RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 9 settembre 2020, ha confermato la sentenza del G.u.p. del locale Tribunale del 20 marzo 2019, con la quale, per quanto di interesse in questa sede, P.E. e P.D., in qualità di amministratrici di diritto in diversi periodi della società "(OMISSIS) s.r.l.", dichiarata fallita in data 17 luglio 2014, erano state ritenute responsabili di vari reati fallimentari e condannate alla pena, P.E., di anni due e mesi quattro di reclusione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e, computata la diminuente per il rito, mentre, P.D., di anni uno e mesi otto di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e computata la diminuente per il rito.
1.1. In particolare P.E., amministratrice dal 29.8.2005 al 2.12.2007 e dal 20.9.2008 al 28.3.2013, è stata ritenuta responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di giacenze di magazzino, nonché di denaro in favore di società anche facenti parte del nucleo familiare P., oltre che del reato di bancarotta fraudolenta documentale e per operazioni dolose, per aver omesso sistematicamente di versare imposte, ritenute e contributi per conto della società all'Erario (capi 1.a, 1.c., 1.d, 2, 4.b); diversamente, P.D., amministratrice dal 3.12.2007 al 20.9.2008 è stata dichiarata responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e per operazioni dolose (capi 2 e 4.b).
2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Milano, con distinti atti a firma dell'Avv. M., hanno proposto ricorso entrambe le imputate.
2.1. P.E. deduce sei motivi di ricorso, con i quali lamenta:
2.1.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 533 c.p.p., comma 1, per travisamento degli elementi di prova, relativi alle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capi 1.a), 1.c) e 1.d) della rubrica; invero, la sentenza impugnata ha omesso di motivare in ordine all'irragionevole valorizzazione da parte del primo giudice delle risultanze della relazione del curatore e della perizia del Dott. G., prive di attendibilità, a fronte delle emergenze della consulenza di parte della Dott.ssa Briguglio, omettendo in definitiva il doveroso vaglio critico dell'intero compendio probatorio; le risultanze della consulenza tecnica di parte, erano atte a fornire evidente giustificazione ai pagamenti effettuati e agli asseriti ammanchi del magazzino ed, in particolare, quanto a questi ultimi e al capo 1.a., la consulenza di parte aveva analiticamente provveduto a ricostruire l'esatta consistenza, non solo quantitativa, ma anche qualitativa del magazzino all'inizio del 2010, in base a due formulari dei rifiuti relativi alla sua rottamazione nelle date del 02.02.2010 e del 14.05.2010, a seguito della quale il valore di bilancio del magazzino è stato azzerato; peraltro, il magazzino della società necessitava della rottamazione considerata la natura e le destinazione della merce, trattandosi di circuiti stampati,realizzati per un preciso progetto, sicché il loro inutilizzo per quella tipologia di progetto non avrebbe consentito il loro impiego per altro progetto o la loro cessione a terzi; inoltre, in base ai listini dei prezzi individuabili nella corrispondenza intrattenuta dalla fallita con la P. s.r.l., la CTP aveva pure fornito la prova del reale valore delle rimanenze di magazzino rottamate, ma la sentenza impugnata ignora tali rilievi, sulla base della illogica considerazione che le rimanenze dovessero necessariamente riguardare prodotti diversi, vendibili a prezzi differenti, così travisando le prove documentali fornite circa l'ammontare e la tipologia dei beni rottamati nel 2010; in merito al capo 1.c, ossia ai pagamenti nei confronti della "D. s.r.l.", ritenuti ingiustificati, la Corte di Appello ha errato nel non ritenere attendibili le dichiarazioni di credito di quest'ultima società, atteso che tali dichiarazioni, comunemente utilizzate nella prassi anche da sindaci e revisori legali, erano idonee a fare piena fede, provenendo da un soggetto terzo; quanto al capo 1.d, la sentenza impugnata ha immotivatamente disatteso le produzioni documentali della difesa, allegate alla consulenza tecnica di parte, le quali indicavano la giustificazione contrattuale dei pagamenti effettuati in favore della " P. & C s.r.l." dal 2007 al 2012, della quale la fallita aveva in locazione il fabbricato industriale, come peraltro riconosciuto anche dal curatore fallimentare;
