RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone del 10 marzo 2021, con cui M.N. era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 1.600 di ammenda, con sostituzione della pena con la prestazione di lavoro non retribuito a favore della collettività da prestarsi presso l'Ente Onlus La Cisile di (Omissis) nella misura complessiva di 194 ore, oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto, in relazione al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), (guida di un'autovettura Audi A4 in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche con tasso alcolemico riscontrato di 1,63 g/l alle ore 18.24 alla prima prova e 1.33 g/l alle ore 18.37 alla seconda prova - in (Omissis)).
2. Il M., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione.
2.1. Mancata assunzione di prove e vizio di motivazione.
Si premette che, nonostante la formulazione di plurime istanze difensive, all'udienza del 14 dicembre 2020, il P.M. aveva prodotto un libretto metrologico formato di appena 4 pagine, la cui conformità all'originale era stata prontamente contestata; e, per dimostrarne l'illegittimità, alla successiva udienza del 21 dicembre 2020 la difesa ne depositava la copia integrale (cioè completo di tutte le sue 26 pagine).
Si deduce che il Tribunale di Pordenone non aveva accolto l'istanza di perizia tecnica volta a verificare le caratteristiche e la funzionalità dell'omologazione dell'etilometro Drager Alcoltest 7110 MK III, utilizzato dagli organi accertatori in occasione del controllo nei confronti del M. nonché a stabilire se lo strumento utilizzato fosse elettromedicale e ad eseguire una comparazione con un altro apparecchio di analoghe specifiche tecniche, al fine di controllarne la concordanza dei risultati. L'espletamento di tale mezzo di prova avrebbe consentito al medesimo di dimostrare il difetto o l'erroneo funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata.
L'acquisizione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia Stradale e la competente Prefettura della documentazione analiticamente elencata nelle varie richieste prodotte avrebbe consentito di comprendere, unitamente alla esecuzione di perizia, le caratteristiche tecniche e la funzionalità dell'omologazione dell'etilometro Drager Alcoltest 7110 MK III.
2.2. Violazione del D.P.R. n. 495 del 2002, art. 379 e vizio di motivazione.
Si rileva che, ai sensi della normativa vigente ogni etilometro deve essere accompagnato dal libretto metrologico contenente i dati identificativi dell'apparecchio misuratore (costruttore, matricola, conformità, omologazione) e la registrazione delle operazioni di controllo subite dall'apparecchio presso il Centro prove del Ministero dei trasporti.
La legittimità dell'esecuzione dell'accertamento mediante etilometro non può prescindere dall'osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione discende l'invalidità dell'accertamento stesso, quali, in particolare, l'attestazione - all'atto del controllo - dell'avvenuta preventiva sottoposizione dell'apparecchio alla prescritta ed aggiornata omologazione oltre che all'indispensabile corretta calibratura, tali da garantire l'effettivo buon funzionamento dell'apparecchio e, quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione. Il verbale di accertamento, quindi, deve contenere l'attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti, in modo da garantire la controllabilità della legittimità della complessiva operazione di accertamento. L'onere della prova circa il completo assolvimento dell'espletamento della evidenziata attività preventiva strumentale ai fini della legittimità dell'accertamento, siccome attinente al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria, compete alla pubblica amministrazione nel giudizio di opposizione e al P.M. nel processo penale.
A supporto della tesi dell'inaffidabilità tecnica dell'etilometro Drager, disattesa irragionevolmente dal Tribunale e dalla Corte, il consulente della difesa M. evidenziava le seguenti criticità:
A) Mancanza di regolarità del certificato di omologazione dello strumento e della certificazione CE.
Ai sensi dell'art. 379 reg. att. C.d.S., comma 6, la MCTC provvede all'omologazione dei tipi di etilometri che sulla base delle verifiche e prove effettuate dal CSRPAD rispondono ai requisiti. Dette prescrizioni vanno lette alla luce dell'art. 192 reg. att. C.d.S., comma 5, secondo cui "l'omologazione o l'approvazione dei prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi". L'omologazione degli etilometri avviene per approvazione di tipo e non sul singolo dispositivo, per cui nulla autorizza a ritenere quest'ultimo idoneo all'uso e correttamente funzionante. Nella fattispecie, in esame mancava l'omologazione dell'apparecchio, costituente condizione necessaria ai fini della validità e dell'utilizzabilità dell'accertamento.
