La massima
Integra il reato di riciclaggio la condotta di chi, sfruttando i meccanismi di operatività, di per sé leciti, di un'impresa asservita, anche solo in parte, all'attività illecita, reintroduce nel circuito legale merci di provenienza delittuosa (nella specie, cavi di rame rubati sottoposti a sguainamento e granulazione) attraverso una diversa conformazione materiale e una rinnovata spendibilità documentale delle stesse, essendo tali operazioni funzionali alla loro ripulitura. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che escludere la rilevanza, ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio, di attività imprenditoriali sol perché tipiche significherebbe permettere - in contrasto con l' art. 25-octies d.lg. 8 giugno 2001, n. 231 - margini di fallacia nel sistema di protezione del bene giuridico dell'ordine economico - Cassazione penale , sez. II , 15/10/2021 , n. 290).
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La sentenza integrale
Cassazione penale , sez. II , 15/10/2021 , n. 290
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 795 del 25 marzo-31 luglio 2019, la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza n. 750 del 30 marzo 2017 del Tribunale di Messina, assolveva S.L. dal reato di cui al capo a) dell'imputazione per non avere commesso il fatto; assolveva D.B.A., Di.Bl.Al., D.B.L., S.L., per le condotte, di cui al capo b), commesse in data 15 luglio e 23 luglio 2014, perché il fatto non sussiste; indi, derubricato il reato di cui al proc. pen. 2350/2015 R.G.T., di cui al capo c), in quello p. e p. dall'art. 648 c.p., rideterminava la pena nei confronti di D.B.A. e Di.Bl.Al., in anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro 7.000,00 di multa ciascuno; S.L., in anni cinque di reclusione ed Euro 6000,00 di multa; D.B.L., in anni cinque e mesi otto di reclusione ed Euro 7.300,00 di multa; G.G., in anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 2000,00 di multa; G.L., in anni tre e mesi nove di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa, rideterminando, infine, la misura della provvisionale in favore della costituita parte civile (OMISSIS) S.p.A.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso l'Avv. Salvatore Silvestro nell'interesse di D.B.A., Di.Bl.Al., D.B.L. e G.G..
3. Il ricorso è affidato a sette motivi.
3.1. Con il primo motivo, riferito al capo a), si denuncia violazione degli artt. 125,192 e 521 c.p.p., in relazione all'art. 416 c.p., avuto riguardo all'art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e).
La Corte d'appello ha ritenuto l'esistenza di un'associazione per delinquere costituita dai fratelli D.B., dediti all'acquisto di rame provento di furti commessi nella provincia di (OMISSIS), che mischiavano con altri materiali, al fine di occultarne l'illecita provenienza. Tale struttura soggettiva è diversa da quella descritta in imputazione, ove l'essenza dell'accordo criminoso è individuato nel trasporto del rame alla (OMISSIS) s.r.l. di S.L. e nel successivo suo trasporto alla (OMISSIS) s.p.a. In primo grado è stato assolto P.M., che, per l'ipotesi accusatoria, si occupava del trasporto del rame alla (OMISSIS). In appello è stata assolta S.L., che all'interno dell'associazione, avrebbe dovuto provvedere allo stoccaggio del materiale ed all'organizzazione delle spedizioni. Pertanto l'associazione ritenuta in sentenza è diversa da quella di cui all'imputazione, con conseguente violazione dell'art. 521 c.p.p..
3.2. Con il secondo motivo, medesimamente riferito al capo a), si denuncia violazione degli artt. 125 e 192 c.p.p., in relazione all'art. 416 c.p., avuto riguardo all'art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e).
La motivazione della sentenza impugnata è illogica e contraddittoria. E' tautologica l'affermazione della Corte d'appello di ritenere provata l'esistenza di un'associazione per delinquere tra i fratelli d.B. muovendo dalla premessa dell'operatività in (OMISSIS) di un'organizzazione di rumeni rimasta inesplorata e della realizzazione di due soli fatti illeciti commessi in un arco temporale di appena due mesi (giugno-agosto). Non ha in particolare detta Corte spiegato le ragioni per le quali le condotte degli imputati integrino il reato associativo e non semplicemente distinte ipotesi di concorso di persone nei reati-fine.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, riferito al capo b), si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di riciclaggio consumato il 27-28 agosto 2014, nonché violazione degli artt. 125,192 e 533 c.p.p., in relazione agli art. 648 bis c.p., avuto riguardo all'art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e).
La sentenza impugnata non offre adeguata risposta al rilievo speso in appello circa il difetto di prova in ordine alla provenienza delittuosa del rame sequestrato il 28 agosto 2014.
A fronte del riconoscimento, da parte della stessa Corte d'appello, che la S. aveva fornitori diretti di nazionalità (OMISSIS) dediti a furti di rame, la prova che il materiale consegnato dai fratelli D.B. il 27 agosto 2014 effettivamente coincida con il materiale di provenienza delittuosa poi rinvenuto e sequestrato presso la (OMISSIS) di (OMISSIS) il giorno successivo non può essere ricavata, come invece fa detta Corte, né dall'evoluzione temporale degli eventi, né dal riferimento ai documenti contabili predisposti dai fratelli D.B. per il trasporto della merce - con indicazione inferiore a quella effettiva - in uscita verso l'impresa della S.. L'autocarro partito dai fratelli d.B. e recatosi alla (OMISSIS) per consegnare parte di quel materiale che si assume sia stato poi trasportato il 28 agosto 2014, alla (OMISSIS) non è stato fatto oggetto di alcun controllo. La Corte d'appello, anziché affidarsi ad una tautologica petizione di principio, avrebbe dovuto considerare la conversazione intercorsa alle ore 10.08 del 26 agosto 2014 tra D.B.L. e la S. (RIT 944/14 progr. 380). Da tale conversazione emerge - alla stregua di quanto letteralmente si legge nel motivo, in parte qua di non fluida intelligibilità - che " D.B. aveva la disponibilità ‘di rame di II, III e I sceltà (‘... ne avrò 5000 tra II, III e I') e, quindi solo una minima parte dei 5000, e cioè quella di I, avrebbe potuto essere oggetto di ‘approfondimento probatoriò per verificare se, a sua volta, po(tesse), in punto di prova, ritenersi parte di quei 12.680 Kg. che il responsabile dell'(OMISSIS), S.G., ha riconosciuto come appartenente alla predetta società dopo che in data 23.09.2014 il caposquadra (OMISSIS), A.G., ne aveva riconosciuto come tale solo 102 Kg a fronte di oltre 20 tonnellate". L' A. in udienza ha precisato che solo piccole quantità di materiale potevano essere utilizzate dall'(OMISSIS), la gran parte potendo esserlo anche dai privati per fare cabine, in quanto si trattava di rame completamente nudo che già esiste in commercio. Altro funzionario dell'(OMISSIS), B.A., ha affermato non esservi certezza che il materiale riconosciuto provenga dall'(OMISSIS). In siffatto contesto, non può ritenersi raggiunta la prova che il rame sequestrato sia di origine delittuosa. Ne' la Corte d'appello ha spiegato come possa escludersi che il rame ceduto da D.B.L. non facesse parte di quello non riconosciuto come provento di delitto. Lo stesso D.B., nella conversazione con la moglie del 10 settembre 2014 alle ore 12.11 (RIT 944/14 progr. 940), afferma che il materiale sequestrato non è quello portato da lui.
3.4. Con il quarto motivo, medesimamente riferito al capo b), si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta fattispecie di riciclaggio, nonché violazione degli artt. 125 e 192 c.p.p. in relazione agli artt. 648 e 648 bis c.p., avuto riguardo all'art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e).
Erroneamente la Corte d'appello ha qualificato l'episodio del 27-28 agosto 2014 come riciclaggio, individuando la condotta tipica nella semplice attività di negoziazione e/o trasporto del rame, senza tener conto del fatto che tale attività non ha comportato alcuna modificazione, trasformazione o sostituzione del bene che abbia fatto perdere le tracce della sua provenienza
delittuosa e, soprattutto, che gli imputati hanno consegnato il rame alla (OMISSIS) della S. solo per il prezzo conveniente riconosciuto. Ne' il riciclaggio può essere desunto - secondo una prospettiva peraltro abbandonata dai giudici d'appello rispetto a quanto ritenuto in primo grado - nella consegna alla (OMISSIS), ove il rame sarebbe stato fuso, poiché trattasi di attività riconducibile in via diretta alla condotta degli imputati, esauritasi nella vendita del rame.
3.5. Con il quinto motivo di ricorso, riferito alle posizioni di G.G. e D.B.L. (chiamati a rispondere del reato di cui al proc. n. 2350/17 R.G.T., divenuto capo c)), si denuncia violazione degli artt. 125,192,357,373,383,511 c.p.p. in relazione all'art. 648 c.p., nonché difetto di motivazione, avuto riguardo all'art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e).
Ad avviso del ricorrente, erroneamente la Corte d'appello è pervenuta all'affermazione della penale responsabilità del G. sulla base del solo fatto che egli è stato colto nell'attività di trasportare il rame sequestrato senza saperne spiegare la provenienza. Essa ha fatto utilizzo del verbale di fermo, nel corpo del quale gli operanti hanno dato atto di aver proceduto al sequestro di detto materiale, trasportato sull'autocarro di proprietà d.B.L., solo perché il G. ed il G. non avevano esibito alcun documento accompagnatorio. Tuttavia, così operando, Essa non ha tenuto conto del fatto che il suddetto verbale documenta, con validità probatoria, esclusivamente l'attività svolta dalla polizia giudiziaria in occasione dell'atto coercitivo, ma non anche le attività di indagine antecedenti, pur se richiamate e riassunte nella parte giustificativa del verbale medesimo.