2.1.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 533 c.p.p., comma 1, in merito alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 2 della rubrica; invero, nella sentenza impugnata, si rinviene un travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni dell'originario coimputato B.E.D., il quale, amministratore unico della fallita nell'ultimo periodo di attività della stessa, aveva lasciato intendere al curatore l'esistenza di un verbale di consegna dei beni ed anche della documentazione contabile; peraltro, il B. ha evidenziato di non essere stato in grado di depositare i bilanci per i ritardi nell'acquisizione della documentazione riconoscendo la sua responsabilità per la mancata redazione; pertanto, alla luce di tali dichiarazioni, del tutto ignorate dalla corte territoriale, la motivazione della sentenza impugnata che attribuisce la responsabilità del reato di cui trattasi anche a P.E. appare del tutto contraddittoria;
2.1.3. con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge in relazione all'art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall., e di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 533 c.p.p., comma 1, per travisamento della prova in relazione all'imputazione di cui al capo 4.b); in proposito, la Corte territoriale ha omesso di considerare che la consulenza tecnica di parte della Dott.ssa B. aveva evidenziato, a partire dalle osservazioni del curatore fallimentare, che il debito nei confronti dell'Erario e dell'INPS era stato accumulato a partire dal 2010, e non dal 2004, rimanendo di una consistenza inidonea a provocare il fallimento della società; peraltro, il mancato versamento dei contributi previdenziali e delle imposte non ha costituito una sorta di autofinanziamento della fallita ed integra comunque (come da Cass., n. 42156/2011) non la fattispecie ex art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall., bensì quella di cui all'art. 216 L. Fall.; in ogni caso, la sentenza impugnata non ha dato conto della ricorrenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato configurabile;
2.1.4. con il quarto motivo, i vizi di violazione di legge in relazione agli artt. 216 e 223, comma 2, n. 2, L. Fall. e di motivazione per avere la Corte di Appello negato la riqualificazione dei fatti di cui ai capi sub 1.a), 1.c), 1.d), 2 e 4.b) nelle fattispecie di bancarotta semplice o preferenziale, nonostante il compendio probatorio risultante dalla consulenza tecnica di parte- che aveva dimostrato l'effettiva rottamazione delle rimanenze di magazzino al 31.12.2009, la sussistenza di rapporti commerciali tra la fallita e la "Dimensione Circuiti s.r.l." giustificanti i pagamenti contestati, l'esistenza di un. contratto di locazione con la " P. & C. s.r.l.", la riconducibilità al solo B. delle condotte di sottrazione o distruzione delle scritture contabili sociali, la formazione di un modesto debito verso il creditore pubblico solo a partire dall'esercizio 2013 ed infine la riconducibilità di tali operazioni alla normale gestione aziendale- sicché non potrebbe neppure individuarsi l'elemento soggettivo doloso richiesto ai fini della condanna per le fattispecie anzi indicate;
2.1.5. con il quinto motivo, i vizi di violazione di legge in relazione agli artt. 219, comma 1 e comma 2, n. 1, L. Fall., 62 bis e 69 c.p. e di motivazione per la mancata esclusione delle aggravanti contestate di cui all'art. 219 L. Fall.; invero, dal compendio probatorio emerso nel giudizio di primo grado, si evince che non sono stati commessi dalla ricorrente più fatti di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 I.fall, né che i legittimi pagamenti effettuati hanno creato un danno di rilevante entità, atteso che l'importo del passivo fallimentare ammesso rappresenta meno della metà della somma asseritamente distratta ai danni dei creditori; inoltre, la Corte di Appello, reiterando il vizio della sentenza di primo grado, ha confermato il giudizio di equivalenza tra le anzidette aggravanti e le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., giudizio però non supportato dal alcuna motivazione idonea a superare la prevalenza dei positivi rilievi circa la sostanziale incensuratezza di P.E. e il buon atteggiamento processuale della stessa;
2.1.6. con il sesto motivo, i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 132 e 133 c.p. e di motivazione, in ordine alla determinazione della pena inflitta, eccessivamente gravosa ed immotivata, specie alla luce delle valutazioni di segno positivo che hanno condotto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'atteggiamento collaborativo dimostrato dalla ricorrente nei confronti della procedura fallimentare; inoltre, la sentenza impugnata risulta viziata anche in punto di conferma delle statuizioni civili, atteso che nel corso del giudizio di prime cure non si era data prova del danno subito dal fallimento, danno solamente presunto in base alle contestazioni mosse agli imputati.