Mancava un decreto di omologazione dell'etilometro in oggetto, essendo presente un semplice certificato di omologazione; l'etilometro deve essere valutato in base ad una verifica amministrativa dell'omologazione per stabilire se la documentazione predisposta dalla casa produttrice possiede i requisiti in base alle norme nazionali ed Europee e ad una verifica tecnica mediante sottoposizione alle numerose prove, per verificare la corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate dalla casa produttrice e quelle stabilite dalle normative.
La Drager Italiana s.p.a. e la Drager tedesca avevano avanzato la richiesta di omologazione al Ministero dei Trasporti, utilizzando la partita Iva di altra società ovvero la Drager Safety, risultante dal libretto metrologico. Siffatta conclusione si ricavava altresì dall'esame della dichiarazione di conformità rilasciata da questa società, dal momento che era stata riportata non più la sigla di omologazione (Omissis), bensì quella (Omissis), dove appunto era stata aggiunta la consonante "B". Mancava anche la certificazione CEE, idonea a garantirne il regolare funzionamento e prescritta quale condizione della sua commercializzazione.
B) Difetto di validità della dichiarazione di conformità dell'etilometro Drager.
La dichiarazione di conformità allegata al libretto conteneva varie irregolarità di tipo formale da ritenere idonee ad inficiare la validità dell'accertamento. Essa, infatti, era priva della data di costruzione, del numero della dichiarazione e del timbro dell'azienda costruttrice, per cui la dichiarazione era nulla e lo strumento non poteva essere commercializzato.
C) Insufficienza della visita primitiva dell'etilometro.
Dall'esame del libretto metrologico emergeva anche la manifesta incompiutezza della c.d. verifica primitiva, che va svolta prima della messa in circolazione dell'etilometro e che richiede molte prove volte a verificarne l'attendibilità su vari stati di livello di alcol iniettato. L'etilometro utilizzato nella circostanza risaliva al 2009, per cui - sebbene sottoposto ai controlli - aveva perso la sua capacità di rilievo.
D) Carenza (e non tardività) delle visite periodiche dell'etilometro.
Le verifiche periodiche, da eseguire ad opera del CRSPAD ex art. 369 reg. att. C.d.S. entro dodici mesi dalla visita primitiva, sono previste per capire il superamento o meno degli errori massimi tollerati da parte dell'apparecchio.
La conseguenza più importante derivante dal mancato superamento di una visita periodica è l'inevitabile ritiro dello strumento e solamente una volta effettuate le verifiche tecniche e strumentali sulla sua efficienza, come previsto dal D.M. n. 196 del 1990, lo strumento può essere rimesso di nuovo in funzione. Il CSRPAD, ente preposto alle verifiche e ai controlli, non aveva mai formalmente ottenuto l'accreditamento presso la ACCREDIA per svolgere le verifiche primitive e i controlli sugli apparecchi, le quali, anche ove correttamente eseguite, non potevano essere ritenute regolari.
E) Assenza assoluta di manutenzioni e riparazioni.
Dal libretto metrologico emergevano l'omessa esecuzione delle manutenzioni e delle riparazioni, la mancata sostituzione del sensore IR (da cambiare ogni anno), l'omesso lavaggio del tubo dove si soffia per i residui che possono rimanere all'interno, la mancata sostituzione delle cerniere del coperchio, del tasto start, del box inferiore delle batterie interne (che dovrebbe avvenire ogni due anni), le omesse verifiche imposte dal D.M. n. 196 del 1990 sulla c.d. deriva (perdita capacità di funzionamento) e l'invecchiamento a seguito di usura di componenti e misteresi (perdita da inquinamento dei vari componenti). In presenza di tali omissioni e problematiche varie, il macchinario avrebbe dovuto essere o ritirato dall'uso ovvero sottoposto a nuova verifica primitiva di collaudo e messa in funzione.
