RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 1 ottobre 2019 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale di Ivrea del 5 dicembre 2017, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta ad M.A. in 5 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione per i reati ex art. 612-bis c.p. (capo 1, in (OMISSIS)); artt. 582 e 585 c.p. (capo 2, in (OMISSIS); capo 3, in (OMISSIS); capo 4 in (OMISSIS)); art. 609-bis c.p., art. 81 c.p., comma 2 (capo 5, In Ivrea, Bollengo ed altrove in date imprecisate quanto meno dal 15 maggio 2016 al 28 febbraio 2017); commessi ai danni di A.L., con la quale aveva avuto una relazione sentimentale per 4 anni terminata intorno all'agosto 2015; L. n. 110 del 1975, art. 4, art. 81 c.p., comma 2, (capo 6, accertato a (OMISSIS)).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.
2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi ex art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e), in relazione agli artt. 495,507 e 603 c.p.p..
In primo grado il Tribunale di Ivrea ammise la testimonianza di A.L. quale teste della difesa ma poi procedette all'escussione ex art. 507 c.p.p., privando la difesa dell'esame diretto.
Dopo aver riportato il motivo di appello relativo all'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ivrea del 21 novembre 2017, con il quale si chiese anche l'esame della persona offesa ex art. 603 c.p.p., la motivazione della sentenza impugnata sul rigetto del motivo di appello, si rileva che l'ordinanza sull'ammissione della prova ex art. 507 c.p.p., era stata emessa senza contraddittorio sicché nulla la difesa avrebbe potuto eccepire mentre eventuali osservazioni critiche dopo la lettura dell'ordinanza avrebbero rappresentato una mancanza di rispetto al collegio.
Il Tribunale avrebbe poi in più di un punto interrotto il controesame difensivo ed avrebbe impedito di valutare l'attendibilità della parte civile su punti decisivi; tale questione avrebbe rilevanza in quanto la Corte di appello, per disattendere la tesi difensiva dell'inattendibilità della persona offesa, avrebbe erroneamente ritenuto che gli orari in cui si sarebbero consumati i rapporti sessuali erano alternativi, andando contro il tenore letterale delle dichiarazioni rese in incidente probatorio. Vi sarebbe poi una differenza tra chi fa domande in sede di esame, scegliendo ordine e modalità, e chi svolge il controesame, che si ritrova il campo limitato ai temi già toccati.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p., con riferimento alla valenza probatoria attribuita alle deposizioni della parte civile A.L., unica fonte di prova diretta, posto che gli altri testi, suoi parenti, fra cui la figlia L.I., sono testi de relato. La responsabilità del ricorrente sarebbe stata affermata in base alle sole dichiarazioni della parte civile.
Dopo la parte in diritto sull'attendibilità della persona offesa e della parte civile, riassunti i fatti, sostiene che dalla querela del 22 agosto 2015 i fatti di violenza sessuale sarebbero emersi solo nell'incidente probatorio del (OMISSIS).
La Corte di appello avrebbe ripercorso l'iter logico della sentenza di primo grado quanto all'attendibilità della persona offesa; avrebbe disatteso gli elementi difensivi con argomentazioni illogiche; non avrebbe verificato l'attendibilità della teste rispetto a specifiche circostanze fattuali, minimizzando le contraddizioni.
L'intento calunniatorio della parte civile emergerebbe da un sms inviato da A.L. al ricorrente il 23 febbraio 2017, riportato nell'atto di appello, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello; la frase "voglio vederti distrutto" andrebbe oltre il desiderio di punire il ricorrente.
Si contesta poi la motivazione della sentenza impugnata in ordine al punto dell'appello per cui il ricorrente avrebbe avuto le chiavi di almeno tre case della parte civile; sul possesso delle chiavi sarebbero state rese dichiarazioni contrastanti.
Illogica sarebbe stata la spiegazione offerta dalla Corte di appello sul perché la parte civile indicasse il ricorrente quale proprio compagno dopo aver subito lesioni tali da recarsi al pronto soccorso e mentre avrebbe subito rapporti sessuali non consenzienti.
Si contesta poi la risposta della Corte di appello sulla presenza del ricorrente al matrimonio della figlia della parte civile, del 28 novembre 2015, perché se la presenza fosse stata effettivamente imposta dall'imputato non si spiegherebbe perché gli sarebbero state consegnate le foto del matrimonio e perché alla cerimonia non fosse presente I.S., il fidanzato ufficiale della parte civile.
Altra contestazione concerne gli orari in cui il ricorrente avrebbe preteso di avere 4-5 rapporti sessuali al giorno; nelle sommarie informazioni del 29 marzo 2017 sarebbero i rapporti a cui la donna avrebbe acconsentito, mentre nell'esame sarebbero i rapporti pretesi. La risposta della Corte di appello sul punto sarebbe manifestamente illogica.
