RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/10/2022, la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza del 21/12/2017 del Tribunale di Catania, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di T.R. alla pena di tre mesi di reclusione per il reato di invasione di un terreno appartenente al demanio stradale del Comune di Catania (artt. 633 e 639-bis c.p.), fatto commesso mediante la realizzazione di un muro di recinzione a chiusura dello stesso terreno.
Il Tribunale di Catania concedeva all'imputato la sospensione condizionale della pena, subordinando tale beneficio all'adempimento dell'obbligo della restituzione del terreno arbitrariamente occupato mediante il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Avverso l'indicata sentenza del 20/10/2022 della Corte d'appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, T.R., affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violazione dell'art. 131-bis c.p., per avere la Corte d'appello di Catania erroneamente negato l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione della natura permanente del reato e nonostante la particolare tenuità dell'offesa, atteso che l'invasione aveva avuto a oggetto "una striscia di terreno di modesta estensione e inutilizzabile per altri fini".
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l'erronea applicazione dell'art. "165-bis" c.p. (recte: art. 165 c.p.), per avere la Corte d'appello di Catania erroneamente rigettato il proprio motivo di appello con il quale era stata chiesta l'esclusione della menzionata condizione cui era stata subordinata la sospensione condizionale della pena, in quanto, posto che l'art. 165 c.p. "non prevede (...) un automatismo fra concessione della sospensione ed eliminazione delle conseguenze dannose del reato", lo stesso articolo concederebbe al giudice la facoltà di subordinare la sospensione condizionale della pena "in casi particolari, ma non per rafforzare o implementare nel caso di specie le richieste di rilascio avanzate dal Comune di Catania".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01).
Nel caso in esame, la Corte d'appello di Catania ha ritenuto che il fatto attribuito al T. non si potesse considerare di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., "avuto riguardo al considerevole arco di tempo durante il quale si è protratta l'occupazione ed il reiterato inadempimento del T. della intimazione di rilascio più volte intimatagli dal Comune di Catania".
Contrariamente a quanto reputato dal ricorrente, tale motivazione appare corretta.
Secondo l'orientamento nettamente maggioritario della Corte di cassazione, il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 c.p., ha natura permanente quando l'occupazione si protragga nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento che spetta al titolare del bene (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929-01; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019-01; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01; Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018, dep. 2019, Maniscalco, Rv. 274902-01; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458-01); permanenza che cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di condanna di primo grado (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, cit.; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, cit.).
Si deve allora ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di reati permanenti, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, cit., relativa proprio a una fattispecie di invasione di terreni demaniali; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589-01; Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, Rv. 26543501).
Pertanto, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la mancata cessazione della permanenza dell'occupazione arbitraria costituisce una situazione che è tale da escludere che il fatto dell'occupazione possa essere ritenuto non punibile per particolare tenuità.
La motivazione della Corte d'appello di Catania appare in ogni caso corretta in quanto il lungo arco di tempo di protrazione dell'occupazione arbitraria del terreno - che, per di più, come era stato sottolineato dal Tribunale di Catania, in quanto appartenente al demanio stradale, era destinato a fini pubblici di circolazione - e il reiterato inadempimento dell'imputato alle intimazioni di rilascio dell'immobile che gli erano state indirizzate dal Comune di Catania costituiscono elementi che del tutto logicamente sono stati ritenuti tali da escludere la particolare tenuità dell'offesa, in relazione, quanto al primo elemento, alla non esiguità del danno e, quanto al secondo elemento, al grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta, in quanto espressiva, come era stato sottolineato dal Tribunale di Catania, della protervia del comportamento delittuoso dell'imputato.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di cassazione ha infatti ripetutamente ribadito - affermando un principio che il Collegio, condividendolo, intende confermare - che, in tema di invasione di terreni, la subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio del terreno in favore della pubblica amministrazione è provvedimento legittimo e conforme al dettato dell'art. 165 c.p., perché la restituzione della res assolve alla funzione di impedire la prosecuzione della situazione dannosa posta in essere dall'imputato, accertata in modo definitivo con la sentenza di condanna. Dovendosi altresì aggiungere che l'occupazione abusiva del demanio impedisce l'uso dell'area da parte della collettività o l'utilizzazione secondo le finalità che la pubblica amministrazione intende conseguire (Sez. 2, n. 5070 del 31/01/2006, Faella, Rv. 233233-01; Sez. 3, n. 7933 del 02/06/1998, Miuccio, Rv. 211681-01). Con l'ovvio corollario che - come è stato logicamente ritenuto dai giudici di merito - in tanto era possibile conseguire la restituzione, anche sotto il profilo funzionale, dell'area che era stata occupata mediante la realizzazione di un muro di recinzione a chiusura della stessa in quanto si fosse provveduto al ripristino dello stato dei luoghi preesistente alla commissione del reato.
3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Catania, che vengono liquidate in complessivi Euro tremila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro tremila, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 31 agosto 2023.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2023