RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 13 ottobre 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, ex art. 442 cod. proc. pen. con cui Pa.Ma. era stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c), 2 bis e 187, comma lei bis, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commessi in F il (Omissis)) alla pena ritenuta di giustizia.
Nelle sentenze di merito i fatti sono stati ricostruiti nel modo di seguito indicato. In data 12 gennaio 2020, l'imputato procedendo ad alta velocità a bordo dell'autovettura Mercedes, aveva provocato un incidente stradale per poi darsi alla fuga. Fermato dalle forze dell'ordine, era stato trovato sanguinante ed in stato confusionale e, tramite autoambulanza, era stato trasportato presso l'Ospedale San Pio di Benevento ove gli erano stati diagnosticati un trauma cranico commotivo e policontusioni, con prognosi dì durata della malattia di giorni sette; su richiesta dei militari operanti era stato sottoposto ad esami alcolimetrici e tossicologici, da cui erano emersi un tasso alcolemico pari a 1,85 g/l e positività all'assunzione di cocaina e cannabinoidi. Peraltro, già al momento del controllo, secondo quanto riportato nelle sentenze di merito, gli operanti avevano riscontrato un forte alito vinoso e alterazione psicofisica.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello, l'imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di Appello rigettato l'eccezione difensiva di inutilizzabilità a fini probatori delle risultanze del prelievo ematico effettuato sulla persona dell'imputato. Il difensore osserva che il giudice non può utilizzare gli esiti del prelievo ematico assunto in ospedale su espressa richiesta di carabinieri senza il preventivo avviso rivolto all'imputato della facoltà di farsi assistere dal difensore e senza richiedergli il preventivo consenso. La giurisprudenza ha chiarito che nel caso in cui il personale sanitario agisca come longa manus dei carabinieri sono obbligatorie tutte le garanzie difensive sottese all'avviso di cui all'articolo 114 disp. att. cod. proc. pen. Il prelievo del sangue servì ad accertamenti che riguardavano l'alcolemia e l'uso di sostanze ed era stato effettuato in violazione di legge, senza avvisi e senza alcuna formalità, su richiesta della polizia giudiziaria e solo per evadere a tale richiesta. L'accertamento presso la struttura sanitaria prevede sempre un sub procedimento amministrativo nell'ambito del quale si colloca il consenso informato, senza il quale non si può procedere ulteriormente agli accertamenti previsti dall'articolo 186, comma 5, CdS.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la inosservanza della legge penale in relazione alla ritenuta utilizzabilità degli esiti nell'esame del sangue nonostante l'accertamento sia stato effettuato in violazione di un divieto probatorio. I sanitari del nosocomio San Pio di Benevento effettuarono il prelievo di sangue sulla persona di Pa. senza adempiere ad una pregiudiziale incombenza obbligatoria: prima di effettuare il prelievo ematico, siccome non dovuto ad esigenze diagnostiche, ma finalizzato a compiere accertamenti urgenti sulla persona richiesti dai carabinieri, avrebbero dovuto richiedere il preventivo consenso informato all'interessato. Di tale avvertimene per il quale è prevista prova scritta, manca traccia, in quanto il modulo di consenso informato, allegato dai carabinieri alla richiesta formale di prelievo di sangue, era stato restituito in bianco. I sanitari violarono il principio di tutela della privatezza, procedendo ad un esame invasivo, quale è il prelievo di sangue per scopi estranei alle esigenze cliniche, senza chiedere alcun consenso. D'altronde la giurisprudenza ha già affermato che il prelievo effettuato al di fuori di esigenze cliniche necessita del preventivo consenso documentale dell'imputato. La prova doveva, pertanto, ritenersi inutilizzabile, in quanto derivante da un divieto probatorio, essendo state formate o acquisite in violazione - o con modalità lesive - dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione e perciò assoluti ed irrinunciabili.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 187 CdS. Il difensore osserva che, anche a volere ritenere utilizzabile la prova basata su indebite analisi del sangue, tale risultato non proverebbe che egli si fosse messo alla guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti. L'analisi chimica non costituisce da sola elemento idoneo ai fini della prova del reato di cui all'art. 187, in quanto tracce di sostanze permangono molte ore dopo l'assunzione quando l'effetto è cessato.
Non poteva dunque dirsi né che Pa. avesse guidato in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, né che a causa dell'assunzione degli stupefacenti avesse causato l'incidente.
2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla affermazione della responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 187 CdS. Il difensore osserva che le analisi sulla droga avevano dato esito negativo, in quanto non erano state confermate mediante l'utilizzo di metodiche cromotografiche.