Quanto al D.B., il giudizio di colpevolezza che lo riguarda è fondato unicamente sul presupposto che lo stesso non potesse non sapere a cosa sarebbe servito l'autocarro dato in uso al G..
Infine, la Corte d'appello ha esaltato un altro dato probatorio inutilizzabile, costituito dalla presenza del G. l'11 settembre 2014 durante l'esecuzione dei provvedimenti di cautela personale e reale disposti nel corso delle indagini.
3.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione dell'art. 125 c.p.p., in relazione all'art. 62 bis c.p., avuto riguardo all'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e).
La Corte d'appello ha negato agli imputati il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche per i precedenti e l'assenza di condotte collaborative e di manifestazioni di resipiscenza. Tale motivazione viola i canoni di valutazione imposti dai principi costituzionali di ragionevolezza, proporzione, personalizzazione e funzione rieducativa della risposta sanzionatoria e perciò è viziata ed errata in diritto.
3.7. Con il settimo motivo di ricorso, riferito alle posizioni di Di.Bl.Al., D.B.A. e D.B.L., si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Corte d'appello ha ridimensionato il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice, muovendo, comunque, da una pena-base per il reato più grave individuato in quello di cui all'art. 648 bis c.p., in misura superiore al minimo edittale senza spiegarne le ragioni, posto che la motivazione offerta si esaurisce nel mero richiamo "ai criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p.".
4. Propongono ricorso l'Avv. Antonio Licausi e l'Avv. Roberto Saccomanno per S.L., affidandosi a sette motivi.
4.1. Con il primo motivo si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla pronuncia di condanna; errata e falsa valutazione del compendio probatorio e delle prove assunte in dibattimento; travisamento della prova; regolarità di tutto il materiale acquistato sulla base di regolari fatture; errata e falsa applicazione dell'art. 533 c.p.p., con riferimento all'ingiusta condanna dell'imputata.
Dopo l'assoluzione dai reati di cui ai capi a) e b) relativamente alle condotte commesse in data 15 e 23 luglio 2014, la S. è chiamata a rispondere solo dell'episodio di riciclaggio del 28 agosto successivo, di cui, residualmente, sempre al capo b).
Il Maresciallo dei Carabinieri E.G. ha riferito che è stato monitorato un solo trasporto, cioè quello del 27 agosto 2014, mentre in ordine ai due trasporti di luglio 2014 nessuna irregolarità è stata trovata. Nessun acquisto di rame di provenienza furtiva è stato dunque accertato con riferimento ai suddetti due antecedenti carichi, come erroneamente indicato dalla Corte d'appello.
Rispetto al trasporto del 27 agosto 2014, che la Corte d'appello ha ritenuto avere ad oggetto rame di provenienza furtiva, la contraddittorietà è evidente perché Essa medesima scrive che "non può dirsi sia stata raggiunta la prova piena con riferimento al trasferimento di rame proveniente da furti, poiché le indagini hanno restituito solo contatti telefonici tra la S.L. e D.B.L. nelle giornate del 26 e del 28 agosto 2014". Non può sostenersi che è stata raggiunta la prova del reato facendo riferimento alle intercettazioni telefoniche. Dalla telefonata del 26/08/2014 (progr. 380) si evince unicamente che tra la S. e D.B.L. si concordò un prezzo di vendita altamente concorrenziale. L'invito della S. al D.B. a portare il materiale da rottamare dimostra come la prima stesse solo organizzando la sua attività e fosse certa della provenienza lecita, altrimenti non avrebbe trattenuto il materiale in magazzino per una decina di giorni nella consapevolezza dei controlli dell'autorità di polizia (posto che quello del 21 luglio 2014 era soltanto l'ultimo di tanti).
Quanto alla consapevolezza della provenienza illecita da parte della S., la motivazione della sentenza impugnata è illogica, perché telefonare ad uno dei propri fornitori immediatamente dopo il sequestro della merce per avvisarlo di quanto accaduto è un comportamento del tutto fisiologico, indipendentemente dalla provenienza illecita o meno della merce.
Quanto al contenuto del carico, è apodittica l'affermazione della Corte d'appello secondo cui D.B.L. aveva concordato la consegna di 5.000 chilogrammi, ma la (OMISSIS) ne ha fatturati solo 1.000. Infatti, nulla esclude che il venditore abbia dapprima concordato la consegna di un certo quantitativo di rottami e, successivamente, magari ritenendo il prezzo non congruo, avesse deciso di consegnarne solo una parte. Peraltro il fatto che dalla documentazione della (OMISSIS) risultasse una consegna di 1.000 chilogrammi e non di 5.000 non significa che parte del rame non fosse stato fatturato.
Anche le telefonate successive al sequestro di (OMISSIS) sono state malamente interpretate dalla Corte d'appello, poiché in esse la S. riferisce al D.B. la legittima preoccupazione, che avrebbe qualunque persona assoggettata ad un sequestro, di non poter realizzare il guadagno prefissatosi.
La Corte d'appello, inoltre, non ha tenuto conto della testimonianza dell'agente S.F., che ha proceduto al sequestro di (OMISSIS), secondo cui il carico, come risultava dal documento di trasposto predisposto dalla (OMISSIS), era destinato alla (OMISSIS), dinanzi ai cui cancelli è stato fermato. Su domanda del P.M. circa eventuali irregolarità amministrative, il teste ha risposto che "era diciamo abbastanza regolare coi documenti".
E' incomprensibile, poi, l'affermazione secondo cui le intercettazioni escluderebbero rilievo alla prova difensiva della regolarità della provenienza. L'imputata ha dato prova documentale della liceità della provenienza del rame sequestrato, e, comunque, di non aver mai avuto la consapevolezza che il rame sequestrato potesse avere provenienza delittuosa. Solo 12.680 chilogrammi degli oltre 42.000 sequestrati sono risultati presumibilmente in uso all'(OMISSIS) come da riconoscimento dell'Ing. B.A., ribadito in dibattimento.
4.2. Con il secondo motivo si denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla condanna dell'imputata; omessa valutazione del compendio probatorio e, in particolare, delle prove assunte in dibattimento con riferimento alle dichiarazioni rese dai testi Z.B., A.G., S.G. e B.A..
La Corte d'appello non ha tenuto in considerazione le prove indicate. Z.B., rappresentante legale della (OMISSIS), ha confermato di intrattenere legami con la (OMISSIS) della S. per il servizio di smaltimento. A.G., dipendente dell'(OMISSIS), ha testimoniato che il conduttore (OMISSIS) è utilizzato anche dai privati per le cabine elettriche e che i cavi di rame esaminati presso la (OMISSIS) costituiscono materiale che può essere dismesso anche da altre imprese incaricate dall'(OMISSIS) e non solo dall'(OMISSIS). L'Ing. S.G., capo di (OMISSIS), chiamato ad effettuare il riconoscimento del rame di cui al carico del 28 agosto 2014, ha riconosciuto solo 12.680 chilogrammi, come parzialmente riconducibili all'(OMISSIS), fornendo dunque la prova che non era certo possibile per gli operai della (OMISSIS) operare tale riconoscimento. L'Ing. B., responsabile della sede dell'(OMISSIS) di (OMISSIS), ha specificato che vi sono altre società che svolgono la stessa attività di (OMISSIS) e che "utilizzano lo stesso materiale", riferendo altresì che l'(OMISSIS) provvede alla dismissione dei cavi per la rottamazione anche mediante appalti a ditte esterne.
4.3. Con il terzo motivo si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla condanna dell'imputata; omessa valutazione del compendio probatorio e, in particolare, delle prove assunte in dibattimento con riferimento alla consulenza del Dott. R.A. (consulente del P.M), del Dott. I.C. (consulente della difesa) ed alle dichiarazioni di P.R..
La Corte d'appello non ha tenuto in considerazione le prove indicate. La S., pur non essendovi tenuta, ha fornito dimostrazione della propria innocenza documentando, con le fatture prodotte, che il carico era assolutamente regolare. Tra le fatture, vi sono quelle della (OMISSIS), che svolge la stessa attività dell'(OMISSIS). Anche il teste P.R.;
- chiarito di essere in grado di ricostruire tutti i carichi effettuati dalla (OMISSIS), sulla base dei registri di carico e scarico, e l'incidenza del conferimento del materiale di ogni singola ditta;
- ha confermato che la (OMISSIS) lavora con appaltatori o subappaltatori attivi in impianti dell'(OMISSIS) e addirittura con società che sostituiscono l'(OMISSIS), come a (OMISSIS). Il Dott. R.A., consulente del P.M., ha dichiarato in dibattimento di non essere stato in grado di differenziare le quantità di rame, di bronzo e di ottone conferite alla (OMISSIS), affermando che il codice CER utilizzato dalla (OMISSIS) è unico per tutti e tre tali metalli e per il ferro perché così è previsto dalla legge. Ciò sarebbe stato sufficiente a fondare una pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. Nondimeno, il Dott. I.C., consulente della difesa, ha comunque dimostrato di poter scorporare le singole quantità dei rottami, rendendo conto dell'esatta corrispondenza tra i quantitativi di rame acquistati e venduti e fornendo altresì un elenco dettagliato dei fornitori del rame e delle quantità da ognuno di essi conferite, con relative fatture ed allegati.
