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Bancarotta: continuazione e patteggiamento

Continuazione fallimentare

Cassazione penale sez. V, 21/11/2018, n.3550

In tema di patteggiamento, è illegittima per erronea qualificazione giuridica del fatto la decisione con cui il giudice applica la pena richiesta dalle parti in relazione a più fatti di bancarotta commessi nell'ambito del medesimo fallimento, unificando gli stessi sotto il regime della continuazione previsto dall'art. 81, comma 2, c.p., invece di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, l. fall., assoggettabile al giudizio di bilanciamento.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova ha, con la sentenza impugnata, applicato a C.D., ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata di anni due e mesi otto di reclusione per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e semplice della (OMISSIS) srl, dichiarata fallita il 9/1/2011. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando "l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto", per la ragione che la pena base applicata per la bancarotta patrimoniale (anni tre e mesi nove di reclusione) è stata aumentata, per il concorso della bancarotta semplice, di mesi tre di reclusione, ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., sebbene sia consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo che ravvisa nella continuazione fallimentare una circostanza aggravante, bilanciata, nella specie, dalle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Effettivamente, come rilevato dal ricorrente, la configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare, di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, L. Fall., quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (cass., n. 21036 del 17/4/2013). Pertanto, in tema di patteggiamento, è illegittima per erronea qualificazione giuridica del fatto la decisione con cui il giudice applica la pena richiesta dalle parti in relazione a più fatti di bancarotta commessi nell'ambito del medesimo fallimento, unificando gli stessi sotto il regime della continuazione previsto dall'art. 81 c.p., comma 2, invece di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, L. Fall. potenzialmente assoggettabile al giudizio di bilanciamento (sez. 5, n. 23275 del 29/4/2014). L'accordo intervenuto tra le parti presenta, pertanto, profili di illegalità. Ne consegue che la sentenza va annullata e gli atti ritrasmessi al giudice a quo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova - Ufficio G.I.P. - per quanto di competenza. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019
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