RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.M., in relazione al reato di guida in stato di alterazione per l'assunzione di sostante stupefacenti, perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione. Rideterminava pertanto la pena nei suoi confronti, in relazione al reato di omicidio colposo aggravato dalla condizione di alterazione, in mesi dieci giorni venti di reclusione, confermando la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
2. Con una prima articolazione il ricorrente deduce violazione di legge laddove, ai sensi del disposto di cui all'art. 170 c.p., comma 3, una volta dichiarata la estinzione del reato connesso, che rilevava altresì quale circostanza aggravante del reato di omicidio colposo, il giudice di appello non avrebbe dovuto tenere conto dell'aggravamento della pena che tale circostanza avrebbe comportato.
Con una ulteriore articolazione si duole per la mancata revoca della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida? a fronte di estinzione del reato di cui all'art. 187 C.d.S..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II primo motivo di ricorso è infondato atteso che nella specie non viene in considerazione il rapporto di connessione tra due reati, di cui uno (art. 187 C.d.S.), sarebbe presupposto dell'altro reato; invero la guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti costituisce, ai sensi dell'art. 589 c.p., comma 4, nel testo anteriore alla novella che ha introdotto il reato di omicidio stradale (L. 23 marzo 2016, n. 41, art. 1, comma 1 e 2), circostanza aggravante nell'ambito di un reato complesso, atteso che la guida in condizione di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti integra, di per sé, l'autonoma fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 187 C.d.S.
Deve pertanto trovare applicazione l'art. 170 c.p., comma 2, che esclude che l'estinzione del reato autonomo, che costituisce circostanza aggravante del reato complesso, si estenda anche al reato complesso.
2. La seconda doglianza appare cogliere nel segno. Invero la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del M., veniva giustificata dal disposto di cui all'art. 187 comma 1 bis C.d.S., atteso che il reato di omicidio colposo, seppure aggravato dalla inosservanza della disciplina sulla circolazione stradale e dalla condizione di alterazione, all'epoca del fatto e prima della modifica della disciplina di cui all'art. 222 C.d.S., (con L. 23 marzo 2016, n. 41 che ha introdotto la fattispecie incriminatrice di omicidio stradale), non prevedeva tale sanzione amministrativa accessoria.
2.1 Orbene per pacifica giurisprudenza del giudice di legittimità , una volta dichiarata la estinzione per prescrizione della ipotesi contravvenzionale cui viene agganciata la adozione della sanzione amministrativa accessoria relativa al titolo abilitativo alla guida, la competenza a disporre la misura amministrativa non è più l'autorità giudiziaria, bensì appartiene al prefetto in applicazione del principio desumibile dall'art. 224 C.d.S., comma 3, (sez.4, n. 43003 del 17/09/2015, Piredda, Rv.264752; sez.4, n. 39878 del 20/01/2012, Albanesi, Rv. 254958; n. 5049 del 11/11/2010, Beretta, Rv.249518).
2.2 La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con trasmissione degli atti al Prefetto di Bari per i provvedimenti di competenza. Il ricorso va rigettato per il resto rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Bari per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 224 C.d.S. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 Febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2023