4.4. Con il quarto motivo si denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla condanna dell'imputata; omessa valutazione del compendio probatorio e, in particolare, delle prove assunte in dibattimento con riferimento alla consulenza tecnica del Dott. I.C. ed alle testimonianze di A.P., di P.R., di S.F. e dell'Ing. B.A.; mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 648 c.p..
Ulteriore vizio di motivazione della sentenza impugnata si riscontra nella parte in cui vi si legge che la documentazione fornita dall'imputata conferma l'opera di riciclaggio compiuta.
Contraddittoriamente la Corte d'appello da un lato dà atto che lo sguainamento, la granulazione dei cavi di rame e la cernita costituiscono lavorazioni tipiche di una società come la (OMISSIS) e dall'altro argomenta che tali lavorazioni erano per sé idonee a rendere incerta la provenienza del metallo.
L'attività della (OMISSIS) è stata riferita da A.P., socia, e dal P., responsabile tecnico della (OMISSIS), il quale ultimo ha precisato come la (OMISSIS) lavori con imprese diverse dall'(OMISSIS) che però usano gli stessi materiali dell'(OMISSIS) e come spesso i cavi dell'(OMISSIS) vengano sguainati perché così si ottiene il c.d. rame crudo, maggiormente remunerato. Tale decisiva circostanza è stata omessa dalla Corte d'appello.
La S. non ha messo in atto operazioni di riciclaggio. Infatti lo S. ha riferito che l'autocarro non era attrezzato per occultare alcunché; la circostanza è stata confermata anche dall'Ing. B..
Mancando la prova che il rame sequestrato fosse destinato ad essere immediatamente riciclato, la Corte d'appello, al limite, avrebbe dovuto derubricare il reato in quello di ricettazione, così come ha fatto in riferimento al capo c).
Neppure può ritenersi che la S. avesse l'intenzione di rendere difficoltosa l'individuazione del rame, poiché, se così fosse, esso sarebbe stato immediatamente indirizzato presso una società di fusione e non alla (OMISSIS) o alla (OMISSIS), che, come emerso in dibattimento, non lo sono.
4.5. Con il quinto motivo si denuncia inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 56 c.p.; mancanza di motivazione in ordine al quarto motivo d'appello, relativo alla richiesta di applicazione del tentativo; nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell'art. 125 c.p.p., comma 3.
Sia in primo che in secondo grado, è stato dedotto che il carico per il quale è intervenuta condanna veniva sequestrato in prossimità dei cancelli della (OMISSIS) di (OMISSIS), società di intermediazione alla quale era destinato, come risultava dai documenti contabili esibiti nell'immediatezza. A tutto voler concedere, dunque, si versa in ipotesi di tentativo di riciclaggio. La Corte d'appello ha mancato di esaminare lo specifico motivo di gravame presentato sul punto.
4.6. Con il sesto motivo si denuncia inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p., e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione all'imputata del minimo della pena e delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della sua incensuratezza.
La Corte d'appello ha condiviso la decisione del primo giudice di non concedere ad alcuno degli imputati le circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo ai precedenti penali che gravano su ciascuno di loro e alla totale assenza di condotte collaborative e di manifestazioni di resipiscenza. Essa non ha tenuto conto dell'incensuratezza della S., risultante dal certificato del casellario, né del suo atteggiamento collaborativo, atteso che, ottenuto il dissequestro dell'azienda, ha regolarmente comunicato alla p.g. le movimentazioni di rame ed inoltre ha reso spontanee dichiarazioni.
4.7. Con il settimo motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle statuizioni civili ed insussistenza di prova alcuna circa il risarcimento del danno.
La motivazione della sentenza impugnata è viziata da manifesta illogicità nella parte in cui riconosce all'(OMISSIS), costituita parte civile, una provvisionale di Euro 10.000,00, con le statuizioni conseguenziali. In realtà, nessuno dei testi ha potuto affermare con certezza che il materiale sequestrato (rectius, parte del materiale sequestrato) appartenesse all'(OMISSIS). Non risulta inoltre essere stata accertata la provenienza del materiale.
5. L'Avv. Isabella Barone propone ricorso per cassazione in Favore di G.L., affidandosi ad un unico articolato motivo.
Premesso che il G. è chiamato a rispondere del reato di cui al capo c), ritiene il ricorrente che, con riguardo alla sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 648 c.p., così riqualificata dalla Corte d'appello l'originaria contestazione di riciclaggio, abbia Essa preso le mosse dall'indimostrato assunto che il materiale fosse di provenienza furtiva.
Ulteriore censura motivazionale riguarda l'elemento soggettivo del reato, poiché la Corte d'appello ha ritenuto di poter trarre argomento di prova in ordine alla sussistenza dello stesso dal fatto che gli imputati non fossero stati in grado o avessero voluto fornire indicazioni circa la provenienza del materiale trasportato. Essa opera una distinzione tra il G. ed il Liberato, essendo solo il primo in possesso di specifiche conoscenze professionali: conseguentemente l'aspetto afferente l'elemento soggettivo in rapporto al Liberato, di cui è stato riconosciuto un ruolo meramente esecutivo, avrebbe necessitato di un distinto approccio valutativo. La motivazione sul punto della sentenza impugnata è illogica, perché sostiene che la consapevolezza sulla provenienza illecita deriverebbe al Liberato dall'aver effettuato l'operazione di carico, con conseguente inammissibile identificazione di condotta ed elemento soggettivo.
6. All'udienza pubblica, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa Felicetta Marinelli, conclude chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi; il patrono della costituita parte civile (OMISSIS) S.p.A. già (OMISSIS) S.p.A., si riporta alle conclusioni scritte depositate in uno alla nota delle spese; i Difensori degli imputati S., D.B.A., Di.Bl.Al. e D.B.L. e G.G., concludono, dopo ampia discussione, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a. Ricorso dell'Avv. Silvestro.
1. I primi due motivi del ricorso dell'Avv. Silvestro - che possono esaminarsi congiuntamente afferendo entrambi al capo a) - sono manifestamente infondati e perciò inammissibili.
1.1. La Corte d'appello centra perfettamente l'oggetto della contestazione mossa nel suddetto capo ai fratelli D.B. e - salvo quel che subito si dirà - alla S., rilevando come ai medesimi l'ipotesi accusatoria attribuisse il fatto di essersi tra loro associati per riciclare il rame provento di furti di cavi elettrici e telefonici perpetrati in prevalenza da cittadini rumeni. Scolpito il fine dell'associazione individuandolo nell'attività di riciclaggio del rame, la proiezione della stessa verso il paradigma operativo contemplante, al primo gradino, i fratelli D.B. quali collettori ed accumulatori del rame e, al secondo gradino, la (OMISSIS) della S. quale sito di stoccaggio, prelavorazione ed indirizzamento alla fusione, con l'intervento della (OMISSIS) di (OMISSIS), trova conferma, nel ragionamento della Corte d'appello, nelle modalità di realizzazione dell'episodio criminoso del 27-28 agosto 2014, di cui al capo b), riconosciuto come provato.
1.2. Nondimeno, l'espressa menzione di tale episodio quale uno dei due reati-fine accertati, l'altro essendo il fatto di cui al capo c), non obnubila, nel discorso giustificativo della Corte d'appello, la rilevanza anche degli altri due episodi contemplati dal capo b), pur ritenuti non provati nella loro consistenza delittuosa. La riprova si ha leggendo la motivazione in forza della quale la Corte d'appello ha ritenuto di escludere dal consorzio la S.. Scrive Essa che, "se è pur vero che effettivamente erano registrati dei trasporti di rame dai depositi dei D.B. verso la ditta di Venetico (ossia l'impresa della S.), non sono stati effettuati controlli per accertare se nei viaggi effettuati a luglio, oggetto di specifica contestazione, erano stati attuati trasferimenti di rame proveniente da furti. Si è già detto che tale ipotesi è realistica, ma non può dirsi sia stata raggiunta la prova piena di essa, con la conseguenza che non può neppure ritenersi provata la stabilità degli accordi criminali sottostanti alle transazioni tra le due imprese".
1.3. In considerazione di quanto precede, l'esclusione della Spadari dal consorzio, a differenza di quanto prospettato in ricorso, non fa venir meno i fondamenti su cui poggia la riconosciuta esistenza del consorzio stesso. Invero, la riduzione di questo alla dimensione imprenditoriale dei fratelli D.B., ben lungi dall'essere la risultante di un sodalizio che perde pezzi per strada (stante l'assoluzione di altro coimputato in primo grado), si dimensiona sulle caratteristiche proprie dell'attività illecita - rectius, del segmento di attività illecita - da essi curata. Talché rileva - come correttamente sottolineato dalla Corte d'appello - la circostanza che essi acquistassero da cittadini rumeni il rame provento dei furti da questi consumati nell'entroterra nisseno, alla stregua di quanto risultante dall'inequivoco tenore della testimonianza del M.llo E., finanche riprodotta, per somma chiarezza, a p. 23 della sentenza impugnata.