La Corte triestina non ha considerato la scadenza della durata di 5 anni della validità dell'omologazione, il difetto delle certificazioni CEE e CEI, l'incompletezza della dichiarazione di conformità del libretto metrologico, la mancanza della prova dell'avvenuta esecuzione delle 560 verifiche previste per la c.d. verifica primitiva da parte del CSRPAD, e il difetto delle manutenzioni annuali.
Gli accertamenti compiuti dal c.t. M. risultavano di tenore diametralmente opposto a quanto enunciato dalla Corte. Nell'ambito dei principi regolatori del giusto processo, in mancanza di un preciso quadro indiziario, non può essere riconosciuta alla tesi dell'accusa dignità superiore rispetto a quella attribuita alla tesi difensiva.
2.3. Vizio di motivazione in ordine alla regolarità dell'apparecchio.
Si osserva che è stata riconosciuta la regolarità dell'apparecchio utilizzato per la misurazione, nonostante la differenza significativa di valore tra le due prove (tale da renderle assolutamente incompatibili con la cinetica dell'assorbimento dell'alcol) e la presenza nella sera dell'accertamento di un tasso di umidità pari al 100%.
Si è erroneamente ritenuto lo scarto tra il primo ed il secondo esame di per sé non indicativo di un cattivo funzionamento, ma in realtà la differenza significativa di valore riscontrata tra le due misurazioni costituiva sicuramente un'anomalia (variazione in soli 13 minuti di 0,3 g/l - da 1,63 a 1,33 g/l - a scalare in fase di eliminazione del triplo di quella che di solito si verifica su una persona in un'ora).
Il c.t. medico legale Dott. C., con argomenti persuasivi e supportati dagli studi scientifici esistenti in materia, aveva spiegato l'inidoneità degli indici sintomatici illustrati dal teste di P.G. (v. i richiami nella relazione medico-legale a Rakel RE et a. Conn's Current Therapy, Malesci 2007: 1104 secondo cui "incoordinazione ed alterazioni sensitive e motorie associate ad alterazioni secondarie dell'equilibrio ed instabilità posturale possono manifestarsi già quando la concentrazione ematica dell'etanolo è di 0,25 - 0,47/60 g/11"). Il c.t. illustrava in dettaglio le ragioni dell'anomalia della misurazione, cioè di una variazione in tredici minuti del triplo rispetto a quella solitamente riscontrabile in un soggetto in un'ora.
Nella sentenza impugnata non si è preso atto dell'attendibilità del documento estratto dall'Archivio dell'Arpa regionale (allegati:) alla relazione del c.t.) e non contestato dal P.M., e della congruenza del narrato dal c.t. C., ed, invece, si è confutata la rilevanza dell'atto sull'assunto infondato della mancanza di evidenze scientifiche.
Le dichiarazioni del professionista, in merito all'incidenza delle condizioni ambientali sul funzionamento dell'etilometro, sono diametralmente opposte all'assunto della Corte di appello: "(...) risulta dall'archivio Arpa regionale che in quel giorno l'umidità ha raggiunto il livello massimo del 100% (...) questo aspetto è importante perché l'etilometro, in particolare il Drager che è quello utilizzato in questo caso, è omologato per funzionare solo quando c'e' un certo range di umidità che non può superare il 95% (...) ora quindi è possibile che la prova sia stata effettuata in ambiente esterno con umidità del 100% (...); le ripeto, la possibilità che non funzionasse bene anche a causa dell'umidità è appunto sostenuto dal fatto che la misurazione in fasce discendente dava quello scarto di 13 minuti di 0,3".
La nebbia, comportando un valore di umidità dell'aria prossimo al 100% e superiore al limite di tolleranza dell'etilometro, ne influenza il funzionamento, al pari della temperatura e della pressione atmosferica. Infatti, l'apparecchio misura la concentrazione di etanolo presente nell'aria respirata. Poiché l'etanolo è una molecola estremamente solubile in acqua, la quantità di etanolo estratta dai vasi sanguigni del cavo orale aumenta con l'aumentare delle particelle acqua (umidità) contenute nell'aria inspirata, e successivamente espirata, dal soggetto sottoposto al test. A valori di umidità eccezionalmente elevati (100%) corrisponde dunque una tendenziale sovra-stima del tasso alcolemico da parte dello strumento.