2.2. P.D., deduce cinque motivi di ricorso, con i quali lamenta:
2.2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 533 c.p.p., comma 1, in merito alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 2 della rubrica; in particolare, la Corte territoriale ha del tutto omesso di motivare in ordine alle censure
mosse con l'appello, relativamente all'impossibilità di ritenerla responsabile del reato di
bancarotta fraudolenta documentale, in ragione dell'assoluta marginalità del proprio ruolo di amministratrice dal 3.12.2007 al 20.9.2008, per nove mesi, confermata dalla coimputata P.E., dal contenuto delle dichiarazioni del B., nonché dal curatore fallimentare che non ritenne opportuno neppure sentire la ricorrente data la brevità del tempo dell'incarico della stessa; peraltro, le condotte di bancarotta fraudolenta documentale in contestazione, sono state per lo più commesse dalla cessazione della carica, sicché da ciò doveva trarsene l'assoluta impossibilità di riferirle la condotta sul piano oggettivo, ma soprattutto su quello soggettivo;
inoltre, l'ultimo amministratore aveva lasciato intendere al curatore l'esistenza di un verbale di consegna dei beni ed anche della documentazione contabile; infine, la motivazione della sentenza impugnata appar'e ulteriormente contraddittoria, perché essa, da un lato, ammette la riferibilità della condotta al B., ma dall'altro ritiene responsabile anche la coimputata P.D..
2.2.2. con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge in relazione all'art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall. e di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 533 c.p.p., comma 1, per travisamento della prova in relazione all'imputazione di cui al capo 4.b); anche a tal proposito la Corte territoriale ha del tutto omesso di replicare alla specifica doglianza di cui all'atto di appello relativa all'impossibilità di affermare la responsabilità penale di P.D., visto il suo ruolo del tutto marginale nella gestione della società fallita; peraltro, come evidenziato nella consulenza tecnica di parte, la maggiore consistenza del debito nei confronti dell'Erario e dell'INPS era stato accumulato a partire dall'esercizio 2010 e lo stesso ammontava ad un valore inidoneo a provocare il fallimento della società; inoltre, risulta erronea la qualificazione giuridica del fatto ex art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall. e comunque risulta insussistente tanto l'elemento oggettivo che soggettivo del reato ascrittole;
2.2.3. con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge in relazione all'art. 216 e art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall. e di motivazione, per avere la Corte territoriale negato la riqualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi d'imputazione sub 2 e 4.b) nelle fattispecie di bancarotta semplice o preferenziale, nonostante il compendio probatorio risultante dalla consulenza tecnica di parte che aveva dimostrato la riconducibilità al solo B. delle condotte di sottrazione o distruzione delle scritture contabili sociali, la formazione di un modesto debito verso il creditore pubblico solo a partire dall'esercizio 2013 ed infine la riconducibilità di tali operazioni alla normale gestione aziendale, sicché non potrebbe neppure individuarsi l'elemento soggettivo del dolo richiesto ai fini della condanna per le fattispecie anzi indicate;
2.2.4. con il quarto motivo, i vizi di violazione di legge in relazione all'art. 219, comma 1 e comma 2, n. 1, L. Fall. e di motivazione per la mancata esclusione delle circostanze aggravanti contestate; invero, in virtù di un orientamento di legittimità l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2 L.Fall. non sarebbe estensibile alle condotte di cui all'art. 223 della medesima legge, pena la violazione del divieto di analogia in malam partem e per tale ragione, l'aggravante in parola non potrebbe applicarsi nel caso di specie all'imputata, essendole contestate solamente una condotta di cui all'art. 223 L. Fall. e un altro fatto di bancarotta fraudolenta documentale; quanto, poi all'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, L. Fall., tale aggravante pare erroneamente applicata anche all'odierna ricorrente, atteso che non pare aver provocato un danno patrimoniale di rilevante entità la sola esposizione debitoria nei confronti dell'Erario;