1.4. Tale circostanza è infatti da porre in relazione anzitutto con il quadro restituito dalle intercettazioni, secondo la Corte d'appello "dimostrative di una risalente capacità organizzativa, connessa all'esercizio stesso dell'impresa, utile alle finalità di riciclaggio, sia grazie al miscelamento dei metalli di varia natura e provenienza, anche illecita, sia (grazie) all'occultamento di questi ultimi attraverso strategie contabili". Essa è poi da porre in relazione sia con i due reati-fine riconosciuti come provati, l'episodio di cui al capo c) e l'episodio del 2728 agosto 2014 di cui al capo b), sia però anche con i due altri episodi del capo b), che - sebbene non ritenuti integrare le contestate ipotesi di riciclaggio esclusivamente per non essere stati effettuati controlli atti ad appurare che oggetto dei trasporti dai D.B. all'impresa della S. fosse rame di verosimile provenienza illecita - esibiscono una coerenza con lo schema illecito dell'episodio del 27-28 agosto 2014.
1.5. Inserita, dunque, come fa la Corte d'appello, l'organizzazione imprenditoriale dei fratelli D.B. nella trama complessiva delle emergenze processuali, ne emerge una struttura associativa tanto più coesa, in ragione dei legami familiari, e comunque collaudata a sufficienza da adottare comportamenti preventivi di sempre possibili intrusioni da parte delle forze dell'ordine (come - secondo quanto ricordato da detta Corte - in relazione all'uso di un linguaggio criptico tuttavia ben noto agli intranei e all'allontanamento dei sospetti dall'attività di famiglia nella telefonata in cui la S. comunicava a D.B.L. del sequestro del 28 agosto 2014).
1.6. Concludendo sui motivi in disamina, la sentenza impugnata va scevra dalle censure, non solo di cui al secondo, ma anche al primo motivo. Non sussiste, infatti, alcuna diversa organizzazione ritenuta in sentenza rispetto a quella di cui al capo a). L'associazione ritenuta in sentenza è identica, nel nucleo essenziale riguardante i fratelli D.B., a quella di cui al capo a), essendo entrambe finalizzate a riciclare il rame provento di furto attraverso un percorso coinvolgente anche la S., siccome attestato da tutti e tre gli episodi di cui al capo b) ed in particolare da quello, penalmente rilevante, del 27-28 agosto 2014. L'associazione ritenuta in sentenza, rispetto a quella di cui al capo a), subisce soltanto un ridimensionamento dei partecipi, con restringimento della loro cerchia, infine, ai soli fratelli D.B., da ciò conseguendo una mera polarizzazione descrittiva sulle condotte degli stessi: condotte che, tuttavia, in quanto a costoro identicamente attribuite nell'associazione ritenuta in sentenza ed in quella di cui al capo a), confermano, in definitiva, l'identità sia strutturale che operativa delle due compagini.
2. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso dell'Avv. Silvestro - che possono esaminarsi congiuntamente afferendo entrambi al capo b) - sono inammissibili per plurime ragioni.
2.1. In disparte che il terzo motivo è completamente vertito in fatto, pretendendo da questa Suprema Corte una riedizione del giudizio merito che, in quanto giudice di mera legittimità, non le compete, ed in disparte, altresì, che entrambi non si confrontano minimamente con l'articolata motivazione della sentenza impugnata, al punto tale che ripropongono dinanzi a questa Suprema Corte doglianze per lunghi tratti letteralmente identiche a quelle devolute alla Corte d'appello, le censure che detti motivi articolano sono manifestamente infondate.
2.2. La Corte d'appello, ben lungi, come invece si sostiene in ricorso, dal limitarsi ad addurre a giustificazione dell'affermazione della provenienza furtiva del rame la sola cronologia degli eventi in uno alle inveritiere attestazioni dei documenti di trasporto, si è ampiamente spesa per dimostrare la provvista di rame di provenienza furtiva in capo ai fratelli D.B., che, a partire dal 26 agosto 2014, ne hanno concordato la cessione alla S..
2.2.1. Il primo dato di fatto evidenziato dalla Corte d'appello è che, antecedentemente a ferragosto, gli operanti avevano documentato "l'intenso traffico attuato dai rumeni verso la ditta dei D.B., che aveva avuto un importante riscontro nel sequestro di 580 kg di rame del 5 agosto 2014 sull'autovettura parcheggiata in via (OMISSIS) di proprietà di G.I.".
2.2.2. Indi, quando, il 26, la S. "informava D.B.L. del prezzo che gli era stato praticato per l'ultimo carico spedito al Nord", egli, non a caso, "si dimostrava subito pronto ad accettarlo e a inviarle tutto il rame che aveva accumulato in deposito". La circostanza che si trattasse di rame di provenienza furtiva trova conferma - nel ragionamento della Corte d'appello, del tutto obliterato in ricorso - nella "telefonata fatta da D.B.L. al fratello Di.Bl.Al., immediatamente dopo aver parlato con S.L., nel corso della quale informava l'interlocutore degli accordi presi con quest'ultima e lo invitava a preparare il carico per l'indomani mattina presto". Secondo la Corte d'appello, infatti, "Luciano, parlando con il fratello Di.Bl.Al., usava espressioni criptiche per indicare il materiale da caricare, avendo cura di non dare spiegazioni sul luogo in cui era custodito e sulla sua natura, convinto del fatto che Di.Bl.Al. lo avrebbe capito", come in effetti è stato.
2.2.3. In siffatta progressione argomentativa, la Corte d'appello innesta l'ulteriore elemento delle inveritiere attestazioni dei documenti di trasporto, scrivendo che " D.B.L. aveva riferito alla S. che gli avrebbe inviato tutto il rame di cui aveva la disponibilità, quantificato in 5.000 kg." ma la documentazione rinvenuta presso la (OMISSIS) dimostrava invece che i D.B. avevano fatturato la vendita di poco più di 1.000 chilogrammi. L'elemento contabile, dunque, è ineccepibilmente evocato dalla Corte d'appello per far rilevare come i fratelli D.B. avessero sottorappresentato la quantità della merce in uscita, sì da limitarne l'evidenza a quella sola minima parte di cui, su un piano meramente cartolare, sarebbero stati verosimilmente in grado di fornire una copertura. La riprova si evince dalla perspicua, eppur ignorata in ricorso, annotazione della Corte d'appello secondo cui, "dopo il sequestro del carico a (OMISSIS), D.B.A. si era" - in effetti - "infastidito con il fratello perché nel documento di trasporto aveva indicato espressamente che si trattava di rame e non già di ottone. E' evidente allora" - commenta la Corte d'appello - "che i D.B. usavano queste cautele solo perché non avrebbero potuto dimostrare la provenienza lecita di tutto il rame venduto alla ‘(OMISSIS)'.
2.3. Detto ciò, la Corte d'appello non si ferma a tanto, in quanto aggiunge un centrale profilo motivazionale completamente ignorato in ricorso, estendendo la disamina alle telefonate successive al sequestro di (OMISSIS): telefonate tutte che "dimostravano che sia S.L., sia i D.B. sapevano che il rame sequestrato, la cui proprietà era ricondotta dai tecnici dell'(OMISSIS) alla loro società, era effettivamente il rame rubato dai rumeni". La S., infatti, appreso del sequestro, compiva una patente leggerezza, in quanto "avvisava i D.B. che era stato sequestrato il rame dell'(OMISSIS), spiegando loro che prevedeva che gli investigatori si sarebbero portati presso la loro ditta perché avevano filmato i carichi e apparivano informati di tutto"; dal canto loro, "i fratelli D.B., commentando le informazioni ricevute dalla S. e immaginando di essere intercettati, nel tentativo di allontanare da sé i sospetti, commentavano dicendo che era la S. che si doveva preoccupare, perché aveva l'abitudine di acquistare il rame rubato dai rumeni".
2.3.1. La leggerezza della S., in realtà, era duplice, sia perché ‘a monte' assumeva l'iniziativa di avvertire i fratelli D.B., sia perché ‘a valle' chiamava con loro in causa proprio il rame dell'(OMISSIS).
2.4. Da quanto precede, la Corte d'appello - e si esaminano qui quei passaggi del terzo motivo che, pur con qualche difficoltà espositiva, si soffermano su una pretesa incoerenza relativa alle quantità - trae l'unica conclusione logicamente possibile: posto che erano stati sequestrati oltre 28.000 chilogrammi, di cui oltre 12.000 sottratti all'(OMISSIS), "se la S. non avesse avuto la consapevolezza e la certezza che, di quest'ultima ingente quantità, quella fornita dai D.B. era di provenienza furtiva, non avrebbe certo telefonato a loro, che (...) avevano conferito solo 5.000 kg., per avvertirli dell'accaduto e delle probabili investigazioni nei loro confronti".
2.4.1. Nella coerente motivazione fornita dalla Corte d'appello, l'avere cioè la S. immediatamente chiamato i fratelli D.B. ha palesato - non sospettando la prima di essere intercettata, ma i secondi, più accorti, sì - in disparte i traffici illeciti della S. medesima - che anche autonomamente si approvvigionava di rame di provenienza furtiva dai rumeni - i traffici illeciti della stessa e dei fratelli D.B., nei cui confronti, in via di fatto, ella sostanzialmente realizzava una sorta di involontaria chiamata in correità stragiudiziale. Le conferme in ordine ai traffici illeciti della S. con i D.B. - come accuratamente ricostruito dalla Corte d'appello - sono rappresentate dalla provvista illecita di cui i medesimi avevano la disponibilità, documentata dagli operanti con l'osservazione dei conferimenti dei rumeni nel mese d'agosto, nonché dalle parole di D.B.L., quando, il 26, ha accettato di buon grado la commessa della S., commessa subito intesa, da lui e poi anche dal fratello Di.Bl.Al., secondo quanto s'e' visto, come illecita.
