RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe, pronunciando nei confronti di C.F. e Co.La., imputati del delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p., comma 1, accogliendo l'eccezione sollevata dal difensore degli imputati ai sensi dell'art. 550 c.p.p., comma 3, sul presupposto che per tale reato fosse prevista l'udienza preliminare, disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per la richiesta di rinvio a giudizio.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deducendo la violazione dell'art. 550 c.p., secondo il quale si procede con decreto di citazione diretta a giudizio per il delitto di furto aggravato, e la conseguente abnormità del provvedimento impugnato.
3. Il difensore degli imputati ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale si chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Anteriormente all'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103 (ossia al 3 agosto 2017) era pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione che, per il delitto di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis c.p., introdotto dalla L. n. 128 del 2001, si procedesse con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 c.p.p. (cfr. Sez. 6, n. 29815 del 24/4/2012, Lavakovic, Rv. 253173).
In proposito si osservava che la mancata inserzione del furto ex art. 624-bis c.p. nell'art. 550 c.p.p. derivava dalla sua introduzione successiva all'entrata in vigore del vigente codice di rito e, susseguentemente, dalla mancata previsione del necessario adeguamento normativo, cui era possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 c.p. - contemplato dall'art. 550 c.p.p., comma 2, lett. f), - e il delitto di furto in abitazione risultavano puniti con la medesima pena detentiva della reclusione da uno a sei anni (così Sez. 5, n. 22256 del 12/4/2011, Castriota, Rv. 250577 che ebbe a ritenere che l'instaurazione del giudizio con citazione diretta in ordine al delitto di cui all'art. 624-bis c.p. non determinasse alcuna nullità o patologia invalidante il rapporto processuale).
Questa Corte di cassazione ha peraltro recentemente affermato che per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis c.p., pur a seguito dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, che ha apportato modifiche ai minimi edittali, si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 c.p.p. (Sez. 4, n. 1792 del 16/10/2018 - dep. 2019, Nastasi, Rv. 275078).
3. Nel caso in esame, il reato di furto contestato agli imputati risulta commesso in data 28 aprile 2017 e tuttavia, essendo l'azione penale stata esercitata successivamente all'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, rileva, ai fini dell'applicazione dell'art. 550 c.p.p., la pena edittale in vigore nel momento in cui la azione penale è stata esercitata.
Difatti, in tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio previsto dall'art. 550 c.p.p. alla pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, è "fisso" in quanto, stante l'inderogabilità del principio tempus regit actum in ambito processuale, va riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non già a quella di diritto sostanziale concretamente applicabile all'imputato, sulla base dei criteri che regolano la successione delle leggi penali del tempo (Sez. 2, n. 9876 del 12/02/2021, Macrì, Rv. 280724, relativa al reato di cui all'art. 642 c.p., la cui pena - in data successiva alla consumazione ma antecedente all'esercizio dell'azione penale - era stata aumentata nel massimo edittale a cinque anni, in cui la Corte ha annullato la sentenza emessa a seguito di citazione diretta a giudizio).
4. Al momento dell'esercizio dell'azione penale, avvenuto con decreto di citazione a giudizio del 17 giugno 2021, era già entrata in vigore la L. n. 36 del 2019, che ha aumentato ad anni sette di reclusione la pena edittale per il delitto di furto in abitazione, lasciando immutata la pena massima edittale per il reato di furto aggravato ex art. 625 c.p..
Ne consegue che non è più sostenibile il criterio interpretativo fondato sulla identità della pena edittale prevista per il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 c.p. - contemplato dall'art. 550 c.p.p., comma 2, lett. f), - e il delitto di furto in abitazione, inizialmente accolto dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (così Sez. 5, n. 22256 del 12/4/2011, Castriota, Rv. 250577).
5. Deve, tuttavia, segnalarsi che anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 36 del 2019 questa Corte di cassazione ha affermato che per il reato di furto in abitazione l'azione penale deve essere esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (Sez. 5, n. 9601 del 03/02/2021, Gala, Rv. 280576).
Si è osservato come "la selezione dei reati operata con l'art. 550 c.p.p., comma 2, tragga origine non tanto da una minore gravità degli stessi, come dimostrano la varietà dei livelli sanzionatori corrispondenti alle diverse fattispecie e la vetta raggiunta proprio con l'inclusione del delitto di cui agli artt. 624 e 625 c.p.p., quanto da valutazioni di tipo "economicistico" e di funzionalità organizzativa, ritenute esposte al pericolo di compromissione dall'adozione generalizzata del modulo procedimentale previsto per i reati attribuiti al Tribunale in composizione collegiale. Ed invero, non sembra agevolmente superabile l'obiezione secondo la quale non è possibile stabilire alcun rapporto di proporzionalità diretta tra entità della pena e complessità dell'accertamento del reato. Sicché l'assenza di un preventivo vaglio giudiziale sull'esercizio dell'azione penale sarebbe motivata, in tale ottica interpretativa, dalla volontà di limitare l'utilizzo delle risorse, da ottimizzare a favore di reati che il legislatore ha ritenuto meritevoli di un più meditato accesso al dibattimento".
E' stato, quindi, affermato che "limitate variazioni della pena non sono suscettibili di incidere su quelle valutazioni concernenti l'organizzazione delle risorse giudiziarie, aventi nel loro fuoco l'identità tipologica del reato (inteso come furto, indicato nel genus dall'art. 550 c.p.p. mediante il richiamo dell'art. 625 c.p.); un'identità frutto non solo di profili "tecnici", ma anche di aspetti sociali o criminologici ritenuti meritevoli di considerazione da parte del legislatore".
6. Sulla base dei principi affermati da tale orientamento, che il Collegio condivide ed al quale intende assicurare continuità, non sussistendo valide ragioni per discostarsene, deve concludersi che l'azione penale era stata correttamente esercitata dal Pubblico ministero mediante citazione diretta a giudizio e che, per effetto dell'ordinanza impugnata, si è creato un effetto di stallo o regressione processuale, non rimediabile se non attraverso un intervento del giudice di legittimità, effetto proprio, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, di un atto abnorme (cfr. in proposito Sez. U., n. 33 del 22/11/2000, Boniotti; n. 28807 del 29/05/2002, Manca; n. 25957 del 26/03/2009, Toni).
Come correttamente rilevato dal Procuratore della Repubblica ricorrente, a fronte del provvedimento impugnato è oggi impossibile reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né si potrebbe procedere con una richiesta di rinvio a giudizio da inoltrare al giudice dell'udienza preliminare (perché si tratterebbe di un esercizio dell'azione penale in forme non corrette, avuto riguardo al titolo di reato) (Sez. 6, n. 52160 del 16/11/2016, Belville, Rv. 268623).
Recentemente le Sezioni Unite hanno affermato con sentenza pronunciata all'udienza del 28 aprile 2022, ancora non pubblicata, ma della quale è stata diffusa l'informazione provvisoria, che è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies c.p.p., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem ed in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento.
7. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2022.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2022