2.2.5 con il quinto motivo, i vizi di violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 c.p. e di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta, eccessivamente gravosa; invero, i giudici di merito non hanno tenuto conto del ruolo assolutamente marginale ricoperto dalla deducente nella società fallita, il breve periodo in cui ha ricoperto la carica gestoria, il fatto che le fossero ascritte due sole condotte di bancarotta e la riconosciuta non propensione al delitto; inoltre, la sentenza gravata risulta viziata anche in punto di conferma delle statuizioni civili, non essendo stata fornita la prova del danno subito dal fallimento, danno solamente presunto in base alle contestazioni mosse agli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di P.D. è fondato nei limiti di cui si dirà in relazione ad entrambe le contestazioni mossele. Il ricorso di P.E., invece, è fondato in relazione al secondo motivo di ricorso di cui alla bancarotta fraudolenta documentale, restando assorbito in parte in tale valutazione il quinto motivo, nonché il sesto motivo sul trattamento sanzionatorio, mentre va respinto nel resto.
1. Partendo dall'analisi del ricorso di P.E., amministratrice della società fallita "(OMISSIS) s.r.l.", dal 29.8.2005 al 2.12.2007 e dal 20.9.2008 al 28:3.2013, con il primo motivo di ricorso la stessa contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ascrittole al capo 1) e segnatamente per la distrazione delle giacenze di magazzino di cui al sottocapo 1.a), lamentando la mancata valorizzazione della consulenza di parte della Dott.ssa B., circa l'esatta consistenza, non solo quantitativà, ma anche qualitativa del magazzino all'inizio del 2010, e la sua rottamazione. In particolare, la ricorrente reitera analoga doglianza sviluppata in appello, non contestando la sussistenza di beni costituenti giacenze di magazzino al 2009, riportati nel bilancio al 31.12.2009 per il valore di Euro 441.815,00, non rivenuti dal curatore all'esito della dichiarazione di fallimento nel 2014, ma deducendo la loro rottamazione- anche contabile -in data (OMISSIS).
1.1. La deduzione è infondata, ai limiti dell'inammissibilità, non confrontandosi la ricorrente con le valutazioni puntuali sviluppate dalle sentenze di merito, da leggersi congiuntamente, formando un unico complesso motivazionale, in virtù del richiamo della sentenza impugnata a quella di primo grado.
In particolare, la Corte territoriale ha fornito risposta congrua, immune da censure, evidenziando, in sostanza, l'implausibilità della ricostruzione operata dalla consulente di parte circa la "rottamazione", oltre che fisica, anche contabile, dei beni di magazzino, aventi un valore economico pressoché pari a quello riportato in bilancio (cfr. pg. 10 sent. di primo grado, richiamata da quella di appello). Invero, come rilevato, invece, congruamente dal perito, l'utilizzo della media aritmetica dei prezzi utilizzata per la rottamazione presuppone la suddivisione delle quantità rottamate in modo uniforme per fascia di prezzo, ma nella fattispecie la suddivisione delle giacenze non è stata resa nota, o comunque palesata, sicché la dispersione delle quantità rottamate in modo non uniforme porta a risultati fortemente disallineati da quelli proposti dalla C.T. delle imputate. In definitiva, il criterio utilizzato per la rottamazione contabile dalla consulenza di parte non risulta corretto e, comunque, verificabile in mancanza di elementi, tra cui il libro degli inventari, ovvero un inventario fisico al 2009, od un libro giornale ed un bilancio approvato al 31.12.2010, da cui ricevere elementi certi a sostegno dell'operazione contabile effettuata.