2.5. A fronte di tutto quanto precede, l'evocazione, ancora in ricorso, della possibilità che la maggior parte del materiale in sequestro fosse utilizzabile anche da imprese private e comunque esistesse già in commercio come rame nudo è meramente locutoria e non tiene conto del fatto che è stata la stessa S., in definitiva confessoriamente, a palesare la provenienza del rame illecito dall'(OMISSIS). D'altronde già la Corte - con un'osservazione decisiva non contrastata in chiave difensiva - ad identica questione sollevata dinanzi a sé replica nella sentenza impugnata che i D.B. mai hanno affermato che il rame conferito alla (OMISSIS) provenisse da ditte che lavoravano per conto di (OMISSIS), con la conseguenza che "neanche avrebbe senso considerare questa ipotesi per spiegare perché la S. li aveva avvertiti del sequestro e li aveva avvisati del rischio di una perquisizione a loro danno".
2.6. Tenuto conto di tutto quanto detto sin qui, è corretta altresì la qualificazione giuridica delle condotte degli imputati in termini di riciclaggio ritenuta dalla Corte d'appello.
2.6.1. Il ricorrente rimprovera a questa di non aver considerato che dette condotte consistono soltanto nella negoziazione e nel trasporto del rame, senza aver mai comportato alcuna modificazione, trasformazione o sostituzione dello stesso.
2.6.2. Una tale censura tuttavia non considera che, per costante giurisprudenza di legittimità, il delitto di riciclaggio è integrato da "condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere (semplicemente più) difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto" - e qui, ci si consente di rilevare, sta il punto - "l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato" (così, da ultimo, Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto e altri, Rv. 273183-01).
2.6.3. Partendo da siffatta fondamentale premessa, questa Suprema Corte ha già avuto modo di espressamente escludere che la materialità del delitto di riciclaggio esiga di necessità alcun intervento di trasformazione o anche solo modificazione effettuato sull'oggetto, essendo sufficiente invece il semplice ostacolo frapposto dall'agente all'accertamento della provenienza dello stesso. Donde, in particolare, l'insegnamento, cui con proprietà la Corte d'appello si è richiamata, secondo cui "integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, dopo avere ricevuto beni di provenienza furtiva (nella specie pannelli fotovoltaici), pur senza porre in essere condotte di trasformazione, occulti gli stessi, tra masserizie varie, all'interno di un camion imbarcato su una motonave diretta all'estero, in tal modo rendendo maggiormente difficoltosa l'individuazione dell'origine delittuosa" (Sez. 2, n. 46754 del 26/09/2018, D., Rv. 274081-01). A detto insegnamento può aggiungersene un altro più recente, secondo cui è penalmente rilevante "anche il mero trasferimento di un bene da un luogo ad un altro, ove idoneo a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione della sua provenienza delittuosa" (Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv. 279586-01, in una fattispecie relativa al trasporto di un'autovettura, provento del delitto di appropriazione indebita, dall'Italia alla (OMISSIS), paese extracomunitario in cui sarebbe risultata particolarmente difficile, se non impossibile, la ricerca e l'individuazione del mezzo).
2.6.4. Occultamento - mediante stoccaggio e confusione con altri materiali - e trasporto - con tanto di accompagnamento di documentazione inveritiera - del rame proveniente dai furti compiuti dai rumeni sono esattamente le attività compiute dai D.B., la cui impresa costituiva il primo anello di una catena atto a ricevere le provviste di merce illecita ed a principiarne - anche attraverso la predisposizione di apparente documentazione conforme - l'avvio verso forme di ripulitura sempre più raffinate, contemplanti, nel passaggio successivo, l'intervento della (OMISSIS) della S..
2.7. Prima di concludere, mette soltanto conto di aggiungere, in risposta alle pur generiche e perciò autonomamente sanzionabili di inammissibilità, righe conclusive del quarto motivo di ricorso, nelle quali il ricorrente si duole di non riuscire "ad apprezzare in forza di quali ragioni le condotte poste in essere (...) in data 27-28.08.2014 siano stat(e) qualificat(e) come riciclaggio, mentre quella contestata a G., G. e D.B.L. nel procedimento riunito è stata correttamente sussunta nella fattispecie di cui all'art. 648 c.p.", che le ragioni risiedono proprio nell'evidenza fattuale della proiezione delle condotte degli imputati, nell'episodio del 27-28 agosto 2014, alla frapposizione di primi essenziali ostacoli alla ricostruibilità della provenienza furtiva del rame, in funzione della sua ripulitura: ciò che esclude la configurabilità della figura minore della ricettazione, da cui il riciclaggio si differenzia giust'appunto "in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione" (in tal senso, ultima di una lunga serie, Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giame', Rv. 270302-01).
3. Il quinto motivo di ricorso dell'Avv. Silvestro, riguardante il capo c), è manifestamente infondato.
3.1. Nell'atto d'appello erano già sollevate censure identiche a quelle oggi avanzate in sede di legittimità. La Corte d'appello, ben lungi dal commettere (come sostenuto in ricorso) l'errore dal ricorrente attribuito al giudice di primo grado, ha invece parzialmente ritenuto fondate dette censure, escludendo il raggiungimento della prova che il rame sequestrato fosse destinato ad essere immediatamente riciclato e per l'effetto derubricando il titolo della contestazione da riciclaggio a ricettazione. Nondimeno - ed in ciò il ricorso non coglie nel segno - l'insufficienza di elementi - alla stregua di tutti gli atti irripetibili e dunque non solo del verbale di fermo, ma anche dei verbali di perquisizioni e di sequestro - a sostenere l'accusa di riciclaggio non fa venir meno per ciò solo la loro idoneità a far ritenere la fattispecie minore della ricettazione. In tal senso è ineccepibile l'affermazione della Corte d'appello secondo cui esiste la prova certa della ricettazione in quanto " G. e G. trasportavano rame di cui non sapevano spiegare la provenienza". In tale affermazione Essa evoca il dato in sé e per sé
che anzitutto il G. epperò anche il G. non sapevano spiegare - recte, semplicemente non spiegavano - la provenienza del carico. A ciò la medesima aggiunge due ulteriori considerazioni:
- il G. era titolare di una ditta specializzata in raccolta e trasporto di metalli ferrosi ed in forza di ciò gli era nota la necessità del formulario prescritto dal D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, art. 193, volto a specificamente salvaguardare la tracciabilità dei carichi;
- il materiale oggetto di trasporto, consistendo in 25 matasse di cavi elettrici per linee ad alta tensione, era immediatamente ricollegabile o al gestore della rete elettrica nazionale o ad un fornitore di questi, soggetti tutti tenuti alla predisposizione di idonea documentazione per l'eventuale smaltimento.
3.2. Il ragionamento compiuto dalla Corte d'appello va esente da ogni censura. Non ha Essa utilizzato i verbali di operazioni irripetibili nella parte documentante attività d'indagine pregresse: Essa si è semplicemente limitata a leggere i dati oggettivi, rinvenienti dalla perquisizione e dal sequestro, in ordine a quantità, natura e consistenza del materiale trasportato, registrando la mancata adduzione, sia da parte del G. che da parte del G., di un titolo giustificativo della provenienza, nonostante che il materiale stesso, per la disciplina sui rifiuti, non potesse circolare senza idonei documenti di accompagnamento.
3.3. Tali elementi di fatto sono di per se sufficienti a far ritenere integrato, quantunque non il delitto di riciclaggio, comunque quello di ricettazione, alla luce della giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui risponde di questo secondo delitto chi, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine lecita del possesso (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G: in proc. Kebe, Rv. 270120-01): in tal caso, infatti, può predicarsi in capo all'agente la prova dell'elemento soggettivo, quantomeno nella declinazione del dolo eventuale, atteso che detta prova "può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa"- e non solo dall'inattendibile - "indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del (predetto)" (in siffatti termini, da ultimo, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01).
3.3.1. Nella specie, oltre all'"omessa indicazione della provenienza della cosa ricevuta", v'e' di più, ossia il fatto che il carico era costituito da un rilevante numero di matasse di cavi provenienti da tipologia di impiego del tutto particolare, per cui non era consentito - e a fortiori non era ipotizzabile - il trasporto senza i documenti a corredo.
3.3.2. In rapporto, poi, specificamente alla posizione di D.B.L., non fa riferimento la Corte d'appello - a differenza di quel che le imputa il ricorrente - alla teoria del ‘non poteva non sapere'. Essa, partendo dall'incontroversa intestazione a lui del mezzo, esamina la tesi difensiva dell'essersi il predetto limitato a metterlo a disposizione dei coimputati per ragioni di cortesia, ma argomentatamente la esclude sul rilievo dei "saldi vincoli fiduciari emersi tra il G. ed i fratelli D.B.". A questo proposito, contesta il ricorrente l'utilizzabilità del dato probatorio della presenza del G., l'11 settembre 2014, durante l'esecuzione dei provvedimenti cautelari presso la sede della (OMISSIS)., con sede in (OMISSIS), riconducibile ai fratelli di D.B.. Il riferimento è all'evocazione, da parte della Corte d'appello e già da parte del primo giudice, della disponibilità del G. a presenziare alle operazioni di perquisizione e sequestro condotte nella sede della predetta impresa.
