RITENUTO IN FATTO
1. Viene proposto ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza che, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art 444 c.p.p., ha applicato a C.V.B. in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, addebitatole nella sua qualità di amministratrice e legale rappresentante della s.r.l. Goldenergy Point, dichiarata fallita il 17.7.13, la pena di mesi tre di reclusione a titolo di continuazione con il reato già giudicato con sentenza del Tribunale di Cosenza n. 429/17, pronunciata il 28.3.17 e divenuta irrevocabile il 12.9.17, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata nel precedente procedimento.
2. Il ricorrente, difensore dell'imputata, deduce l'illegalità della pena e premette che la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 429/17 aveva giudicato la C. colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla stessa s.r.l. Goldenergy Point, aveva escluso l'aggravante di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 219, legata alla pluralità di condotte, ed aveva concesso le attenuanti generiche, irrogando la pena di anni due e mesi tre di reclusione.
Nella sentenza impugnata, sostiene la difesa, si è dato atto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla aggravante, che non può essere intesa altrimenti che come quella della pluralità di fatti di bancarotta, sicchè l'avere riconosciuto la responsabilità anche per la bancarotta documentale, avrebbe semplicemente integrato l'aggravante della pluralità dei fatti, bilanciata dalla concessione delle attenuanti generiche e senza possibilità, quindi, di applicare l'aumento di pena per la continuazione.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte in cui chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'illegalità della pena applicata all'esito del patteggiamento rende invalido l'accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito (giurisprudenza di legittimità costante, fra le ultime pronunce Sez. 3, n. 1883 del 22/09/2011, dep. 18/01/2012, Rv. 251796; Sez. 3, n. 34302 del 14/06/2007 Rv. 237124; Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006 - dep. 19/01/2007, Rv. 236033; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 Rv. 247841).
Si tratta di un principio oggi esplicitamente enunciato dall'art. 448 c.p.p., comma 2 bis, introdotto con L. n. 103 del 2017.
2. La lettura degli atti richiamati dalla difesa consente di rilevare che effettivamente C.V.B. fu condannata per bancarotta fraudolenta patrimoniale, nella sua qualità di legale rappresentante della Goldenergy s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Cosenza del 17.7.13, per avere distratto contanti, beni strumentali e rimanenze di magazzino, con sentenza del Tribunale di Cosenza del 28.3.17, irrevocabile dal 12.9.17.
In quella sede, il Tribunale aveva escluso l'aggravante di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 219, che era stata contestata con riferimento alla pluralità dei fatti di bancarotta ed aveva concesso le attenuanti generiche.
2.1. Con la sentenza impugnata è stata disposta nei confronti della C. l'applicazione della pena in ordine ad una ulteriore condotta di bancarotta, questa volta documentale, sempre in qualità di legale rappresentante della Goldenergy, a titolo di aumento della pena inflitta con la sentenza sopra citata e con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata (che non può essere intesa altrimenti che come quella di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 219, comma 2 n. 1, anche per quanto detto nella motivazione del provvedimento)
3. Evidentemente, ci troviamo dinnanzi ad una pluralità di fatti di bancarotta che determina l'applicabilità della circostanza aggravante di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 219, comma 2, n. 1, posto che la pluralità di fatti di bancarotta è realizzata nell'ambito della stessa procedura concorsuale (Sez.5, n. 1137 del 17/12/2008 dep. 13/01/2009 Rv. 242547), a nulla rilavando che tali fatti siano stati contestati in diversi procedimenti (sul punto si veda Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 Rv. 249665 in motivazione) e che si tratti di fattispecie disomogenee (Sez. 5, n. 637 del 18/02/1992 Rv. 18992401, che ha riconosciuto l'operatività dell'aggravante anche nell'ipotesi di commissione di fatti di bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale).
Ne consegue che la configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare, di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 219, comma 2, n. 1, quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (Sez. 5, n. 21036 del 17/04/2013 Rv. 255146; Sez. 5, n. 51194 del 12/11/2013 Rv. 258675).
3.1. Va detto che tale conclusione è perfettamente in linea con la sentenza Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 Rv. 249665 che ha affrontato il complesso tema della pluralità di fatti di bancarotta e del metodo di determinazione della pena, affermando che "In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dal R.D. n. 267 del 1942, art. 219, comma 2, n. 1, disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 c.p." osservando, nella motivazione, che la previsione di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 219, comma 2, n. 1 configura una particolare ipotesi di continuazione, c.d. "continuazione fallimentare", sicchè la peculiare disciplina contenuta in tale norma è sostitutiva di quella di cui all'art. 81 c.p., anche nel caso in cui nei confronti di uno stesso soggetto siano state emesse, in procedimenti distinti e relativi a un unico fallimento, più sentenze irrevocabili per fatti diversi di bancarotta.
3.2. Come si è detto, la configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 219, comma 2, n. 1 quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti e conseguentemente, ove si affermi la responsabilità dell'imputato in ordine ad un autonomo fatto di reato di bancarotta, in continuazione con altri fatti della stessa specie per cui lo stesso imputato era stato condannato in precedenza, se sia stata ritenuta l'equivalenza tra l'aggravante di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 219, comma 2, n. 1 e qualunque attenuante, ivi comprese le attenuanti generiche che entrambi i giudici di merito (il Tribunale di Cosenza che ha già giudicato i fatti di bancarotta patrimoniale con sentenza definitiva e il Tribunale di Cosenza autore della sentenza di applicazione della pena oggi impugnata) hanno riconosciuto, non deve essere applicato un aumento di pena per il nuovo fatto di reato (Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014 Rv. 261346; in motivazione la S.C. ha rilevato comunque l'utilità dell'esercizio della azione penale in tali casi, evidenziandone le ricadute sul piano della condanna al risarcimento del danno cagionato dall'ulteriore fatto di reato).
4. In questi termini, è illegale l'aumento di pena applicato alla C. con la sentenza impugnata, posto che il giudice ha ritenuto l'equivalenza fra l'aggravante di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 219, comma 2, n. 1) con le attenuanti generiche.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018