In ogni caso la rottamazione contabile deve essere dettagliatamente documentata in base alla normativa fiscale, situazione questa non sussistente nella fattispecie.
Peraltro la "rottamazione contabile", ove correttamente operata ed adeguatamente giustifCcata, non esclude in sé la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in assenza di elementi individuanti un valore dei beni effettivamente pari a zero.
Infatti, la rottamazione contabile e quella materiale muovono su piani diversi, non necessariamente coincidenti.
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di evidenziare come ben può integrare il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la dismissione di beni strumentali obsoleti, distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, ben può essere idonea, comunque, a costituire garanzia per i creditori (Sez. 5 - n. 31680 del 03/06/2021, Rv. 281768).
1.1.1. Inammissibili, siccome manifestamente infondate, si presentano le deduzioni della ricorrente in merito alla distrazione delle somme di cui ai sottocapi 1c) e 1d).
Ed invero, la sentenza impugnata ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di P.E., per la distrazione della somma di oltre 90.000,00 Euro, in favore della società Dimensione Circuiti s.r.l. di cui al capo 1.c), avendo ritenuto che le presunte dichiarazioni di credito emesse dalla società fornitrice, non supportate da una documentazione contabile e, quindi, sfornita di qualunque titolo giustificativo non dessero senz'altro conto della legittimità di tali pagamenti. Del resto le fatture prodotte dall'imputata a giustificazione dei pagamenti riguardano soli Euro 7.074 Euro. Tale valutazione non merita censura alcuna, atteso che più volte questa Corte ha evidenziato come integri il delitto di bancarotta per distrazione la condotta dell'imprenditore che provveda al pagamento di un credito fittizio, o, comunque, per il quale non vi è prova che afferisca alla gestione sociale, considerato che grava sul fallito l'obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio (arg. ex Sez. 5, n. 29431 del 06/07/2006, Rv. 235216).
1.1.2. Per le medesime ragioni, stante l'insussistenza di documentazione contabile giustificativa, manifestamente infondate si presentano altresì le deduzioni relative alla contestazione sub 1.d), circa la distrazione della complessiva somma di Euro 530.000,00 in favore della P. & C s.r.l.. Il Curatore fallimentare, secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado, rilevava che tra il 2010 ed il 2013 l'imputata, nella qualità di amministratore della società fallita, effettuava pagamenti per la somma suddetta, alla P. & C., presumibilmente riconducibili alla conduzione in locazione da parte della fallita dell'immobile di proprietà di tale società, ma, in mancanza assoluta di documentazione, nessuna valutazione è risultata possibile in merito alla causale di tali pagamenti, ascrivibili pertanto ad un'attività distrattiva del denaro della fallita. 1.2. Fondate per quanto di ragione si presentano, invece, le deduzioni relative al secondo motivo di ricorso circa la bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 2).
Ed invero, P.E. è stata amministratrice della società nei periodi innanzi riportati sino al 28.3.2013 e nell'ultimo anno, ossia dal 29.3.2013 al fallimento del 17.7.2014, invece, è stato amministratore B.E.D., non impugnante in questa sede e condannato unitamente alle P. per i reati di cui ai capi 2 e 4.b.
L'imputazione per il delitto di bancarotta fraudolenta docu. mentale nei confronti degli imputati, a fronte della mancata pacifica consegna dei documenti contabili al curatore all'atto del fallimento della società, si rivela in sé ambigua, atteso che fa riferimento ad un concorso ex "art. 110 c.p.", nonché alla sottrazione e distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili e nel contempo alla tenuta della contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Invero, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma 1, n. 2), L. Fall. rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650).