3.3.2.1. Trattasi di un elemento di valutazione per nulla affetto da inutilizzabilità, d'altronde non specificata in ricorso, in quanto consistente in un mero dato di fatto accaduto dinanzi agli - e registrato dagli - operanti in relazione all'esecuzione di attività sicuramente irripetibili, la documentazione delle quali, nei relativi verbali, rende irrilevante la dedotta mancata loro sottoscrizione da parte del G., che, a priori, non consta aver contestato l'effettiva sua presenza alle operazioni né, a posteriori, taccia di falso la veridicità degli atti di p.g.: atti, questi, che per loro natura entrano a comporre il fascicolo del dibattimento, non necessitando di apposita discovery, come preteso dal ricorrente.
3.3.2.2. Sotto il profilo valutativo, inappuntabile è l'osservazione condotta da entrambi i giudici di merito con riferimento alla presenza del G. nella sede della (OMISSIS). del D.B. l'11 settembre 2014, posto che il medesimo solo tre mesi prima era stato sottoposto a fermo per il fatto di cui al capo c) mentre trovavasi alla guida di un furgone della stessa (OMISSIS)., sottoposto, sia pur solo momentaneamente, a sequestro: talché, se, nell'episodio antecedente, il D.B. non avesse avuto consapevolezza del trasporto illecito del G., ben avrebbe avuto, tre mesi dopo, di che risentirsene.
3.4. A chiusura del cerchio, mette conto soltanto di aggiungere, rispetto alla sentenza impugnata, che la comprovata attività illecita dei D.B., collettori di rame rubato dai rumeni, descrive un quadro d'insieme entro cui trova coerente collocazione la consumazione del reato di cui al capo c), con riferimento al quale, in effetti, la merce era ingiustificatamente priva di documenti d'accompagnamento.
4. Il sesto motivo del ricorso dell'Avv. Silvestro è manifestamente infondato.
4.1. Questa Suprema Corte ha avuto recentemente occasione di affermare il principio di diritto - che il Collegio intende ribadire - secondo cui "l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse" (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01). Nel caso di specie, non solo, come subito si vedrà, non si registra rassenza di elementi negativi connotanti la personalità (degli imputati)", ma non sono stati da questi allegati, e comunque non emergono, "elementi di segno positivo". Tra questi ultimi ben possono essere valutate forme di collaborazione e manifestazioni di resipiscenza, che offrono il segno di alcunché di effettivamente valorizzabile in favore di chi, marcando la distanza dal commesso reato, palesa la meritevolezza di un trattamento sanzionatorio più mite dell'ordinario in funzione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena rinvenibili dal combinato disposto degli artt. 25 e 27 Cost..
4.2. In siffatto quadro ermeneutico, trova rinnovato vigore un insegnamento non più recente, eppure ancora attuale, a termini del quale la mancanza di resipiscenza "può giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto confermativa di una personalità negativa, e non in quanto espressione di scelte difensive di per sé non valutabili, siccome riconducibili all'esercizio del diritto di difesa" (Sez. 1, n. 11302 del 14/10/1993, Contino e altro, Rv. 195606-01).
4.2.1. Ciò detto, ritornando al assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto", di cui a Sez. 3, n. 24128 del 2021, cit., se essa, qualora effettivamente sussistente, non dà automaticamente diritto al riconoscimento delle generiche, qualora invece insussistente, a fortori può essere legittimamente valutata come elemento ostativo a detto riconoscimento. In tal senso è in effetti orientata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui ben può "l'esistenza di precedenti penali" - che nella specie attingono tutti gli imputati in favore dei quali è svolto il motivo in disamina - "rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge" finanche "quando" - come specifica Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444-01 - "il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva".
5. Il settimo motivo di ricorso dell'Avv. Silvestro è manifestamente infondato.
5.1. Avuto riguardo alla notevole forbice edittale prevista dall'art. 648-bis c.p., comma 1, per il delitto di riciclaggio, la quantificazione della pena-base in anni cinque di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa si approssima al minimo. Pertanto trova applicazione al principio a termini del quale, "nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale"- si noti - "sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. " (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/201, Taurasi e altro, Rv. 256464-01).
b. Ricorso degli Avv.ti Licausi e Saccomanno.
6. I primi tre motivi di ricorso degli Avv.ti Licausi e Saccomanno sono inammissibili per un duplice ordine di ragioni.
6.1. Anzitutto, essi sono completamente vertiti in fatto, pretendendo da questa Suprema Corte, che è giudice della mera legittimità della sentenza impugnata, una riedizione del giudizio di merito alla luce di una nuova e più favorevole, per l'imputata, ricostruzione del compendio probatorio, la cui valutazione, invece, costituisce compito esclusivo del giudice di merito, incensurabile ove, come nella specie, logicamente motivata.
6.2. Ferma tale autonoma ragione d'inammissibilità, i motivi di cui si discorre sono inammissibili altresì perché manifestamente infondati.
6.2.1. Già si è avuto modo di evidenziare, nella disamina del terzo motivo del ricorso dell'Avv. Silvestro per i fratelli D.B., come la Corte d'appello abbia fornito una prova lineare e logicamente argomentata della provenienza furtiva del rame oggetto di sequestro nell'episodio del 28 agosto 2014. Senza, dunque, poter qui incedere in ripetizioni, per evitare le quali sia consentito di rinviare a quanto osservato a proposito del suddetto motivo, occorre soltanto aggiungere, con specifico riferimento alla posizione della S., che anche il ricorso in favore di questa, come il ricorso in favore di quelli, omette totalmente di considerare, al punto di non farne neppure esplicita menzione, la centrale importanza, nell'economia motivazionale della sentenza impugnata, rivestita dalle parole ad un tempo auto ed etero-accusatorie pronunciate dalla S., ignara di essere intercettata, nella telefonata immediatamente successiva al sequestro con D.B.L.. Tale telefonata, che ex post può convenirsi con la Corte d'appello essere stata incauta da parte della S., determina l'effetto di individuare ad un tempo i fornitori di costei nei fratelli D.B., che altrimenti ella non avrebbe avuto necessità di avvertire, ed il materiale oggetto dell'accordo e delle successive operazioni nel rame proveniente dall'(OMISSIS), che conseguentemente aveva sicura origine illecita. S'e' già osservato, discorrendo della posizione dei fratelli D.B., come la Corte d'appello si sia data peso di supportare l'essenziale rilievo probatorio della telefonata di cui si tratta con l'analisi delle provviste agostane dei fratelli D.B. dai rumeni dediti ai furti e con la constatazione del sottodimensionamento documentale del carico, per soli 1.000 chilogrammi invece dei 5.000 risultanti dall'accordo del 26 agosto 2014 tra D.B.L. e la S., così da poter disporre di pezze giustificative apparentemente congrue.
6.2.2. La solida concludenza del ragionamento della Corte d'appello non risulta minimamente scalfita dalle considerazioni in specie del primo motivo di ricorso.
6.2.2.1. Anzitutto, con riferimento ai carichi del 15 e del 23 luglio 2014, rispetto ai quali i ricorrenti insistono nel sottolineare che nessuna irregolarità è stata rilevata, la Corte d'appello osserva che detti carichi sono bensì gravemente sospetti, tuttavia, poiché le "riprese filmate (... avevano registrato) soltanto il fatto che i D.B. in quelle date conferivano metallo alla ditta di V.", non emerge alcuna ulteriore "evidenza istruttoria" intesa invece a dimostrare la "natura dei carichi, sia con riferimento alla provenienza illecita di essi sia riguardo alla circostanza che quelli inviati a (OMISSIS) fossero materiali riconducibili all'attività delittuosa dei D.B.". Donde nessun argomento da tali episodi può trarsi per screditare la rilevanza penale di quello del 28 agosto 2014, poiché anzi la fruttuosità della pista investigativa seguita dagli inquirenti trova conferma proprio in quest'ultimo episodio, che, con il supporto delle intercettazioni solo medio tempore attivate, restituivano, come non manca di annotare la Corte d'appello, "il brillante risultato derivante dai controlli sui carichi del 27 agosto 2014".
6.2.2.2. Secondariamente, quanto alla discrasia, rispetto all'episodio del 27-28 agosto 2014, tra i 1.000 chilogrammi di merce fatturata e gli effettivi 5.000 oggetto del trasporto, la Corte d'appello ne ha fornito una spiegazione perfettamente logica e coerente con le risultanze di fatto, mettendo in luce la strumentale inattendibilità della documentazione contabile sia dell'impresa dei D.B. sia anche, e qui sta il punto, di quella della S.: in particolare, con riferimento a quest'ultima, era stato accertato già dal primo giudice - ed il dato non risulta essere stato contestato in appello, né lo è dinanzi a questa Suprema Corte - che essa era affetta da vistose "incongruenze in quanto esistevano fatture di acquisto di rame registrate due volte ovvero casi in cui l'acquisto era aumentato di 10 volte"; addirittura rispetto ad un assiduo fornitore rispondente al nome di APOSTOL Stefan, presso gli uffici della (OMISSIS) erano stati rinvenuti il formulario delle fatture ed il timbro al medesimo riconducibili. Detto ciò, non scevra da contraddittorietà, in ricorso, pare l'affermazione secondo cui non possa escludersi che D.B.L. "abbia dapprima concordato la consegna di un certo quantitativo di rottami e, successivamente, magari ritenendo il prezzo non congruo, avesse deciso di consegnare solo una parte del rame a sua disposizione" (p. 9), a fronte della pretesa interpretazione del prog. 380 (quello relativo all'accordo tra D.B.L. e la S.) in precedenza nel ricorso stesso offerta: "(...) dalla telefonata intercettata del 26/08/2014 (Progr. 380) si evince unicamente che tra S.L. e D.B.L. si concordò un prezzo di vendita del rame pari a Euro 4.30/4,50 che, all'apertura dell'attività risultava, anche in base alle tabella di Confindustria, altamente concorrenziale" (p. 7).