La Corte di appello ha erroneamente ritenuto irrilevante il dato del tasso di umidità pari al 100%, attestato dal Bollettino dati del Centro Meteorologico Arpav di Portogruaro allegato alla relazione del c.t. C. in data 5 dicembre 2018. Con esso si intendeva dimostrare l'inattendibilità del risultato dell'alcoltest e il non corretto funzionamento dell'apparecchiatura impiegata per l'accertamento, e quindi sconfessare gli esiti degli scontrini sui quali era fondata la sentenza di condanna.
2.4. Violazione degli artt. 192,530 e 533 c.p.p. e vizio di motivazione.
Si deduce che la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza è stata basata sulle sole dichiarazioni rese dal testimone del P.M., per cui si riduceva perciò ad una conclusione meramente congetturale.
Tra due versioni dei fatti ugualmente plausibili, il Giudice non può optare per la tesi preferibile, ma riconoscere dignità giudiziale al dubbio. Per la pronuncia della sentenza di condanna, al giudice sarebbe richiesta la certezza di poter escludere la plausibilità di dette ipotesi alternative e favorevoli al presunto reo. In base alle nozioni di comune esperienza, se la guida dell'imputato fosse stata davvero zizzagante, la Polizia avrebbe dovuto immediatamente fermarlo sulla corsia di emergenza per scongiurare eventuali situazioni di pericolo per la circolazione.
Appare poi ammissibile, secondo la letteratura scientifica, che il c.d. "alito vinoso", seppure sintomo di avvenuta ingestione di bevande alcoliche, non sia in grado di indicarne assolutamente la misura e la quantità e, in particolare, non dica se sia stata superata o meno la soglia fissata dal legislatore in 0,60 mg; e che la c.d. "difficoltà di equilibrio" possa manifestarsi già quando la concentrazione ematica dell'etanolo è di 0,25-0,47/60 g/l.
La presenza di sintomi rivelatori dello stato di ebbrezza, quali occhi lucidi (o altro) costituisce un dato neutro rispetto alla verifica della precisione e dell'esattezza tecnica dei risultati dell'apparecchio. La presenza di occhi lucidi non indica l'esatta misura del tasso alcolemico, il quale va accertato tramite la misurazione di un apparecchio di precisione per il quale è fondamentale, ai fini della sua affidabilità, il tempestivo e corretto espletamento delle verifiche periodiche prescritte per legge.
Ricorrono elementi tali da non consentire di esprimersi favorevolmente - se non in termini di mera possibilità - in ordine all'attendibilità del teste B.. Alla tesi accusatoria, pertanto, va riconosciuta pari dignità di quella attribuita alla tesi difensiva, per cui si impone l'applicazione del canone in dubio pro reo.
I Giudici friulani hanno contraddittoriamente sostenuto che il teste ha visto bere l'imputato e, successivamente, che egli non ricordava il giorno dell'incontro.
2.5. Violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione.
Si rileva che la Corte territoriale si è basata su meri dati sintomatici nonostante l'assenza di una precisa misura del tasso alcolemico, per cui non avrebbe potuto utilizzare i medesimi risultati per definire il trattamento sanzionatorio.
Nella sentenza impugnata si è poi desunta la pericolosità dell'imputato sulla base della mera costatazione degli organi di P.G. e non è stata valutata l'assenza di precedenti specifici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. I primi tre motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi tra loro.
2.1. Preliminarmente, va ricordato che l'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro sono espressamente previste dall'art. 379 reg. esec. C.d.S., commi 6, 7 e 8, approvato con D.P.R. 16 novembre 1992, n. 495.
Come affermato dal consolidato orientamento di questa Corte, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186 C.d.S., comma 2, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, il quale deve dimostrare la sussistenza di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge, non essendo sufficiente dedurre la difettosità dell'apparecchio (Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 282550; Sez. 4, n. 7285 del 09/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032).
Si è altresì precisato che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 25742 del 04/03/2021, Galloni, non massimata; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).
L'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828).
Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 reg. esec. C.d.S., l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non significa, dunque, che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica coi dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato.
Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 reg. esec. C.d.S. cit. sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi - come nel caso che ci occupa - nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologazione e/o revisione possa non essere avvenuta (Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli non massimata).
Tanto premesso in via generale la Corte di appello ha adeguatamente spiegato le ragioni dell'irrilevanza dell'irregolarità dei pregressi controlli sull'etilometro, stante l'esecuzione di una verifica, con esito positivo, solo undici mesi prima dell'utilizzo dell'apparecchio. Il ricorrente non risulta aver dimostrato l'assenza o l'inattualità dei controlli o, quantomeno, la sussistenza di un dubbio di natura tale da rendere necessario l'accertamento tecnico richiesto.
Per la ragione sopra esposta non appare condivisibile l'isolata pronunzia contraria richiamata dal ricorrente, secondo cui spetterebbe al pubblico ministero l'onere di provare il corretto funzionamento dell'etilometro (Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Bertossi, Rv. 277189).
2.2. In ordine ai plurimi rilievi attinenti alla dedotta inesattezza dei dati rilevati dall'etilometro, va premesso che, ai sensi del D.M. Trasporti 22 maggio 1990, n. 196, art. 3 "I singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d'intesa con il Ministero della sanità".
Gli etilometri, prima di essere messi in servizio, sono sottoposti alla cd. visita primitiva, che viene puntualmente registrata con indicazione della data e dell'esito nel libretto metrologico. Per visita o verifica primitiva si intendono quelle verifiche che vanno effettuate prima della immissione in servizio dei singoli etilometri nuovi ed il cui relativo esito va riportato all'interno del libretto metrologico.
Tali visite consistono in una serie di settanta iniezioni di gas di prova, per le quali deve essere verificato il rispetto degli errori massimi tollerati secondo standard individuati dal Ministero dei Trasporti ed indicati nella circolare ministeriale n. 87 del 1991 inerente alle norme e procedure delle verifiche e prove da effettuare prima dell'immissione in uso degli etilometri, D.M. n. 196 del 1991, ex art. 3, comma 2.
Alla visita primitiva seguono poi le cd. visite periodiche da eseguire annualmente e/o dopo ogni intervento di manutenzione -riparazione dell'apparecchio. Gli esiti e la datazione delle visite periodiche sono registrati nel libretto metrologico con conseguente possibilità di immediata verifica visiva della loro esecuzione, della loro regolarità e della loro tempestività rispetto alla data della verifica primitiva.
Le verifiche periodiche sono disciplinate nell'art. 186 C.d.S., comma 4, e D.M. n. 196 del 1990, art. 8 il quale, in particolare, impone il principio di continuità degli interventi di manutenzione e delle verifiche periodiche.
Pertanto, in ipotesi di superamento del termine di manutenzione, quindi di verifica periodica tardiva, e a fortiori in difetto di visita periodica o in caso, addirittura, di assenza sul libretto metrologico della verifica primitiva, l'apparecchio dovrà essere ritirato dall'uso o sottoposto a nuova verifica primitiva (collaudo che in questo caso dovrà essere maggiormente scrupoloso e gravoso), con la conseguenza che, in tutti questi casi, si legittima una valutazione di non affidabilità dello strumento misuratore e, quindi, una conseguente non utilizzabilità dei tassi alcolemici con lo stesso accertati (cd. "alcoltest" e relativi "scontrini").
2.3. In linea generale, va osservato che la violazione delle disposizioni attinenti alla disciplina dell'etilometro non implica automaticamente la conseguenza del malfunzionamento dell'apparecchio adoperato per il controllo alcolemico sulla persona del M..
Al riguardo, la Corte territoriale ha fornito una motivazione razionale, esente da aporie e da incongruenze logiche, del tutto idonea ad esplicitare le ragioni poste a fondamento della decisione e perciò immeritevole di censura, avendo risposto a tutte le questioni inerenti all'inosservanza delle regole formali previste in tema di omologazione e revisione dell'etilometro.
Nella sentenza impugnata si è dato atto che dal libretto metrologico prodotto in giudizio era emersa la prova della sottoposizione dell'etilometro a verifica, con esito positivo, meno di un anno prima dell'accertamento del reato.
