RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Crotone in data 31 marzo 2022 con la quale Ci.An. è stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 186 co. 7 e 187 co. 8 D.Lgs. n. 285-92 per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento relativo allo stato di ebbrezza alcoolica e all'uso di sostanze stupefacenti.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Ci.An. tramite il proprio difensore, munito di apposita procura, articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce la mancanza di prova in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato. La Corte territoriale, secondo la difesa, avrebbe fondato la decisione sulle deposizioni dei testi indicati dell'ufficio di Procura i quali hanno riferito che il ricorrente avrebbe opposto un netto rifiuto alla' richiesta di sottoporsi ad esami ematologici presso l'ospedale di Crotone. L'assunto sarebbe stato smentito dall'imputato il quale si sarebbe limitato a rappresentare agli agenti che non vi era necessità di recarsi in ospedale poiché sarebbe stato sufficiente effettuare solo l'alcoltest. Assume la difesa che la necessità di sottoporre l'imputato ad esami invasivi non sarebbe stata allo stesso adeguatamente rappresentata, che lo stesso non sarebbe stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore e, richiamando giurisprudenza di questa Corte, che il rifiuto è penalmente rilevante solo quando si colloca nell'ambito di un incidente stradale e l'imputato è sottoposto a cure sanitarie.
2.2. Con il secondo motivo la difesa lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza oltre che il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., negato sul presupposto dell'atteggiamento poco collaborativo tenuto dal ricorrente, dei precedenti specifici nonché della gravità dell'offesa, nonostante la non ricorrenza della abitualità del reato.
2.3 Con il terzo motivo si deducono vizi motivazionali tanto per ciò che concerne il ragionamento logico-giuridico che ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato quanto quello che ha condotto al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. nonché al trattamento sanzionatorio irrogato.
3. Il difensore ha depositato note illustrative relativarnente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina Passafiume, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La doglianza formulata con il primo motivo di ricorso, ultima parte, è fondata ed assorbente.
2. L'art. 186, comma 5, C.d.S. prevede la possibilità di procedere all'accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie espressamente indicate esclusivamente "per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche".
Ne consegue che la possibilità di procedere, su richiesta degli appartenenti alle Forze dell'ordine, ad accertamento del tasso alcolemico in contesto sanitario è subordinata alla ricorrenza di due condizioni: che si tratti di soggetti coinvolti in incidenti stradale e che siano bisognevoli di cure mediche (Sez. 4, n. 21885 del 06-04-2017, Danelli, Rv. 270004).
Si tratta di condizioni tassative che, come risulta dal tenore letterale della norma, devono ricorrere congiuntamente.
3. Nel caso in esame l'imputato, che si trovava alla guida di un'autovettura, in occasione di un controllo su strada, veniva sottoposto, a cura dei militari dell'Arma, ad accertamenti preliminari in quanto presentava "alito vinoso, difficoltà di espressione e di equilibrio".
Avuto riguardo all'esito positivo dato dall'impiego del precursore, gli operanti Âche non disponevano degli appositi strumenti di rilevazione -invitavano Ci.An. a farsi scortare presso una struttura sanitaria di Crotone per ivi essere sottoposto ad accertamenti. A tale invito l'imputato opponeva un rifiuto.
4. Questa Corte di legittimità ha costantemente ribadito, nel giudicare fattispecie sovrapponibili a quella che ci occupa, che non integra il reato di cui all'art. 186, co. 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite "screening" e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali (Sez. 4, n. 10146 del 15-12-2020 dep. 17-12-2021, Mingarelli, Rv. 280953; conf. Sez. 4, n. 46148 del 15-10-2021, Novelli, Rv. 282302).
4.1. Per contro è pacifico che la possibilità di procedere su richiesta delle forze dell'ordine operanti, all'accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario, è subordinata dalla legge all'esistenza di due presupposti ben precisi, essendo rigorosamente circoscritta al caso di soggetti coinvolti in incidenti stradali e abbisognevoli di cure mediche.
Le due condizioni, come si evince in maniera inequivoca dal tenore della norma, sono tassative e devono ricorrere congiuntamente.
4.2. Nel caso in esame ricorreva la prima delle due condizioni (si era verificato un incidente stradale) ma non anche la seconda, ossia che l'imputato avesse necessità di sottoporsi a cure mediche.
Ne deriva che la richiesta rivolta agli operanti al Ci.An. era illegittima ed il rifiuto da costui opposto, penalmente irrilevante.
5. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari finalizzati a rilevare un eventuale stato di alterazione dovuto alla eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.
Ha evidenziato questa Corte che il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici previsto dal comma settimo dell'art. 187 cod. strada, è configurabile quando venga rifiutato uno degli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 dell'articolo medesimo e che "secondo le menzionate previsioni è possibile procedere ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso-apparecchi portatili, al fine di legittimare l'accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o, comunque, a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti. Accompagnamento che è legittimo anche quando, avendo avuto esito positivo gli accertamenti non invasivi, ovvero avendo altro ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale non possono essere prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia" (Sez. 4, n. 24914 del 19-02-2019, Russo Rv. 276363).
5.1 Nel caso in esame, come si ricava dalla sentenza della Corte territoriale, il Ci.An. è stato sottoposto a test con precursore etilometrico perché presentava "alito vinoso, difficoltà di espressione e di equilibrio" e tale test dava esito positivo.
Nel passaggio motivazionale che dovrebbe sorreggere la responsabilità del Ci.An., anche con riferimento al rifiuto ai sensi dell'art. 187 C.d.S. sono stati riportati, in maniera circolare, quegli stessi elementi che erano stati ritenuti sintomatici dello stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcool, senza alcuna indicazione che giustificasse la sospettata assunzione di sostanze stupefacenti.
6. Ne discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. In conseguenza della natura rescindente della presente pronunzia restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2024
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2024