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Guida in stato di ebbrezza: validità dell'alcoltest e onere della prova contraria per la difesa"

Guida in stato di ebbrezza

Cassazione penale sez. IV, 03/04/2024, n.21040

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza (stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura) con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nu.Ma. ricorre avverso la sentenza in epigrafe denunciando con il primo motivo violazione di legge e con il quarto motivo vizio motivazionale in punto di affermata responsabilità per il reato di cui all'art. 186 co. 2, lett. c), 2bis, 2-sexies e 2-septies cod. strada al di là di ogni ragionevole dubbio stante l'inidoneità dell'etilometro utilizzato, i margini di errore dello stesso e il fatto che l'esame strumentale non può costituire una prova legale; con un secondo motivo violazione di legge in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui al DM 196/90 l'esistenza di errori massimi tollerabili nel tipo di apparecchio utilizzato e con un terzo motivo violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. essendo stata irrogata una pena "severissima ... prossima al massimo edittale che non ha correttamente applicato i parametri di legge alla luce dell'incensuratezza dell'imputato e della condotta complessiva dello stesso, inidonea a provocare rischi per l'incolumità di alcuno". Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati, peraltro del tutto generici, siano inammissibili. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto sostanzialmente volto a sollecitare una diversa lettura degli elementi di prova, univocamente apprezzati da entrambi i giudici del merito e, comunque, poiché meramente reiterativo di censure sollevate in grado d'appello e da quei giudici disattese con motivazione immune da vizi logici e giuridici, con la quale il ricorrente non si confronta specificamente. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto sufficientemente provata la responsabilità dell'imputato non soltanto in base agli esiti degli accertamenti strumentali (quindi il superamento del valore della soglia di 1,50 g/l, essendo stati riscontrati 2,09 g/l alla prima prova e 2,32 alla seconda), bensì anche per via della convergenza indiziaria emersa in sede istruttoria, tra cui le manifestazioni esteriori, tipiche dello stato di alterazione da alcool, da parte dell'imputato al momento del fatto. Ormai da tempo, e ben prima del proposto ricorso, questa Corte di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, Zannoni, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4 n. 517 dell'11/2/2021, Guiducci, non mass.; oltre che la recentissima Sez. 4 Sez. 4 n. 33371 del 8/6/2023, Kanaychev non mass. e Sez. 4 n. del 23/1/2024, Skrzyszewski, non mass.,) hanno fugato ogni dubbio sul fatto che, per quanto riguarda l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 e ciò differenzia la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015. Pertanto, dovendo ritenersi che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzate, per l'alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato adempiuto. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile per le medesime considerazioni svolte con riferimento al primo motivo. La Corte territoriale, con argomentazione congrua ed esaustiva, ha rigettato l'analoga doglianza in ordine ai termini di tolleranza proposta in sede di appello. Peraltro, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza (stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura) con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 31843/2023, Rv. 285065 - 01; Sez. 4, n. 46841/2021, Rv. 282659 - 01). 2.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La pena irrogata dal giudice di primo grado (e confermata in appello) non è, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, "prossima al massimo edittale". Invero, il trattamento sanzionatorio nel caso di specie irrogato (un anno e due mesi) rientra nella media edittale prevista dall'art. 186, comma 2, cod. strada aggravato dalla circostanza di cui al co. 2-bis (che, nella specie, prevede il raddoppio delle sanzioni previste dal co. 2). L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor pi se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). È stato altresì sottolineato, ancora di recente, che. in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949). 2.4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto generico e meramente reiterativo. A fronte di un iter giustificativo privo di irrimediabili fratture logiche e sempre contenuto nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento e compatibile con il senso comune, il ricorso proposto persiste nell'articolare censure che, nel complesso, ripropongono rilievi già adeguatamente confutati in sede di merito oppure si risolvono nel proporre una rilettura in fatto delle evidenze probatorie che, come noto, non è consentita in sede di legittimità. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila Euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024. Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2024.
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