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Circonvenzione di incapace: i requisiti dell’elemento materiale del reato

Circonvenzione di incapace

Cassazione penale sez. II, 13/03/2024, n.13557

Ai fini dell'elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere:
a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo in ordine ai suoi interessi patrimoniali;
b) l'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un'apprezzabile attività di pressione morale e persuasione, che si ponga, in relazione all'atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto;
c) l'abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 27/06/2023, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Savona in data 15/07/2021 nei confronti di Al.An.. riduceva la pena alla medesima inflitta in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 643 cod. pen. (limitatamente alle azioni commesse dal novembre 2019 al gennaio 2020, come già ritenuto dal giudice di primo grado), nella misura di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 276 di multa, con conferma nel resto. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Al.An., è stato proposto ricorso per cassazione, il cui formale unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 643 cod. pen. per insussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi del reato e agli elementi probatori raccolti in dibattimento. Si censurano le valutazioni del perito che ha ritenuto che negli ultimi due mesi la persona offesa, Carlo Saettone, avesse una capacità di autodeterminazione parzialmente scemata, conclusione tratta pur in mancanza di riscontri clinici di malattia o di disturbo mentale ed in mancanza di modificazioni nel suo comportamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza dell'unico motivo proposto. 2. Va osservato in premessa come la sentenza impugnata si ponga in piena continuità con l'insegnamento della Suprema Corte (cfr., Sez. 2, n. 39144 del 20/06/2013, Alfaro Yepez, Rv. 257068) secondo cui, ai fini dell'elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo in ordine ai suoi interessi patrimoniali; b) l'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un'apprezzabile attività di pressione morale e persuasione, che si ponga, in relazione all'atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto; c) l'abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto. 2.1. La sentenza di primo grado aveva operato una ricostruzione approfondita della condizione della persona offesa (ora defunta) Carlo Saettone, sulla base delle dichiarazioni del medico condotto, del direttore di banca e delle stesse dichiarazioni rese dal Saettone ai carabinieri, ritenendo sussistente un declino cognitivo dello stesso a partire dal mese di novembre 2019. 2.2. La Corte d'appello, alla stregua dei motivi di appello formulati dalla difesa, ha ritenuto di nominare un perito per accertare se la persona offesa fosse all'epoca dei fatti in stato di infermità o deficienza psichica e, in caso di risposta affermativa, se tale condizione fosse riconoscibile da terzi. Sulla base delle conclusioni assunte dall'indagine tecnica, la sentenza di appello aveva riconosciuto come fosse evidente che "... dal novembre 2019, il Saettone ha iniziato a presentare segni di decadimento cognitivo tali da renderlo certamente meno capace di resistere ad eventuali tentativi di circonvenzione ai suoi danni (...) tale decadimento era di grado lieve, probabilmente iniziale, non va dimenticato che nello stesso periodo, il Saettone, era completamente autosufficiente, anzi aveva adeguata iniziativa psicomotoria e nelle sue deposizioni di quell'epoca argomentava in maniera coerente e determinata ad esempio sostenendo che era perfettamente consapevole dell'aiuto che dava alla signora An. e che era titolato a spendere i propri soldi a suo piacimento ... Parimenti Saettone non presentava prima del 19 novembre nessuna deficienza psichica nella misura in cui non era solo autosufficiente ma era anche in grado di guidare l'automobile correttamente e di effettuare prelievi bancari sia di tipo bancomat che all'interno della banca ... (...) il perito ha chiaramente espresso la propria convinzione circa la riconoscibilità dello stato di circonvenibilità instauratosi dopo il novembre 2019 ... (precisando) che da un lato l'osservatore profano poteva essere ingannato dall'aspetto ancora dinamico e autosufficiente che Saettone presentava ... (ma) che è altrettanto vero che il Saettone presentava una credulità spiccata arrivando a credere senza battere ciglio tutto quello che la Al. diceva e chiedeva ...". Da qui la conclusione peritale sullo stato di circonvenibilità della vittima conseguente al suo decadimento cognitivo a partire dal novembre 2019, stato riconoscibile da parte di coloro che con lui avevano un rapporto stretto, quale quello che lui intratteneva con la An., che riferiva allo stesso cose del tutto inventate (quali il fatto che fosse in via di separazione con il marito ovvero che dovesse provvedere ad esborsi di denaro a causa della morte della sorella) per farsi consegnare denaro. Si tratta, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, di false rappresentazioni idonee a configurare un meccanismo simile a quello di un inganno o di una truffa. Il Saettone presentava, infatti, una credulità spiccata, arrivando a credere senza battere ciglio a tutto quello che la An. gli diceva e gli chiedeva. Il succedersi delle regalie a partire dal novembre 2019 era dovuto al decadimento cognitivo sopra descritto e in stretta conseguenza con le azioni induttive dell'imputata. 2.3. Del tutto aspecifico è, infine, il motivo nella parte in cui contesta gli esiti della perizia eseguita in appello. Giova rammentate che, nel giudizio di legittimità, l'accertamento peritale può essere oggetto di esame critico da parte del giudice solo nei limiti del ed. "travisamento" della prova, che sussiste nel caso di assunzione di una prova inesistente o quando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di "evidente incontestabilità" (cfr., Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478; Sez. 1, n. 47252 del 17/11/2011, Esposito, Rv. 251404). Nel caso di specie, a fronte di un'indagine tecnica completa che ha condotto a conclusioni ampiamente giustificate, la ricorrente si limita a dedurre, in modo genericamente confutativo, e quindi inammissibile nella presente sede, che il giudizio del perito circa il momento dell'insorgenza del disturbo psichiatrico de quo non sarebbe munito di alcun tipo di riscontro reale ed effettivo, senza prospettare, tuttavia, soluzioni alternative basate su eventualmente contrastanti accertamenti specialistici. Conclusivamente, si ritiene come la Corte territoriale abbia operato valutazioni di merito che hanno compiutamente esaminato in modo critico le varie emergenze processuali operando una scelta supportata da argomentazioni logiche e coerenti, finendo per costruire un impianto motivazionale che risulta del tutto immune dai vizi censurati. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende, così determinata in considerazione dei profili di colpa emergenti dal ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 marzo 2024. Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2024.
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