La deduzione difensiva secondo cui, stante la c.d. taratura obbligatoria annuale degli etilometri, il regolare funzionamento del misuratore potrebbe essere sempre messo in discussione sul mero rilievo formale della mancata esecuzione delle verifiche con esatta cadenza annuale, risulta estranea ad ogni previsione normativa ed alle elementari regole logiche, in quanto l'attestazione dell'avvenuta taratura dell'apparecchio è sufficiente per dimostrare il suo regolare funzionamento alla data dello svolgimento dell'accertamento sul quale è fondata l'ipotesi accusatoria (Sez. 4, n. 24424 dell'08/06/2021, Enas, non massimata).
L'omessa regolare esecuzione di alcuni controlli "intermedi" non implica inequivocabilmente l'alterazione del risultato positivo dei controlli successivi, ma semmai deve essere supportata da ulteriori elementi significativi per assurgere al ruolo di prova idonea a contestare il quadro accusatorio.
Per le medesime ragioni sopra esposte la dedotta (e peraltro non provata) circostanza della presenza in atti di un mero certificato - e non di un decreto - di omologazione non comporta di per sé il malfunzionamento dell'etilometro in questione.
Analogo discorso va formulato in relazione alle presunte irregolarità formali della dichiarazione di conformità allegato al libretto etilometrico, le quali non possono da sole essere ritenute idonee ad inficiare la validità dell'accertamento.
Quanto al tema della visita primitiva, la Corte di appello ha evidenziato che tale iniziale controllo era stato regolarmente svolto con esito positivo.
Il ricorrente sostiene la tesi dell'insufficienza della visita primitiva, ma non spiega esattamente in cosa sia consistita la carenza riscontrata in tale forma di controllo. Ne' chiarisce le ragioni per le quali l'esito positivo dell'ultima verifica non avrebbe reso irrilevante l'irregolarità della visita primitiva.
Quanto al problema prospettato in ordine al dedotto mancato accreditamento presso la ACCREDIA dello CSRPAD, ente preposto alle verifiche e ai controlli, deve rilevarsi che la circolare n. 87 del 6 giugno 1991 del Ministro dei trasporti, adottata d'intesa con quello della Sanità, prevede che possano effettuare le prove, primitive e periodiche, non solo il C.S.R.P.A.D. (Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi) di Roma, unico soggetto indicato dall'art. 379 reg. att. C.d.S. e dal D.M. n. 196 del 1990, art. 3, ma anche i C.P.A. (Centri prova autoveicoli) della Motorizzazione civile (Sez. 4, n. 30793 del 15/02/2022, Bertello, non massimata).
La Corte triestina, con motivazione lineare e coerente, ha poi osservato che lo scarto significativo dei valori di g/l tra il primo ed il secondo esame non era indicativo di per sé di un cattivo funzionamento, in quanto le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione.
La Corte distrettuale, peraltro, ha considerato irrilevante, in assenza di precise deduzioni tecnico-scientifiche, la possibilità di un tasso di umidità leggermente superiore a quello di taratura della macchina.
Dinanzi a tale risposta sintetica ma esauriente, i limiti del sindacato di legittimità non consentono di approfondire la doglianza. In tema di prova scientifica, infatti, la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, che include la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto; ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente argomentato (Sez. 1, n. 58465 del 10/10/2018, T., Fv. 276151).
Va osservato in proposito che nessuna norma pone limitazioni all'utilizzo dell'etilometro per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica in correlazione con le condizioni atmosferiche; peraltro, le lievi imprecisioni nella misurazione in conseguenza di condizioni di umidità superiori ad una certa percentuale non escluderebbero la responsabilità dell'imputato a fronte di un responso che supera ampiamente il tasso di rilevanza penale e quello di soglia minima previsto dall'art. 186 C.d.S., lett. b), (Sez. 4, n. 7011 del 22/11/2022, dep. 2023, Catania, non massimata).