La Corte di appello avrebbe poi ritenuto che le contraddizioni evidenziate dalla difesa emergenti dal verbale di sommarie informazioni sarebbero dovute all'assenza dell'interprete; le stesse sommarie informazioni sarebbero state al contempo adoperate per confermare che la donna non volesse consumare i rapporti sessuali. Sul punto, alla difesa sarebbe stato impedito di procedere al controesame, come in precedenza indicato.
La motivazione sarebbe viziata anche quanto alla discrasia, dedotta con l'appello, rispetto al primo episodio di violenza sessuale, collocato nel 2014 nel corso della deposizione dibattimentale, e nell'aprile 2015 nell'incidente probatorio.
La Corte di appello non avrebbe valutato adeguatamente tutte le discrasie emerse nelle dichiarazioni, evidenziate con l'atto di appello, sia sulla presenza di rapporti anche consenzienti sia sugli orari, sui luoghi e la frequenza con sui si sarebbero verificati.
La persona offesa avrebbe reso dichiarazioni, relative ai rapporti subiti nella casa di (OMISSIS), contrastanti con quelle della figlia Iulia.
La contraddittorietà delle dichiarazioni della parte civile emergerebbe anche dalla vicenda del licenziamento dal lavoro presso la famiglia Chiozza, attribuito dalla teste C.P. non al comportamento del ricorrente bensì al decesso della madre.
Su tutte le contraddizioni rilevate dalla difesa la Corte di appello avrebbe risposto con motivazione apparente; la corte territoriale, inoltre, sarebbe incorsa in erronea applicazione della legge penale perché gli elementi di prova erroneamente valutati avrebbero avuto un peso decisivo nella decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo é manifestamente infondato.
1.1. In sostanza, il Tribunale ha di fatto revocato l'ordinanza di ammissione della prova richiesta dalla difesa, quanto all'esame della parte civile, senza alcuna motivazione, ma ha poi disposto l'esame della stessa ex art. 507 c.p.p..
1.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che, in caso contrario, essa é sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D M., Rv. 271732 - 01).
Cfr. anche Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 - 01, per cui la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti (fattispecie in cui la revoca dei testi della difesa e della parte civile era stata implicitamente disposta con la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale).
In motivazione, la sentenza Polise ha precisato che alla luce della disciplina prevista dal codice di rito, detta nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che in caso contrario essa é sanata. Infatti, il disposto dell'art. 180 c.p.p., secondo cui la nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio é deducibile dalla parte, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo, trova un limite nella disposizione dell'art. 182 c.p.p., comma 2, che prevede una eccezione alla regola della deducibilità appena illustrata, con riferimento al caso in cui la parte assista al compimento dell'atto nullo. Per tale ipotesi é sancito che la parte, se non può eccepire la nullità prima del compimento dell'atto stesso, deve farlo immediatamente dopo.
1.3. E' incontestato che tale eccezione di nullità non sia stata proposta tempestivamente pur essendo la parte presente alla lettura dell'ordinanza; l'eccezione é stata proposta solo con l'appello, dopo l'avvenuta sanatoria della nullità.
1.4. In ogni caso, l'esame ed il controesame della parte civile sono comunque avvenuti, né la difesa dell'imputato ha invocato il diritto di procedere all'esame e non al controesame, sicché la prova non é stata omessa; non é invocabile il vizio ex art. 606 c.p.p., lett. d).
Va poi ribadito che (cfr. Sez. 6, n. 6231 del 15/01/2020, P., Rv. 278343 01), in tema di istruzione dibattimentale, stante il principio di tassatività delle nullità, il mancato rispetto dell'ordine di assunzione delle prove non é causa di nullità, risolvendosi in una mera irregolarità non presidiata da alcuna sanzione processuale.
1.5. Quanto alle modalità di conduzione dell'esame, va ricordato il principio per cui, in tema di testimonianza, il presidente del collegio ha il potere di intervenire nell'esame testimoniale, ai sensi dell'art. 499 c.p.p., comma 6, al fine di assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte e la lealtà dell'esame medesimo, sicché non si configura alcuna violazione del diritto di difesa ove lo stesso chieda precisazioni al teste, ovvero circoscriva la formulazione delle domande ai temi di rilievo ed effettivo interesse in relazione ai fatti oggetto della contestazione (Sez. 6, n. 3609 del 03/10/2018, dep. 2019, Furnari, Rv. 275880 - 02).
1.6. In relazione all'affermata compressione del diritto di difesa nel corso dell'esame della persona offesa, per le limitazioni che sarebbero state poste dal Presidente del collegio, va ribadito il principio espresso da Sez. 6, n. 52903 del 07/11/2016, Di Girolamo, Rv. 268488 - 01, per cui ciò non determina l'inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell'art. 191 c.p.p., in quanto l'acquisizione della prova non viola alcun divieto, ma integra una nullità relativa ai sensi dell'art. 181 c.p.p., sanata ove la parte presente nulla eccepisca.
