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Dibattimento: la mancata traduzione dell'imputato se non disposta o non eseguita determina una nullità assoluta e insanabile

Dibattimento

Cassazione penale sez. I, 11/10/2023, (ud. 11/10/2023, dep. 19/10/2023), n.42657

La mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato all'udienza determina la nullità assoluta e insanabile, a norma dell'art. 179 c.p.p. sul rilievo che la mancata traduzione del detenuto in giudizio viola il suo diritto ad intervenire nello stesso e trova la sanzione processuale nell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 179 c.p.p. che prescrivono al riguardo la nullità assoluta insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. B.F.A. ricorre per la cassazione della sentenza resa ina data 13 febbraio 2023 con la quale il Giudice di Pace di Livorno lo ha condannato alla pena di Euro 3.500,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis per avere fatto ingresso o essersi comunque trattenuto nel territorio dello Stato italiano in violazione delle disposizioni di legge (in (Omissis)). 2. Il ricorso, presentato dal difensore di ufficio (avv. Giribaldi Nicola), è affidato a tre motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione della legge processuale penale per la mancata declaratoria di nullità del decreto di citazione ma lamenta, nella sostanza, che, tratto in arresto prima della celebrazione della causa, il processo fu trattato in sua assenza, erroneamente dichiarata in quanto, risultando dagli atti lo stato di detenzione, egli non fu tradotto in udienza. In altri termini, secondo il suo assunto, il decreto di citazione erroneamente indicava il suo stato processuale di imputato "libero", laddove, invece, egli era detenuto, con la conseguenza che il processo si tenne irregolarmente. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione della legge penale perché, non essendo stati provati i fatti oggetto dell'imputazione, doveva essere assolto, quantomeno ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione della legge penale, in relazione al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34, per la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo, che assorbe gli altri. 2. La natura processuale del vizio denunciato (error in procedendo) abilita la Corte all'esame degli atti processuali, dai quali risulta che lo stesso giorno dell'accertamento del fatto - reato per il quale si procede (ossia in data 30 luglio 2022) il ricorrente fu effettivamente, come rappresentato nel motivo di ricorso, tratto in arresto da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria della Questura di Livorno. Il verbale di arresto è acquisito agli atti del procedimento. Risulta inoltre che, in data 7 settembre 2022, il decreto di citazione a giudizio fu trasmesso alla Casa circondariale di (Omissis) per la notifica all'imputato. Ne deriva che, come fondatamente lamenta il ricorrente, lo stato di detenzione era noto all'autorità giudiziaria procedente e l'imputato non fu tradotto in udienza, con la conseguenza che egli fu erroneamente dichiarato assente. Ne' risulta dagli atti che la traduzione, qualora disposta, fu eseguita e neppure che, nel frattempo, l'imputato fosse stato scarcerato o avesse rinunciato a comparire. 3. Osserva la Corte che lo stato di detenzione costituisce legittimo impedimento a comparire e l'omessa disposizione della traduzione o la sua mancata esecuzione nei confronti dell'imputato, il quale non abbia espressamente rinunciato a comparire, determina una nullità assoluta insanabile per violazione del diritto di difesa, che può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento. A questo proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità si è talvolta espressa diversamente ritenendo che, in tali casi, la mancata traduzione in udienza dell'imputato detenuto e regolarmente citato, in quanto attiene al diritto dello stesso a partecipare al dibattimento, determina una nullità generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p. la quale, esulando dalle ipotesi di cui successivo art. 179 c.p.p., è a carattere c.d. intermedio, con la conseguenza che essa è suscettibile di sanatoria e non può essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (Sez. 2, n. 22379 del 27/05/2010, Gentilezza, Rv. 247530 - 01; Sez. 5, n. 6916 del 28/04/1999, Meroni, Rv. 213616 - 01). Nondimeno il Collegio ritiene di aderire all'opposto orientamento in forza del quale la mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato all'udienza determina la nullità assoluta e insanabile, a norma dell'art. 179 c.p.p. sul rilievo che la mancata traduzione del detenuto in giudizio viola il suo diritto ad intervenire nello stesso e trova la sanzione processuale nell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 179 c.p.p. che prescrivono al riguardo la nullità assoluta insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 5239 del 27/10/1998, Bruno, Rv. 211893 - 01 nonché, per l'omessa traduzione dell'indagato all'udienza di riesame, Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 1996, Carlutti, Rv. 203771 - 01; Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Fontana, Rv. 282923 - 02; Sez. 5, n. 32156 del 18/02/2016, Halilaj, Rv. 267494 - 01; Sez. 6, n. 21849 del 21/05/2015, Farina, Rv. 263630 - 01 ed ora con gli insegnamenti di Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020; Ramondo, Rv. 278491 - 01 per la disciplina dell'udienza di riesame post L. 16 aprile 2015, n. 47). Consegue da ciò la nullità assoluta della dichiarazione di assenza che rende invalidi, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., comma 1, gli atti successivi alla stessa, ivi compreso il provvedimento conclusivo del giudizio, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Livorno, in diversa persona fisica, per l'ulteriore corso affinché si proceda a nuovo e regolare giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di Pace di Livorno, in diversa persona fisica, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2023. Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2023
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