3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Francesca Costantini, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato quanto al terzo motivo, con assorbimento del quarto motivo, relativo all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 187 co. 1 e 1 bis C.D.S., mentre deve essere rigettato nel resto.
2.Il primo motivo e il secondo motivo, attinenti alla utilizzabilità degli esiti degli esami da cui era risultata l'assunzione di alcol (e di sostanze stupefacenti) sono manifestamente infondati.
Il ricorrente osserva, in primo luogo, che il prelievo ematico non era stato preceduto dall'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Al riguardo si osserva che, in linea di principio, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020,Zanni,Rv. 278676;Sez. 4 , n. 40807 del 04/07/ 2019, Pignataro, Rv. 277621; Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019, Ellera, Rv. Rv. 275281).
Tuttavia, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023) che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 438, comma 6 - bis, cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato (Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rossi, Rv. 282245).
Né può sostenersi che nel caso di specie la prova sia stata assunta in violazione di un divieto probatorio, in quanto in assenza di consenso, e come tale affetta da inutilizzabilità rilevabile anche in sede di rito abbreviato. Occorre, a tale fine, ribadire che, secondo orientamento ormai consolidatosi, in tema di guida in stato di ebbrezza la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria, a fini dell'accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186, comma 5, CdS, in attuazione della riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni strumentali a detto accertamento (Sez. 4 n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047; Sez. 4, n. 43217 del 8/10/2019 Monti, Rv. 277946).
3. Il terzo motivo, come detto, è fondato e rende superfluo l'esame del quarto motivo. Ai fini della configurabilità della contravvenzione della guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. La prova della condotta illecita non può desumersi esclusivamente da indici sintomatici esterni. Tali indici sono sufficienti per giustificare la sottoposizione agli accertamenti medico - legali, ma non per l'attestazione dello stato di alterazione, che deve essere accertato nei modi previsti dal comma secondo dell'art. 187 C.d.S., attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici (Sez. 4, n. 39160 del 15/05/2013, Braccini, Rv. 256830; Sez. 4 n. 15078 del 17/01/2020, Gentilini, Rv. 279140). Lo stato di alterazione, dunque, deve essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici, in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto (sez.4, n. 43486 del 13/06/2017, Giannetto, Rv. 270929).
Ciò premesso, nel caso di specie gli esami effettuati presso la struttura sanitaria avevano consentito di accertare la positività di Pa. alla cocaina e ai cannabinoidi. La Corte, nel replicare al motivo con cui il ricorrente lamentava che non fossero stati evidenziati elementi sintomatici della alterazione, ha fatto riferimento esclusivamente al risultato degli esami ematologici e alla circostanza per cui Pa. fosse stato coinvolto in un incidente; nel corpo della motivazione, i giudici, riepilogando le risultanze istruttorie, hanno dato atto che gli agenti, al momento dell'intervento, subito dopo l'incidente, avevano trovato Pa. in stato di alterazione.
Come osservato dal ricorrente, difetta, nel caso in esame, la prova che Pa. abbia effettivamente guidato in stato di alterazione psico - fisica, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Il richiamo alla deposizione degli agenti intervenuti, che avevano rilevato "forte alito vinoso e alterazione psicofisica" e il richiamo all'incidente non appaiono sufficienti, non essendo punibile la guida dopo l'uso di sostanze stupefacenti, laddove l'uso non sia accompagnato da stato di alterazione, di cui occorre dare prova attraverso l'indicazione di specifica sintomatologia. Da un lato, invero, l'affermazione per cui l'imputato era stato visto in stato di alterazione è tautologica, posto che non dà conto di quali siano stati i segni esteriori da cui sia stato desunto detto stato: si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alle pupille dilatate, allo stato di ansia ed irrequietezza, al difetto di attenzione, ai ripetuti conati di vomito, ovvero anche alla concomitante detenzione di involucri di sostanze stupefacenti. Dall'altro neppure il riferimento all'incidente è dirimente, in quanto il sinistro poteva essere stato determinato in via esclusiva dall'acclarato stato di ebbrezza alcolica.
4. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui all'art. 187, comma lei bis, CdS. Tale annullamento comporta il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non avendo i giudici quantificato in maniera distinta la pena per i singoli reati contestati. Il ricorso deve invece essere rigettato nel resto, con conseguente declaratoria di irrevocabilità della sentenza, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. in ordine alla affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2 bis, C.D.S.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 187 co. 1 e 1 bis C.D.S., perché il fatto non sussiste e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2 bis C.D.S.
Così deciso in Roma il 4 giugno 2024.
Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2024.