Non risulta eccepita alcuna nullità nel corso dell'esame della parte civile.
2. Il secondo motivo é inammissibile nella parte in cui si deduce il vizio ex art. 606 c.p.p., lett. b), - che concerne la violazione di legge sostanziale - in relazione alla norma processuale ex art. 192 c.p.p..
2.1. Per il resto il motivo é manifestamente infondato. Quanto all'an della responsabilità, le contestazioni concernono esclusivamente le dichiarazioni della persona offesa sul reato di violenza sessuale, mentre non risultano dedotti specifici motivi relativi ai reati ex art. 612-bis e art. 582 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 4. L'impugnazione é pertanto limitata al capo 5 ex art. 609-bis c.p..
2.2. La Corte di appello ha correttamente effettuato il giudizio di attendibilità della persona offesa, valutando la genesi della denuncia, compreso il perché le violenze sessuali non furono rappresentate in querela, il contesto complessivo in cui si sono svolti i fatti, l'attendibilità soggettiva, la presenza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa.
La corte territoriale ha anche specificamente risposto alle contestazioni difensive; sul punto il ricorso si fonda da un lato su una lettura parcellizzata delle dichiarazioni della persona offesa, richiamando per la gran parte solo le risposte alle domande della difesa, ma senza valutare il complessivo esame, e dall'altro su una lettura alternativa delle fonti di prova.
2.3. Le dichiarazioni oggetto di contestazione sono infatti state esplicitamente valutate dalla Corte di appello, senza che la stessa sia incorsa nel travisamento della prova, che é limitato al significante.
Anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di cassazione é circoscritto nell'ambito di un controllo di sola legittimità, con la conseguenza che la possibilità, attribuitale dalla norma, di desumere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo" non le conferisce il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, bensì quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova omessa o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata.
Anche di fronte alla previsione di un ampliamento dell'area entro la quale il controllo sulla motivazione deve operare, non muta affatto la natura del sindacato di legittimità, che rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile, sicché , per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito.
2.4. Si propone una valutazione di merito alternativa ad esempio con riferimento al significato del sms (pag. 8 del ricorso).
La giustificazione sul possesso delle chiavi, indicata a pagina 11 della sentenza impugnata, non é stata specificamente contestata, ma é stata riproposta la tesi alternativa senza confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata.
2.5. Totalmente irrilevanti sono poi le deduzioni difensive sul fatto che la parte civile abbia chiamato, come risulta dai referti, il ricorrente con l'appellativo compagno, posto che tra i due vi era stata una lunga relazione sentimentale: ciò che rileva, semmai, é che i referti medici costituiscono un riscontro oggettivo alle dichiarazioni della persona offesa che ne confermano l'attendibilità. Sul punto per altro non si rinvengono specifici motivi di impugnazione.
2.6. Analogamente, anche quanto al numero dei rapporti sessuali richiesti o imposti e su quando si sono verificati i rapporti senza consenso la tesi difensiva si fonda sulla estrapolazione di poche frasi, senza riportare quanto dichiarato sul punto dalla parte civile nel corso dell'esame e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza che fa riferimento all'incidente probatorio ed alla spiegazione fornita sul personale concetto di consenso, alla contestazione parziale effettuata dalla difesa nel corso dell'esame, alle violenze subite.
2.7. La tesi del contrasto tra le dichiarazioni della persona offesa e di C.P. é poi smentita da quanto riportato nel ricorso posto che la donna ha fatto un collegamento tra un licenziamento a lei non spiegato ed il comportamento dell'uomo.
2.8. Va infine rilevato che il ricorso non si confronta con quella parte della sentenza in cui la Corte di appello (par. 3 Le ulteriori risultanze) ha indicato i riscontri esterni alle sue dichiarazioni costituiti dalle dichiarazioni di C.P. quanto al ritrovamento del biglietto lasciato dal ricorrente; di Ma.Pa. sul danneggiamento della porta di ingresso della parte civile; dalla annotazione della polizia giudiziaria del 3 giugno 2016; dalle dichiarazioni del dottor N.G. sulle condizioni psicologiche della donna e su quanto a lui riferito; sul ritrovamento di due coltelli a serramanico il 10 marzo 2017 in possesso del ricorrente e di una scatola di farmaci da lui sottratti alla parte civile; dalle dichiarazioni di L.I. su quanto da lei direttamente assistito in ordine al reato ex art. 612-bis c.p.; dalle dichiarazioni di S.E. su quanto da lei direttamente assistito e riportato in sentenza.
3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi é ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021