RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 15/11/2021 il Tribunale di Roma, revocato il decreto penale di condanna emesso, nei confronti di V.R., il precedente 17/12/2019 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, aggravata dalla causazione di incidente stradale, dichiarava non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova e disponeva, con riguardo al predetto, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del V., avv.to Marco Macchia, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a) e b), l'esercizio, da parte del giudice, di una potestà riservata ex lege al Prefetto, nonché l'inosservanza ed erronea applicazione di norme penali in relazione a quanto previsto dall'art. 168-ter c.p., comma 2, artt. 223 e 224 C.d.S..
Sostiene, in specie, che il Tribunale avrebbe disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida senza averne il potere, atteso che l'istituto della messa alla prova, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato, con conseguente radicamento in capo al Prefetto, in assenza del positivo accertamento della penale responsabilità dell'imputato, del potere di disporre l'anzidetta sanzione, in esito al passaggio in giudicato della sentenza.
3. Il ricorso presentato nell'interesse di V.R. è fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.
4. Coglie nel segno la censura articolata con l'unico motivo di doglianza, mediante il quale si lamenta l'esercizio, da parte del giudice, di un potere normativamente riservato al Prefetto e l'inosservanza di quanto previsto dall'art. 168-ter c.p., comma 2 e artt. 223 e 224 C.d.S..
E invero la Suprema Corte ha chiarito da tempo che il giudice che, in ragione dell'esito positivo della messa alla prova, dichiari, ex art. 168-ter c.p., l'estinzione dei reati di guida sotto l'effetto dell'alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsti dal D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 186 e 187 non può applicare la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto, della revoca della patente di guida, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 224, comma 3.
Si è osservato al riguardo che sussiste sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova - che prescinde dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le ipotesi, previste dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 9-bis e art. 187, comma 8-bis, che legittimano l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al menzionato art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (così, con riguardo alla diversa sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Conti, Rv. 267880-01, nonché Sez. 4, n. 39107 dell'08/07/2016, Rossini, Rv. 267608-01 e Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819-01).
5. In ragione delle esposte considerazioni, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, da eliminarsi in questa sede.
Per l'effetto si dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Roma per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina.
Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Roma per quanto di competenza.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2023