Orbene, la Corte territoriale, pur nella ammissibile contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili e di fraudolenta tenuta delle stesse (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Rv. 280572), non motiva espressamente in merito a quale fattispecie in concreto abbia ritenuto ascrivibile all'imputata, limitandosi ad evidenziare come la responsabilità per il reato in questione debba essere ascritta a tutti gli amministratori ciascuno per il proprio periodo di gestione.
La confusione è avvalorata laddove la sentenza impugnata ha evidenziato che i documenti contabili posti a fondamento dell'ultimo bilancio redatto al 2009, non essendo stati consegnati al curatore, non erano stati consegnati al B. ovvero venivano consegnati allo stesso che provvedeva materialmente alla loro distruzione.
Se fosse vera tale ultima opzione, anche in relazione a quanto evidenziato dall'imputata con il motivo di ricorso in esame- secondo cui B.E.D., nell'ultimo periodo di attività aveva lasciato intendere al curatore l'esistenza di un verbale di consegna dei beni e della documentazione contabile oltre al fatto di non essere stato in grado di depositare i bilanci per i ritardi nell'acquisizione della documentazione, riconoscendo la sua responsabilità per la mancata redazione- la condotta sottrattiva non potrebbe essere attribuita all'imputata, o comunque dovrebbe essere precisato in che termini la stessa risponda del reato in questione a titolo di concorso con il B..
Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata sul punto deve essere annullata con rinvio per nuovo esame, affinché la Corte riesamini la condotta in concreto ascrivibile all'imputata in relazione al capo 2, in rapporto a quella riferita al B., per la quale quest'ultimo ha riportato condanna.
1.3. Infondate ai limiti dell'inammissibilità si presentano le deduzioni relative al terzo motivo di ricorso, in relazione al capo di imputazione capo 4.b).
1.3.1. All'uopo va premesso che più volte questa Corte ha evidenziato come le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall. possano consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previderiziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali. (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018 Rv. 273337). La Corte territoriale all'uopo ha evidenziato come risulti configurabile la fattispecie in contestazione, alla luce del rilievo che, secondo quanto ricostruito dal perito nominato dal primo giudice, Dott. G.M., tra il 2004 ed il 2016 la (OMISSIS) s.r.l. accumulava un'esposizione considerevole nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, per oltre 150.000,00, al punto che di tutto il passivo ammesso tale debito rappresentava il 48/0.
1.3.1.1. A fronte di tale dato fattuale - che palesa in capo alla ricorrente, amministratrice della fallita pressoché per tutto il periodo nel quale risulta essersi accumulato il debito verso l'Erario-le deduzioni svolte in ricorso, riproduttive di quelle già svolte in appello, risultano prive di elementi di specificità. Con esse, infatti, l'imputata si limita ad addurre che il debito nei confronti dell'Erario e dell'INPS era stato accumulato a partire dal 2010, e non dal 2004, circostanza questa che- oltre a non essere supportata da seri elementi di conforto- in ogni caso non si presenta particolarmente significativa, posto che comunque la stessa è stata amministratrice sino al marzo 2013 ed il successivo amministratore B. lo è stato per un solo anno.
Inoltre, per quanto concerne l'elemento oggettivo e soggettivo del reato in contestazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi, per i quali le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall. possono consistere anche in condotte omissive, ovvero nella sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, quando questa comporti il fallimento della società e un depauperamento del patrimonio non giustificato dall'interesse per l'impresa (Sez. 5 -n. 43562 del 11/06/2019, Rv. 277125). Sotto il profilo soggettivo, poi, si osserva che in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207).
1.3.1.2. Per quanto concerne infine la riconducibilità della fattispecie in esame in altra fattispecie è sufficiente richiamare quanto evidenziato da questa Corte secondo cui la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma 1, e 216, comma 1, n. 1), L. Fall. - in cui, invece, le' disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (Sez. 5 - n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071).
