top of page
Reati fallimentari

Bancarotta impropria da reato societario: si configura anche se la condotta illecita ha concorso a determinare solo un aggravamento

Bancarotta impropria da reato societario: si configura anche se la condotta illecita ha concorso a determinare solo un aggravamento

Norme di riferimento

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1 - Con sentenza del 7 luglio 2016, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Udine che aveva ritenuto M.D. colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo Al), bancarotta impropria da falso in bilancio (capo B1) e bancarotta semplice per avere aggravato il dissesto non richiedendo il fallimento, tutti in relazione alla srl (OMISSIS), dichiarata fallita il 4 dicembre 2009, di cui M. era stato amministratore unico dal 2001 al 21 luglio 2009, e quale presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore della (OMISSIS) srl (già (OMISSIS) srl e (OMISSIS) spa), la società beneficiata dalle distrazioni. La Corte triestina aveva ritenuto infondate le censure mosse dall'imputato nell'atto di appello perchè: - quanto alla distrazione consumata a favore della srl (OMISSIS), il curatore aveva riferito che le somme corrisposte da questa alla fallita, in occasione della risoluzione del contratto di sub-appalto stipulato fra la (OMISSIS) (che aveva ricevuto l'appalto da spa Danieli) e la fallita (OMISSIS), avevano compensato le sole opere di officina effettuate in Italia, mentre, per le lavorazioni effettuate in Portogallo da dipendenti (OMISSIS), nulla risultava essere stato corrisposto alla fallita e nulla il ricorrente aveva potuto provare al curatore essere stato versato dalla (OMISSIS); la carenza di documentazione sul punto rendeva poi inutile la richiesta perizia contabile; nè avevano rilievo le appostazioni del bilancio della beneficiata, avendole il ricorrente adottate al fine di occultare le distrazioni; era poi evidente la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto, visto che l'imputato aveva attribuito i costi alla fallita ed i ricavi ad altra società; - quanto alla bancarotta impropria da falso in bilancio, il curatore aveva spiegato come il credito vantato dalla fallita nei confronti della D.M. Impianti, una società anch'essa riconducibile allo stesso imputato, era chiaramente inesigibile fin dal 2007 vista la decozione di quest'ultima, determinata dal fatto che, in quell'esercizio, la D.M. Impianti aveva maturato debiti per 600.000 Euro a fronte di un capitale di 10.000 Euro e considerando che il socio, il ricorrente, non aveva mai espresso l'intenzione di ricapitalizzarla. Se si fosse preso atto che tale credito era divenuto inesigibile, la stessa (OMISSIS) avrebbe perso il proprio patrimonio netto ed avrebbe dovuto essere posta, fin dal 2007, in liquidazione; la Corte, per meglio vagliare la falsità dell'appostazione (alla luce dei principi di diritto fissati dalla sentenza delle Sezioni unite, Passarelli), aveva rinnovato l'istruttoria escutendo il curatore che aveva affermato che il credito in oggetto avrebbe dovuto essere svalutato quantomeno del novanta per cento; il ricorrente, quanto all'elemento soggettivo, aveva certamente agito rappresentandosi la diminuzione della garanzia patrimoniale ed il conseguente squilibrio economico che la falsa appostazione aveva creato; - quanto alla bancarotta semplice, gli elementi di fatto che la supportavano derivavano dalla constatazione, dedotta dalla affermazioni del curatore, che il dissesto, intervenuto già alla fine del 2007, era stato aggravato dalla mancata istanza di fallimento in proprio. 2 - Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in cinque motivi. 2 - 1 - Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 192 c.p.p., ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta bancarotta fraudolenta patrimoniale. Non si era tenuto conto che l'imputato aveva chiarito come avesse corrisposto alla fallita, con gli oltre 700.000 Euro versati in occasione della risoluzione del contratto di sub-appalto, oltre il doppio di quanto fino ad allora era maturato. Il curatore poi non si era detto certo che la somma pagata corrispondesse ai lavori già effettuati ma nel contempo, contraddicendosi, aveva affermato che era certo che i lavori successivi non fossero stati compensati. Su domanda del difensore, il curatore aveva ribadito che la mancata disponibilità di idonea documentazione non aveva consentito di fissare con certezza la somma dovuta dalla (OMISSIS) e così, da una sua iniziale pretesa di ottenere dalla stessa la somma di Euro 900.000 si era giunti a transigere sulla base di un compenso assai più contenuto, di 300.000 Euro. 2 - 2 - Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed in particolare della L. Fall., art. 216, e art. 192 c.p.p., posto che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che, al momento del pagamento più volte citato, effettuato in occasione della risoluzione del contratto di subappalto, i rapporti economici fra la fallita e la (OMISSIS) non erano stati interamente definiti. 2 - 3 - Con il terzo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare della L. Fall., art. 223, e art. 2621 c.c., ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta impropria da falso in bilancio. La Corte territoriale aveva affermato che il ricorrente aveva continuato l'attività nonostante la perdita del patrimonio netto della società così aggravandone il dissesto. Era allora evidente che l'imputato non aveva cagionato o concorso a cagionare il dissesto che si era già manifestato alla fine del 2007. Così che il ricorrente avrebbe dovuto rispondere solo del suo aggravamento che era punito ai sensi della L. Fall., art. 224, a titolo di bancarotta semplice. Nè la Corte aveva adeguatamente argomentato sul presunto falso valutativo che si era fondato sulla sola applicazione dei principi contabili che non avevano rango tale da poter integrare la norma penale. 2 - 4 - Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare della L. Fall., artt. 224 e 217, ed il difetto di motivazione, laddove la Corte triestina aveva affermato la responsabilità del M. per il delitto di bancarotta semplice ascrittagli senza verificare che lo stesso avesse commesso il fatto per "colpa grave", come, invece, era richiesto dalla norma. 