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Reati fallimentari

Bancarotta fraudolenta patrimoniale: la responsabilità dell'imprenditore non è esclusa in caso di affidamento della contabilità a terzi

Bancarotta fraudolenta patrimoniale: la responsabilità dell'imprenditore non è esclusa in caso di affidamento della contabilità a terzi

Giugno 2024 - Cassazione penale sez. V, 04/06/2024, n.24371

L'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa.

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Per approfondire l'argomento, leggi il nostro articolo sul reato di bancarotta fraudolenta.

Norme di riferimento

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 05/02/2024, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 04/04/2023 con la quale il Tribunale di Messina aveva dichiarato Am.En. responsabile, quale amministratore unico e poi liquidatore di La Fenice Srl, dichiarata fallita il 07/10/2015, dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione (per avere distratto il prezzo di vendita di un'auto della società: capo A), di bancarotta fraudolenta documentale (per avere tenuto i libri e le altre scritture in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari: capo B) e di aggravamento del dissesto per essersi astenuto dal richiedere il fallimento (capo C) e lo aveva condannato alle pene principali e accessorie di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione Am.En., attraverso il difensore Avv. Salvatore Papa, articolando otto motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, in quanto, sebbene l'alienazione dell'autovettura vi sia stata, non ha causato alcun danno ai creditori, che, come acquisito agli atti, hanno dimostrato gli avvenuti pagamenti nei loro confronti, tanto più che il curatore avrebbe potuto agire con l'azione revocatoria e che i proventi erano stati utilizzati per pagare utenze e dipendenti, non per attribuire un ingiusto profitto all'imputato. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione e omessa valutazione dei motivi aggiunti, con i quali, ad esempio, era chiesta la riqualificazione della bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice, in quanto la prima sussiste solo in presenza del dolo specifico, mancante nel caso di specie in cui si ravvisa solo un dolo generico, laddove, con riguardo alla voce "anticipazione soci" giudicata forfettaria, in bilancio risulta un credito che la società avrebbe ottenuto negli anni, mentre, con riguardo alla documentazione bancaria, come risulta dalla consulenza tecnica, non vi è prova di riconciliazioni bancarie, mentre le giacenze di magazzino sono giustamente frammentarie. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, in quanto l'imputato doveva essere assolto dall'imputazione sub A) per difetto dell'elemento soggettivo, avendo egli espressamente dichiarato che ha utilizzato le somme per pagare le utenze e i dipendenti, tanto più considerando l'esiguità della somma che si assume distratta, pari a mille Euro. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al capo B), dal quale l'imputato doveva essere assolto per insussistenza del fatto o, in subordine, perché il fatto non costituisce reato, essendo l'imputato privo di cultura nel settore economico-commerciale e tutto ciò che pagava o incassava era comunicato al commercialista, che non è stato consultato dal curatore, laddove la voce "anticipi per stipendi" era veritiera, mentre poco prima del fallimento l'imputato si accorse che qualcuno sostituiva i pezzi di ricambio, ma non era a conoscenza dell'autore degli ammanchi. 2.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al capo C), dal quale l'imputato doveva essere assolto per insussistenza del fatto o, in subordine, perché il fatto non costituisce reato, in quanto l'imputato ha fatto di tutto per salvare la società, immettendo in essa la liquidazione. 2.6. Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione. 2.7. Il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, essendo la pena eccessiva e sproporzionata, anche tenuto conto dell'arco temporale tra i presunti fatti e la condanna. 2.8. L'ottavo motivo denuncia violazione dell'art. 219, terzo comma, L.Fall., e vizi di motivazione, essendo all'attenuante applicabile in ragione del danno ai creditori praticamente assente e considerando le dimensioni dell'impresa, il movimento degli affari e l'ammontare dell'attivo e del passivo. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Paola Mastroberardino ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, complessivamente valutato, non è fondato, ma deve essere rilevata l'estinzione del reato sub C) per prescrizione. 2. Il primo motivo e il terzo motivo - esaminabili congiuntamente in quanto riferibili al capo A) - sono manifestamente infondati. A fronte della certa immissione nel patrimonio della fallita del provento della vendita, la sorte di tale provento non è in alcun modo giustificata dall'imputato, che affida le proprie doglianze a quelle che correttamente il giudice di appello definisce mere asserzioni (del tutto congetturali, può aggiungersi), risultando all'evidenza inconferente la possibilità che il curatore agisca in revocatoria: ne consegue la manifesta infondatezza della censura e anche del corrispondente motivo nuovo di appello, dovendosi al riguardo solo precisare che (anche a prescindere dal carattere largamente generico del riferimento a detti motivi prospettato nel ricorso), in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280). Fondandosi sulle medesime asserzioni, anche il terzo motivo è manifestamente infondato. 3. Il secondo e il quarto motivo non sono fondati, pur presentando alcuni profili di inammissibilità. La bancarotta fraudolenta documentale generica contestata al ricorrente richiede il dolo generico, non quello specifico (come sostenuto anche nel secondo motivo nuovo di appello), mentre del tutto aspecifici sono i riferimenti al carattere forfettario della voce "anticipazione soci", incentrati sul generico riferimento a un credito vantato dalla società. Analoga aspecificità caratterizzava il secondo motivo nuovo di appello, a fronte della motivazione della sentenza di primo grado, che, richiamando alcune voci di bilancio, ne inferiva la mancata regolare contabilizzazione degli incassi (pag. 8). Con riguardo al quarto motivo, la censura relativa al ruolo del commercialista non è fondata alla luce del principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marellì, Rv. 280133 - 01). La riqualificazione del fatto in bancarotta semplice è all'evidenza implicitamente esclusa dalla conferma dell'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale. 4. Il quinto motivo non è inammissibile, in quanto, a fronte delle deduzioni dell'appellante relative a circostanze quali la riduzione della dimensione della sede (e, quindi, delle spese per l'affitto), la sentenza impugnata si limita a sostenere la genericità della deduzione. Pertanto, deve rilevarsi il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato per prescrizione, intervenuto in data 08/04/2023. Non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Pertanto, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 5. Il sesto e l'ottavo motivo sono inammissibili. La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (richiamata dal terzo motivo nuovo di appello) è inapplicabile attesa la comminatoria edittale per i reati di bancarotta fraudolenta, mentre, quanto all'attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, L.Fall., la censura è aspecifica, non essendo chiara l'imputazione alla quale si riferisce (si fa riferimento - così come il quarto motivo nuovo di appello - a una bancarotta semplice documentale) e, comunque, versata in fatto. 7. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo C), perché estinto per prescrizione; nel resto il ricorso deve essere rigettato e deve disporsi il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio (comprese le circostanze attenuanti suscettibili di rivalutazione in conseguenza dell'intervenuta declaratoria di estinzione del reato). Rideterminazione alla quale non può procedere questa Corte, perché la sentenza di primo grado -confermata in appello - ha erroneamente applicato l'istituto della continuazione, in luogo della disciplina dettata dall'art. 219, secondo comma, n. 1), L. fall, in tema di circostanza aggravante per la pluralità dei fatti di bancarotta. PQM P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C) perché estinto per intervenuta prescrizione. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 4 giugno 2024. Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2024.
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