1.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, laddove invoca per tutte le ipotesi di reato in contestazione la riqualificazione nelle fattispecie di bancarotta semplice o preferenziale, atteso che la formulazione nei confronti dell'imputata delle fattispecie di reato di bancarotta fraudolenta a lei ascritte ai capi 1.a, 1.c., 1.d, 4.b per quanto già evidenziato, fatta eccezione per il reato sub 2) in relazione a quanto evidenziato e che dovrà essere oggetto di nuovo esame in sede di rinvio.
1.5. Il quinto motivo di ricorso è infondato in relazione all'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, n. 1, L.Fall., avendo la sentenza impugnata con motivazione logica, immune da censure, fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui il parametro al quale ancorare il rilevante pregiudizio non può essere quello (o meglio esclusivamente quello) dell'entità del passivo o della differenza tra attivo e passivo, bensì quello (ovvero anche quello) della diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; pertanto, il giudizio relativo alla gravità del fatto non si riferisce al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione - non percentuale, ma globale - che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Rv. 217403; Sez. 5, n. 8690 del 27/04/1992, Rv. 191565; Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017 Rv. 271274). In definitiva, la circostanza aggravante può essere integrata anche in presenza di un danno derivante dal fatto di bancarotta che, pur essendo, in sé considerato, grave, rappresenti una frazione "non rilevante" del passivo globalmente considerato. Conclusivamente se è ben possibile che ad importanti distrazioni consegua un pregiudizio rilevante in capo ai creditori, tuttavia non si tratta di correlazione assoluta ed in questo senso è stato evidenziato come la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all'art. 219, comma 1, L. Fall., si configuri solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave. (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017 Rv. 271274).
In proposito, la Corte territoriale ha coerentemente evidenziato la ricorrenza dell'aggravante, tenuto conto che solo cumulando gli importi dell'esposizione verso l'erario e delle distrazioni di cui al capo 1 di oltre 1.000.000,00 emerga un danno patrimoniale di rilevante entità.
1.5.1. Per quanto concerne l'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, n. 2 L. Fall., corretta risulta essere la contestazione di essa all'imputata in considerazione appunto della pluralità dei fatti di bancarotta ascritti all'imputata, a fronte di motivi di censura del tutto generici. Del pari generiche si presentano le deduzioni in merito alla condanna generica al risarcimento del danno dell'imputata.
1.6. Le ulteriori deduzioni di cui al quinto motivo ed al sesto motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio restano assorbiti dalla nuove valutazioni che la Corte territoriale dovrà compiere in sede di rinvio in merito alla bancarotta fraudolenta documentale.
3. Il ricorso di P.D. è fondato, in relazione ad entrambe le ipotesi di reato a lei ascritte.
3.1. In merito al primo motivo di ricorso, oltre a richiamare in questa sede tutto quanto evidenziato con riguardo a P.E. sub 1.2., deve aggiungersi che essendo stata la stessa amministratrice della società per un breve arco temporale (dal 3.12.2007 al 20.9.2008), la Corte territoriale, nel motivare in sede di rinvio la condotta in concreto ascrivibile all'imputata in relazione al capo 2, in rapporto a quella riferita al B., dovrà appunto considerare l'arco temporale nel quale la predetta ha operato e comunque il contributo causale eventualmente fornito alla condotta dei correi.
3.2. Il secondo motivo di ricorso, del pari risulta fondato, non risultando motivata nella sentenza impugnata l'incidenza del breve arco temporale in cui P.D. ha svolto il ruolo di amministratrice sull'omesso versamento delle imposte e sull'incremento del debito della società verso l'Erario, ovvero il contributo causale dalla stessa fornito.
Le doglianze di cui agli ulteriori motivi di ricorso di P.D. eminentemente relativi al trattamento sanzionatorio restano assorbiti dal nuovo giudizio che la Corte territoriale dovrà compiere in sede di rinvio.
4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale e, con riferimento alla sola P.D., altresì, alla bancarotta impropria, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Il ricorso di P.E. va respinto nel resto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale e, con riferimento alla sola P.D., altresì, alla bancarotta impropria, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano; rigetta nel resto il ricorso di P.E..
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2022