6.2.2.3. Ulteriormente, nessuna valenza scriminante può riconoscersi alla circostanza che il rame sequestrato il 28 agosto 2014 fosse "abbastanza regolare coi documenti" (teste S.). La mera regolarità documentale non inficia, infatti, l'illiceità effettiva della merce, direttamente identificata come tale dalla S. medesima: ciò a comprova della congruenza del ragionamento di entrambi i giudici di merito secondo cui i documenti formalmente regolari servivano alla S., come ai fratelli d.B., per mascherare il rame di provenienza furtiva.
6.2.3. Fermo tutto quanto detto sin qui, resta brevemente da dire in ordine al tema, già accennato nel primo motivo di ricorso, ma ripreso funditus nel secondo e nel terzo, secondo cui, per i ricorrenti, avrebbe valenza decisiva in senso assolutorio l'essere stata fornita la prova che la (OMISSIS) della S. lavorava anche con - rectius, riceveva merce anche da - imprese diverse dall'(OMISSIS) che utilizzavano materiale assimilabile a quello dell'(OMISSIS).
6.2.3.1. Preliminarmente osserva il Collegio che la decisività di un tale argomento è meramente affermata, posto che i ricorrenti non ne offrono dimostrazione a fronte della sostanziale confessione della S., nelle telefonate con D.B.L., circa la provenienza del rame sequestrato dall'(OMISSIS). Alla luce di tale sostanziale confessione della S. apprezzasi invece la linearità di quanto scrive la Corte d'appello nel seguente passaggio sottoposto a severa critica dai ricorrenti, che merita di essere riportato per intero: "Se fosse vera l'affermazione difensiva che si trattava, invece, di cavi acquistati da ditte operanti per conto (dell7(OMISSIS), non solo la S., conversando con D.B.L., non avrebbe fatto quell'affermazione, ma non avrebbe avvisato neppure i D.B. e, piuttosto, si sarebbe impegnata direttamente a ricostruire la prova della propria innocenza attraverso la contabilità della sua impresa, magari prendendo contatto anche con quelle ditte che trattavano quella tipologia di cavi in uso all'(OMISSIS) (...)". Rimproverano i ricorrenti alla sentenza impugnata che la S., per quanto non le incombesse in ragione della presunzione d'innocenza, ha in effetti giudizialmente ricostruito la "prova della propria innocenza", anche per il tramite di un consulente tecnico. Tuttavia il contesto del passaggio della motivazione dianzi trascritto si riferisce alla telefonata con cui la S., subito il sequestro ed appreso che gli inquirenti possedevano i filmati delle operazioni di carico e trasporto, ha deciso sua sponte di chiamare
D.B.L.: nell'ineccepibile ragionamento della Corte d'appello, è il fatto in sé dell'avere la S. immediatamente chiamato - tra tutti i suoi fornitori leciti ed illeciti (tra i quali anche rumeni che effettuavano direttamente a lei conferimenti di rame rubato) - proprio il D.B. ad assumere un insuperabile valore individualizzante a carico di costui ma retrospettivamente anche a carico di se medesima, che, qualora non avesse avuto ragioni di preoccupazioni, non avrebbe avuto necessità di avvertire il sodale.
6.2.3.2. Anche l'ulteriore osservazione della Corte d'appello secondo cui la documentazione evocata in giudizio in chiave difensiva, ben lungi dal raggiungere detto scopo, "conferma", invece, "l'opera di riciclaggio compiuta attraverso i più disparati stratagemmi" è corretta. Essa, infatti, motivatamente esclude qualsivoglia concludenza delle difese documentali, in quanto fondate su una contabilità palesemente inattendibile. D'altronde, incontestato il giudizio d'inattendibilità della contabilità della (OMISSIS), nessun utile elemento a discarico della S. può trarsi a suo discarico, poiché anzi siffatta inattendibilità - come dimostra la sottofatturazione del carico del 28 agosto 2014 - era funzionale a fornire una copertura documentale ai traffici illeciti.
7. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso degli Avv.ti Licausi e Saccomanno, che si esaminano congiuntamente in quanto attengono alla questione della qualificazione giuridica del fatto del 27-28 agosto 2014, sono manifestamente infondati.
7.1. Secondo i ricorrenti, poiché sguainamento, granulazione e cernita dei metalli costituiscono operazioni tipiche dell'attività svolta dall'impresa dalla S., non le si può attribuire a questa a titolo di condotte tipiche di riciclaggio.
7.2. Il rilievo non coglie nel segno sia da un punto di vista del concreto accertamento fattuale che dal punto di vista dell'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio.
7.2.1. Dal primo punto di vista, infatti, la sentenza impugnata non si limita ad affermare che "le lavorazioni tipiche, operate dall'azienda (della S.), quali lo sguainamento e la granulazione dei cavi di rame, erano per sé idonee a rendere incerta la provenienza del metallo", ma correla dette lavorazioni tipiche con i "vari artifizi contabili: dalla possibilità di confezionare in proprio fatture false provenienti da altre ditte, all'espediente di attribuire alle operazioni di cernita la provenienza di gran parte dei carichi di rame": talché, nel discorso giustificativo della Corte d'appello, le lavorazioni tipiche rappresentano un espediente in forza del quale raggiungere lo scopo di ripulitura del rame, sia materialmente sovrastimando, tra esse, le operazioni di cernita, sia, su un piano distinto, corredando i risultati di tutte tali lavorazioni con idonea documentazione contabile.
7.2.2. Dal punto di vista dell'elemento oggettivo del delitto di riciclaggio, poi, nulla esclude che la condotta penalmente rilevante possa essere agita sfruttando l'operatività di un'impresa, conseguentemente asservita, anche solo in parte, all'attività illecita, poiché anzi l'incanalamento nei binari imprenditoriali della merce da avviare a reintroduzione nel circuito legale è di per sé funzionale alla ripulitura di questa, in quanto fornita di una nuova ‘conformazione materiale' e di una nuova ‘spendibilità documentale'. D'altronde - reputasi di dover evidenziare - non è un caso che, nella direzione indicata, si sia mosso il decreto legislativo n. 231, del 8 giugno 2001, il quale, all'art. 25-ocites, assoggetta l'ente a responsabilità sanzionatoria anche in relazione al delitto di riciclaggio. A riprova della conducenza di quanto si va esponendo, sia infine sufficiente rilevare che escludere la rilevanza penale, in termini di riciclaggio, di attività tipicamente imprenditoriali significherebbe aprire una falla nel sistema di protezione del bene giuridico dell'ordine economico, consentendo inammissibili zone franche sotto il cappello del mero esercizio di un'attività d'impresa.
7.2.3. Ai superiori principi dimostra di essersi attenuta la Corte d'appello, laddove eloquentemente scrive che "i D.B. occultavano i loro carichi di rame di provenienza furtiva insieme ad altri metalli e conferivano il tutto alla (OMISSIS) (...) perché la loro acquirente era meglio attrezzata per le operazioni di riciclaggio, sia fisiche che contabili, dei detti beni", specificando subito in appresso come si trattasse "di operazioni che erano compiute da ciascun protagonista della vicenda". Siffatta motivazione, già di per se stessa stringente nella parte in cui attribuisce singulatim a tutti gli imputati, compresa dunque la S., anzi meglio attrezzata dei D.B. per compiere operazioni di riciclaggio mediante occultamento ad un tempo fisico e documentale, lo scopo di rendere maggiormente difficoltosa l'individuazione dell'origine delittuosa del rame commerciato, si consolida, versandosi in parte qua in ipotesi di cd. doppia conforme, con la motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui "l'attività posta in essere dagli imputati non si è (...) limitata al semplice acquisto del rame di provenienza furtiva, ma si è svolta attraverso un'articolata attività di stoccaggio (infine presso la ditta (OMISSIS) di V. (ossia l'impresa della S.)), ove il metallo rubato veniva scientemente commisto ad altro non avente detta connotazione in modo da ostacolare la possibilità di desumerne la provenienza e, da ultimo, nel trasferimento a mezzo autoarticolati presso altre ditte del nord Italia per la successiva fusione e susseguente immissione sul mercato". I giudici di merito, dunque, esattamente hanno escluso la ricorrenza di un'ipotesi di ricettazione, nuovamente invocata in ricorso, atteso che il rame provento dei furti commessi dai rumeni, nel passaggio alla (OMISSIS), subiva un ulteriore ed autonomo ‘trattamentò di ripulitura, sia reale che contabile, dopo quello iniziale presso l'impresa dei fratelli D.B.: trattamento di per sé implicante un'accresciuta difficoltà di ricostruirne l'effettiva provenienza.