2 - 5 - Con il quinto motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 69, 132 e 133 c.p., ed il difetto di motivazione, perchè la Corte aveva confermato il giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee sulla sola considerazione che M. era gravato da precedenti condanne, non rilevando che i precedenti erano risalenti e in parte derivanti dalla medesima crisi finanziaria che aveva condotto alla consumazione dei delitti di bancarotta. Nello stabilire la pena la Corte aveva poi fatto solo un generico riferimento ai criteri previsti dall'art. 133 c.p.. 3 - In sede di discussione orale davanti a questa Corte il difensore del ricorrente eccepiva la mancata valutazione del dolo specifico in riferimento al falso valutativo presupposto del delitto di bancarotta impropria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto nell'interesse di M.D. è infondato. 1 - I primi due motivi, spesi sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale, sono privi di fondamento perchè la Corte territoriale aveva affermato, con un percorso argomentativo privo di vizi logici manifesti, che si era raggiunta la prova che la fallita non aveva ricevuto dalla (OMISSIS) quanto gli spettava a seguito della risoluzione del contratto di sub-appalto. Si era, infatti, osservato che la definizione dei rapporti fra la fallita e la (OMISSIS), avvenuta in sede di risoluzione del contratto di subappalto, avrebbe dovuto comportare l'integrale definizione dei rapporti economici fra le parti. Tanto più che, in quella sede, non risulta essere stato specificato che la somma versata costituisse solo un anticipo di quanto la (OMISSIS) doveva alla fallita e fosse previsto un saldo. Erano stati solo gli accertamenti successivi del curatore a svelare il depauperamento della fallita a favore della (OMISSIS), verifiche che si erano dimostrate fondate posto che la fallita aveva ottenuto il pagamento di un'ulteriore somma, a titolo transattivo (che, pertanto, non corrispondeva all'intero dovuto). Un versamento che dimostra come l'ipotizzata distrazione fosse stata effettivamente consumata. 2 - E' infondato anche il terzo motivo di ricorso, speso sulla sussistenza della bancarotta impropria da falso in bilancio. La Corte territoriale aveva, infatti, osservato, con motivazione priva di vizi logici, che la permanenza nel bilancio della fallita del credito verso la società D.M. Impianti, in realtà inesigibile fin dal 2007, senza operare la dovuta svalutazione almeno del 90 % - secondo principi contabili che non sono affatto irrilevanti come sostiene la difesa ma che sono, invece, dei criteri tecnici generalmente accettati che consentono una corretta appostazione e lettura delle voci del bilancio, dai quali, pertanto, ci si può discostare solo fornendo adeguata informazione e giustificazione: Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803 - aveva consentito alla stessa di proseguire l'attività senza prendere atto che il patrimonio netto era divenuto negativo e che era quindi necessario o provvedere alla sua ricapitalizzazione o alla sua liquidazione (o alla richiesta di fallimento). Così da aggravare il dissesto con gli ulteriori impegni economici assunti. Un aggravamento consentito e dovuto proprie alle false appostazioni di bilancio. Una condotta che trova la sua corretta qualificazione nell'ipotesi contestata ai sensi della L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1, poichè tale norma punisce chiunque cagioni, o concorra a cagionare, commettendo i delitti societari indicati, il dissesto della società, così sanzionando la condotta sia di chi il dissesto - da intendersi come lo squilibrio economico che conduce la società al fallimento l'abbia interamente cagionato, sia chi ne abbia causato una parte (l'abbia, in altri termini, aggravato) posto che il dissesto, nei suoi termini economici, non costituisce un dato di fatto immodificabile e può pertanto essere reso ancor più grave. Non ricorre pertanto la gradata ipotesi, invocata dalla difesa, prevista dalla L. Fall., art. 224, comma 1, n. 2, che si pone come norma di chiusura del sistema, punendo gli amministratori delle società fallite quando gli stessi abbiano concorso a causare o ad aggravare il dissesto con condotte, inosservanti degli obblighi loro imposti dalla legge, diverse da quelle che concretano le più gravi ipotesi di reato contemplate dalla L. Fall., art. 223, comma 2, nn. 1 e 2. La censura difensiva sulla sussistenza del dolo specifico è tardiva ma deve comunque prendersi atto che la Corte territoriale aveva correttamente motivato sul punto osservando che l'imputato, a conoscenza dell'inesigibilità del credito (essendo anche la società debitrice a lui riconducibile), ha agito nella piena consapevolezza di appostare una voce falsa al bilancio della fallita, ciò facendo con lo scopo di procurare danno ai creditori della medesima, occultandone il dissesto e proseguendo l'attività così da aggravarlo. 3 - Il quarto motivo, sulla bancarotta semplice, è manifestamente infondato, perchè la Corte territoriale aveva ben argomentato sul punto censurato dal ricorrente, la mancata verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo, spiegando come la situazione creatasi alla fine del 2007 avrebbe imposto la richiesta in proprio del fallimento, in assenza della quale il dissesto si era aggravato. Una condotta, che è bene ricordarlo, si struttura in modo diverso rispetto a quella che ha dato luogo all'accusa di bancarotta impropria societaria muovendo in questo caso da un'omissione, nell'altro da una condotta commissiva, la falsificazione di una voce di bilancio. L'elemento soggettivo è provato dalla consapevolezza dell'imputato che la fallita era in dissesto già a fine 2007 e che la mancata richiesta del fallimento avrebbe contribuito ad aumentarne lo squilibrio economico. 4 - Il quinto motivo, sul trattamento sanzionatorio è inammissibile, perchè: - le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso concreto poi la Corte aveva fatto idoneo riferimento ai precedenti penali dell'imputato. - la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p., le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 5 - Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017
bottom of page