Richiamando una serie di altre pronunce conformi (Sez. 2, n. 37590 del 30/04/2019, Giulivi, Rv. 277083-01; Sez. 2, n. 22020 del 10/04/2019, Scimone, Rv. 276501-01; Sez. 2, n. 50982 del 20/09/2016, Dounna, Rv. 268729-01), le sentenze appena citate si sono confrontate anche con il principio espresso nell'orientamento, in vero minoritario, seguito nella sentenza impugnata e recentemente ripreso anche da questa Sezione (n. 7503, del 7/12/2021, dep. 2022, citata, come si è detto, anche dal G.i.p. del Tribunale di Milano), al quale hanno "obiettato che il "riciclatore" non ha goduto in alcun modo dell'intera somma, posto che tra l'autore del reato presupposto ed il riciclatore, non è ipotizzabile ipotesi alcuna di concorso: di conseguenza, investitore e riciclatore non possono essere avvinti dal principio solidaristico, che presuppone un concorso nel reato espressamente escluso in tutti i delitti derivati, per confiscare al riciclatore il profitto conseguito dall'autore del reato presupposto. In realtà, fuori dai casi (più chiari) in cui il riciclatore si sia avvantaggiato solo del "prezzo del reato" e solo questo dunque potrà essergli confiscato; in caso di profitto occorrerà distinguere tra il profitto di cui si è avvantaggiato l'autore del reato presupposto da quello tratto dal riciclatore; giacché sarebbe contrario ai principi costituzionali di personalità della responsabilità penale che la confisca (per equivalente) avente ad oggetto l'intero profitto del reato di riciclaggio debba pesare sul solo riciclatore. Se infatti il principio della solidarietà è condivisibile per il vantaggio derivato dalla commissione di un reato in concorso (sul cui profitto ogni concorrente può vantare, in astratto, la disponibilità esclusiva), così non è nel caso in cui il concorso sia escluso e l'esclusione del concorso sia anzi la precondizione per rispondere del delitto "derivato"".


Anche un'altra pronuncia di questa Sezione (n. 34218 del 4/11/2020, Bonino, Rv. 280238-01), pur richiamando il principio formulato nella citata sentenza n. 37120 del 2019 dalla Sezione feriale, non appare contrastare con l'orientamento qui seguito, atteso che essa riguardava una fattispecie concreta nella quale il profitto di una truffa informatica, reato presupposto al quale l'imputato era estraneo, era stato individuato nella somma di circa Euro 765.000,00, parte soltanto della quale (Euro 518.000,00) oggetto del riciclaggio contestato, avendo il ricorrente trasferito ad alcune società tale somma, della quale egli aveva avuto la diretta ed esclusiva disponibilità. In quel caso, dunque, il vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'imputato era stato "pari al valore dell'intero bene riciclato (diverso da quello più consistente del reato di truffa presupposto)".


Si deve infine rammentare anche Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697-01, che ha ribadito che la natura sanzionatoria della confisca per equivalente comporta che la stessa non possa essere disposta per un valore superiore al profitto del reato, risolvendosi, in caso contrario, nell'applicazione di una pena illegale, il cui importo deve essere ridotto dal giudice anche d'ufficio.


5. Nel dare continuità al prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il Collegio rileva che - come lamentato dal ricorrente - nella sentenza impugnata è mancato un accertamento chiaro, con conseguente assenza di motivazione, in ordine alla reale e concreta entità del profitto di cui ha effettivamente goduto l'imputato, quale responsabile dei delitti di riciclaggio da lui commessi.


La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Milano, sezione G.i.p., per nuovo esame.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Milano - Sezione G.i.p. - per nuovo esame.


Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022.


Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2023

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