7.3. Rispetto, poi, alla censura, di cui al quinto motivo di ricorso, volta a denunciare l'omessa pronuncia, da parte della Corte d'appello, sulla richiesta di derubricazione del reato in tentativo di riciclaggio, mette conto di osservare che, sebbene, da un punto di vista meramente grafico, corrisponda al vero che la motivazione della sentenza impugnata non si sofferma sulle doglianze con cui in appello detta derubricazione era stata sollecitata, essa non coglie nel segno. Infatti, la motivazione che la sentenza impugnata esibisce, negli specifici termini sin qui esposti, onde confermare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto già ritenuta dal primo giudice alla stregua di un'ipotesi tout court di riciclaggio rende conto, di per sé, del rigetto implicito di dette doglianze e con essa della richiesta di derubricazione. Più precisamente: se - stante l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che, in ragione di quanto già esposto a proposito dei fratelli D.B. e di quanto nuovamente teste' osservato a proposito della S., va esente da qualsivoglia censura - l'obiettiva condotta di mescolamento e trasporto del rame illecito con corredo di documentazione formalmente regolare è sufficiente ad integrare la materialità delle contestate attività di riciclaggio, ne deriva l'automatica esclusione che la qualificazione giuridica del fatto posta arrestarsi alla mera soglia del tentativo per non essere stato il carico effettivamente consegnato alla (OMISSIS), non aggiungendo alcunché tale consegna al disvalore già appieno integrato dalle condotte precedenti né per l'effetto rilevando che la (OMISSIS) o altre imprese fossero o meno società di fusione (fermo nondimeno che l'indirizzamento finale alla fusione era l'obiettivo perseguito, in modo da realizzare il risultato finale della cancellazione di ogni traccia della provenienza furtiva).
7.3.1. A mente di quanto precede, il denunciato vizio di omesse pronuncia e motivazione non sussiste. Invero - come questa Suprema Corte ha avuto modo a più riprese di ricordare - "in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata" (così Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340-01, in una fattispecie in cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione perché il giudice di appello, pur non avendo espressamente motivato in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 114 c.p., esplicitamente richiesta con i motivi d'appello, aveva in motivazione dimostrato la partecipazione attiva dell'imputato al delitto; cfr. inoltre, in tema di diniego del riconoscimento dell'esimente della particolare tenuità del fatto, Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 (dep. 2019), D., Rv. 275635-02, e, in tema di diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020 (dep. 2020), Abbate, Rv. 28024405). Tale principio costituisce un corollario di quello per cui la motivazione della sentenza deve essere letta nella sua interezza, talché non può pretendersi che essa "motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata" (così Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 (dep. 2019), Currò, Rv. 275500-01, in una fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo esplicitamente motivato sulla mancata applicazione dell'attenuante della provocazione - espressamente richiesta con i motivi di appello - aveva fatto esplicito riferimento, in motivazione, alla reciprocità di perduranti condotte illecite e di risalenti contrasti tra le parti, rigettando così implicitamente l'invocata attenuante; sostanzialmente in termini Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005 (dep. 2006), Mirabilia, Rv. 233187-01, nonché, meno recentemente, Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191488-01). Tra l'altro, l'illustrato modus procedendi (che si estende ai provvedimenti de libertate: cfr. Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944-01) è non solo legittimo, ma finanche doveroso, alla stregua della regola della "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", di cui all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), (Sez. 4, n. 36757 del 04/06/2004, Perino, Rv. 229688-01).
8. Il sesto motivo di ricorso degli Avv.ti Licausi e Saccomanno è manifestamente infondato.
8.1. Quantunque corrisponda al vero che la S., come rilevato dai ricorrenti, è incensurata, tuttavia l'errore in cui è incorsa la Corte d'appello è ininfluente, a fronte dell'avere Essa sottolineato altresì la totale assenza di condotte collaborative e di manifestazioni di resipiscenza.
8.1.1. Richiamato quanto già osservato a proposito del sesto motivo del ricorso dell'Avv. Silvestro in ordine alla legittima valutazione di siffatta totale assenza per negare la concessione di un trattamento sanzionatorio di favore derivante dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quanto specificamente alla S., viene in linea di conto che non emergono, né dai ricorrenti sono evidenziati, elementi positivi idonei a giustificare siffatto riconoscimento (cfr. in part. la già evocata Sez. 3, n. 24128 del 2021) al di fuori di quelli espressamente esclusi alla Corte d'appello: ne consegue che la motivazione di questa, errata in relazione all'aver considerato anche la S., come gli altri coimputati, gravata da precedenti penali, tuttavia va esente da censure in rapporto all'ulteriore ratio decidendi che esibisce.
8.1.2. In particolare, secondo i ricorrenti, la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare, ai fini dell'apprezzamento di un atteggiamento collaborativo invece negato, che la S. ha reso spontanee dichiarazioni e, dopo il dissequestro dell'azienda, ha comunicato alla p.g. le movimentazioni di rame: non deducono tuttavia i ricorrenti quale apporto le spontanee dichiarazioni, neppure brevemente riassunte, abbiano fornito alla ricostruzione dei fatti, né come le comunicazioni delle movimentazioni di rame alla p.g., necessariamente successive a questi e funzionali a conservare la riacquisita disponibilità dell'azienda, possano acquisire rilievo quanto alla valutazione delle condotte di cui l'imputata si è resa responsabile.
9. Il settimo motivo di ricorso degli Avv.ti Licausi e Saccomanno è manifestamente infondato.
9.1. Emerge dalla superiore disamina dei motivi sino al quinto, con particolare riguardo ai primi tre, che non è revocabile in dubbio l'accertamento della provenienza dall'(OMISSIS) del rame oggetto di sequestro in relazione all'episodio del 27-28 agosto 2014 e che tale provenienza, per necessità di cose, è illecita. Per l'effetto, sussistendo gli estremi del contestato, e dai giudici di merito ritenuto, delitto di riciclaggio, deve riconoscersi in capo all'(OMISSIS) il diritto al risarcimento del danno (art. 185 c.p.), legittimante la condanna dell'imputata, in uno agli altri coimputati, al pagamento della provvisionale quantificata dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata.
c. Ricorso dell'Avv. Barone.
10. Il ricorso dell'Avv. Barone, in favore di G.L., con riferimento al capo c), è manifestamente infondato.
10.1. La provenienza furtiva della merce oggetto di trasporto non è revocabile in dubbio, a misura che si consideri come si trattasse, alla stregua di quanto già detto in relazione alle posizioni dei coimputati G. e D.B.L., di ben 25 matasse di cavi elettrici per linee ad alta tensione. Pertanto, le doglianze di cui in ricorso circa la mancanza di alcun segno distintivo che consentisse di risalire al titolare delle matasse e comunque di elementi sufficienti da cui inferirne l'illecita sottrazione al medesimo assumono una valenza meramente astratta, non confrontandosi con gli incontestati dati di realtà cristallizzati agli atti del procedimento. E' la specifica natura dei cavi, infatti, a farne risalire l'effettiva appartenenza al gestore della rete o ad un suo fornitore: soggetti, l'uno e l'altro, che, se avessero avuto ad avviare allo smaltimento cotanto materiale, ipotizzandone una condizione tale - tuttavia non emergente dalle carte - da dover essere smaltito, sarebbero stati tenuti a corredarlo di idonea documentazione, che avrebbe trovato completamento nella documentazione dell'impresa trasportatrice.
10.1.1. Talché la prova certa della provenienza furtiva è restituita dalle caratteristiche proprie della merce, viepiù circolante priva di documentazione.
10.2. Anche le doglianze di cui in ricorso circa la pretesa inconfigurabilità in capo al G. dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, ritenuto dalla Corte d'appello, non colgono nel segno.
10.2.1. Invero il G. - riferisce la Corte d'appello, senza contestazioni difensive - ha ammesso di aver provveduto materialmente al carico, ragion per cui gli è stato riconosciuto un ruolo marginale, siccome meramente esecutivo, nella perpetrazione del reato. Proprio a motivo di tale sua attività, nondimeno, egli aveva piena conoscenza della provenienza della merce: provenienza necessariamente delittuosa, posto che, escluso, per le esposte ragioni, che le operazioni di carico potessero essere mai state effettuate presso il gestore della rete o presso suoi fornitori, non potevano che esserlo presso soggetti coinvolti o direttamente nei furti, o, in progresso di attività delittuosa, nella messa in circolazione del compendio degli stessi.
10.2.2. Pertanto - a differenza di quel che si sostiene in ricorso - non v'e' ragione per differenziare - agli effetti del giudizio di penale responsabilità - la posizione del G. rispetto a quella del G.. Vero è che il G. aveva consapevolezza, per l'attività professionale svolta, finanche della necessità della documentazione di accompagnamento, ai fini del trasporto, dei cavi di cui si discute; ma è parimenti vero che il G. condivideva con il G. l'effettiva conoscenza della provenienza del carico da un soggetto diverso dal gestore della rete o da un suo fornitore, com'e' ulteriormente vero che lo stesso G., al pari del G., non ha fornito alcuna indicazione al riguardo, quantunque, dal suo punto di vista di riconosciuto mero esecutore, si trattasse, in buona sostanza, soltanto del luogo delle compiute operazioni di carico.
10.3. Ciò, in definitiva, rende conto della sua piena intraneità all'azione delittuosa e giustifica l'addebito anche a lui del reato a titolo di concorso.
11. Quanto precede rende conto dell'inammissibilità di tutti i ricorsi.
11.2. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di
inammissibilità per colpa (Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
12. I ricorrenti devono essere altresì condannati al pagamento delle spese di patrocinio della costituita parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (OMISSIS) S.p.A., già (OMISSIS) S.p.A., ch liquida in complessivi Euro 3.121,56, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022