Il ricorrente, d'altronde, non fornisce elementi specifici di natura scientifica per contestare gli esiti della prova e non prospetta circostanze di fatto, che, unitamente al tasso di umidità, avrebbero potuto effettivamente inficiare le analisi svolte, quali, ad esempio, il posizionamento dell'apparecchio all'esterno dell'autovettura o la mancata protezione da agenti atmosferici (vedi, sul punto, Sez. 4, n. 3892 del 06/11/2019, dep. 2020, Genovese, non massimata).
3. Col quarto motivo di ricorso si deduce l'inattendibilità del teste di P.G. sentito in qualità di testimone e la mancata valutazione della testimonianza a discarico.
Occorre premettere che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. 1, 11/07/2013 n. 40294, Kozikopoulos, non massimata; Sez. U, 28/05/2003 n. 25080, Pellegrino, Rv. 224611).
Il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio.
Con motivazione immune da vizi logici e giuridici, i giudici di merito hanno ritenuto attendibile il teste di P.G. ed hanno escluso il rilievo delle prove a discarico.
L'affermazione di responsabilità si è basata su una valutazione complessiva del compendio probatorio e, principalmente, sui seguenti elementi:
a) l'analitica ricostruzione dei fatti fornita dal teste B.S., assistente capo della Polizia Stradale, secondo cui, durante l'espletamento del servizio, la sala operativa lo aveva informato delle segnalazioni pervenute da numerosi utenti circa la marcia pericolosa di un'autovettura Audi grigia;
b) la diretta osservazione di tale teste di P.G., che dichiarava di avere visto transitare tale veicolo con un andamento incerto, comprensivo di rallentamenti e di accelerazioni, nonché sbandare, impegnando prima la propria corsia di marcia e poi quelle di sorpasso e di emergenza e che ricordava di avere intimato l'alt con la paletta e di avere guidato l'auto verso il casello dove si erano fermati ed aveva intimato al conducente di scendere;
c) l'accurata descrizione dello stato fisico-psichico del M. fornita dal teste, che ne descriveva le difficoltà di equilibrio (tanto da obbligarlo ad appoggiarsi spesso alla macchina sia sul fianco, sia con la mano, sul cofano), l'impaccio nei movimenti all'atto di prendere i documenti e l'alito vinoso; impressioni poi confermate dall'esito positivo della prova del precursore e dei risultati dell'etilometro di 1,63 g/l e di 1,33 g/l;
d) l'irrilevanza delle dichiarazioni del teste di difesa C.P., che comunque confermava di aver visto il M. mentre beveva un paio di bicchieri di vino, ma non era in grado di riferire alcunché sul precedente comportamento dell'imputato, che poteva avere assunto bevande alcoliche anche in precedenza;
e) la mancanza di precisione nei ricordi del teste C., in quanto non in grado di ricordare il giorno, con cui si era incontrato con l'imputato e di rammentare di aver appreso del controllo di P.G. subito dal M..
Le dichiarazioni del teste di P.G., pertanto, sono state correttamente ritenute connotate dall'assenza di intrinseche contraddizioni, dotate di estrema specificità e non smentite dalle ulteriori acquisizioni processuali. Il ricorrente si confronta solo parzialmente con tali indicazioni, incentrando la propria difesa su una presunta e non dimostrata equivalenza tra le prove fornite dalle parti con presunta conseguente necessità di applicare il canone interpretativo in dubio pro reo.
Ne' emergono profili di illogicità o di contraddittorietà della motivazione nei rilievi formulati nella sentenza gravata sulle dichiarazioni del teste C..
4. In ordine al quinto motivo di ricorso, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).
La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata con riferimento all'elevato tasso alcolemico riscontrato (in una delle misurazioni superiore all'1,5 g/l), al comportamento pericoloso dell'imputato, segnalato da altri utenti della strada e constatato dalla polizia intervenuta; si è poi logicamente escluso il rilievo del mancato verificarsi di un incidente stradale, che avrebbe in caso integrato gli estremi di un'aggravante e dell'assenza di precedenti specifici (aspetto già valutato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).
Il giudice, d'altronde, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
Il ricorrente si limita a fornire una propria opposta considerazione dei medesimi dati processuali che la Corte distrettuale, con motivazione ampia ed articolata, ha valutato negativamente.
5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2023