RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Perugia con sentenza del 13 maggio 2022, decidendo in sede di rinvio per annullamento della precedente sentenza (sentenza della Cassazione n. 25767/2021, 4 sez.) in riforma della decisione del Tribunale di Macerata del 16 aprile 2019 rideterminava la pena nei confronti di F.M. in anni 9 di reclusione relativamente al reato di cui all'art. 61 c.p., n. 3, art. 589 bis c.p., comma 2, comma 5, n. 2, commi 6 e 8, art. 590 bis c.p. (esclusa l'aggravante della guida con patente scaduta, come da annullamento senza rinvio della Corte di Cassazione).
2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Violazione di legge (artt. 178 e 179 c.p.p.) per omessa traduzione dell'imputato detenuto all'udienza.
L'imputato era detenuto presso il carcere di (Omissis), e non è stato tradotto in udienza nonostante una richiesta tempestiva alla matricola del carcere. La Corte di appello ha negato persino un collegamento in videoconferenza. L'omessa traduzione del detenuto comporta la nullità della sentenza qualora emerga la comunicazione della volontà dell'imputato di essere presente all'udienza, manifestata in qualsiasi modo (Cass. S.U. 2010/35399). L'imputato non ha manifestato nessuna volontà di rinuncia della sua partecipazione all'udienza camerale del giorno 13 maggio del 2022.
2. 2. Mancata assunzione di una prova decisiva (cartella clinica dell'imputato); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La Corte di Cassazione ha annullato la precedente sentenza con rinvio per nuovo giudizio per l'accertamento dell'effettuazione o no dell'adempimento, da parte della polizia giudiziaria, dell'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore, per il prelievo ematico, o per l'utilizzazione di (eventuale) precedente prelievo per uso curativo, per l'accertamento del tasso alcolico e/o di uso di droghe (art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p.).
La Corte di appello ha sentito l'operante di polizia giudiziaria che riferiva di aver dato l'avviso all'indagato come verbalizzato, ma il verbale non veniva sottoscritto dall'indagato per l'impedimento alla mano in esito all'incidente (come anche riportato nel verbale). Per eliminare ogni dubbio sulla sussistenza o no di un effettivo impedimento alla sottoscrizione (che avrebbe potuto effettuarsi anche con un segno della mano sinistra) la difesa aveva richiesto l'acquisizione della cartella clinica. Comunque, la rinnovazione avrebbe dovuto essere effettuata nel contraddittorio, invece la Corte di appello ha deciso di sentire il teste di P.G. d'ufficio.
2. 3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con travisamento della prova.
La Corte di appello ha fondato il proprio convincimento su una prova inesistente, ovvero la pretesa inutilizzabilità della mano destra da parte del ricorrente per apporre la firma sul verbale; circostanza non emergente dagli atti del processo. La motivazione della decisione risulta manifestamente illogica in quanto non spiega perché la polizia giudiziaria non abbia atteso la fine della cura, per permettere la sottoscrizione del verbale; inoltre, non risulta con certezza l'impedimento alla sottoscrizione.
Ha chiesto pertanto la riforma della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi.
Sulla mancata traduzione dell'imputato detenuto, all'udienza di discussione davanti alla Corte di appello, il ricorso risulta generico, non prova di aver sottoposto la richiesta dell'imputato al giudice.
Infatti, "In tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da COVID-19, l'omessa traduzione dell'imputato detenuto, che abbia richiesto di comparire all'udienza per il tramite del difensore, determina una nullità assoluta ed insanabile del giudizio e della relativa sentenza" (Sez. 3 -, Sentenza n. 3958 del 12/11/2021 Ud. (dep. 04/02/2022) Rv. 282888 - 01).
Nel caso in giudizio non risulta nessuna richiesta dei difensori e neanche dell'imputato (vedi Sez. 6 -, Sentenza n. 15139 del 11/11/2021 Ud. (dep. 19/04/2022) Rv. 283143 - 0).
4. Manifestamente infondati i due motivi di ricorso relativi alla firma del verbale della Polizia giudiziaria. Nel verbale risulta il consenso dell'imputato delle ore 3,40, pur non sottoscritto; inoltre risulta, sempre nel verbale, dell'avviso all'imputato delle sue facoltà di farsi assistere da un difensore. Nel ricorso in cassazione non si contesta tale contenuto del verbale, ma si prospetta una sua invalidità per mancanza della sottoscrizione in relazione all'impedimento (alla mano) o no dell'imputato.
Tale questione è manifestamente infondata in quanto "In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, è sufficiente che ciò risulti nel verbale, senza che sia necessaria la sottoscrizione dello stesso da parte dell'interessato, poiché l'avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è necessaria solo qualora essa abbia reso una dichiarazione, tra cui quella di nomina di difensore di fiducia" (Sez. 4 -, Sentenza n. 5011 del 04/12/2018 Ud. (dep. 01/02/2019) Rv. 274978 - 01).
Non decisiva, pertanto, la prova richiesta (solo esplorativa) della acquisizione della cartella clinica.
Inoltre, per mera completezza, deve osservarsi che l'eventuale nullità della mancanza dell'avviso sarebbe a regime intermedio, sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato: "In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell'art. 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 c.p.p., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato" (Sez. 4 -, Sentenza n. 40550 del 03/11/2021 Ud. (dep. 10/11/2021) Rv. 282062 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p., oltre alla condanna alle spese del grado sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile C.S. che liquida in complessivi Euro 3.700, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2023