RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 1895 del 12 marzo 2020, la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore ha riqualificato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 la condotta di C.S. consistita nella coltivazione di due piante di marijuana dalle quali erano ricavabili complessivamente 47 dosi droganti e ne ha escluso la punibilità ravvisandovi un fatto di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., mentre, per altro verso, lo ha assolto dal reato di detenzione di sostanza stupefacente dei tipi hashish e marijuana perchè il fatto non sussiste.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di C. si chiede annullarsi la sentenza, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione perchè la coltivazione di piante di cannabis sativa per uso personale non costituisce reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, bastando la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente. Tuttavia, non integra il reato, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, perchè svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modesto quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624).
Nel caso in esame entrambe le sentenze di merito riconoscono che la condotta di C. si è risolta in una coltivazione domestica destinata all'uso personale del coltivatore avente ad oggetto due sole piante di cannabis con produzione di 47 dosi droganti, un quantitativo modesto (che ha portato sin dal primo grado a qualificare il fatto come di lieve entità ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e, in secondo grado, anche come di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.).
Inoltre, nella ricostruzione del fatto nella sentenza impugnata ricorrono tutti gli indici per l'esclusione della tipicità della coltivazione penalmente rilevante e la Corte di appello la qualifica come "coltivazione domestica destinata all'uso personale".
Ne deriva, in applicazione del principio di diritto fissato dalla richiamata sentenza delle Sezioni unite di questa Corte" l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alla imputazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con riguardo alla contestata coltivazione di piante da stupefacenti, perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021