Svolgimento del processo
Il GIP del Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito di giudizio abbreviato, all'udienza del 4/11/2021, pronunciava la sentenza n. 162/21, con la quale dichiarava Ta.Ro. colpevole del reato a lui ascritto e, per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente del rito, lo condannava alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione e euro 60,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; pena sospesa e non menzione della condanna con sospensione condizionale della pena e non menzione. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato, per i seguenti motivi:
1. erronea valutazione delle risultanze del procedimento e insufficiente quadro probatorio a carico del Ta., secondo l'appellante la pronuncia di colpevolezza era stata fondata solo sulla circostanza che lo stesso fosse titolare della carta postepay, unico indizio affatto sufficiente a desumere la corrispondenza tra l'identità dell'autore dell'imputato con quella dell'odierno imputato;
2. mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p.;
eccessività della pena inflitta e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Chiedeva, pertanto, in via principale, l'assoluzione dell'imputato, anche ai sensi dell'art. 131 bis c.p.; in subordine, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, la rideterminazione della pena inflitta nella misura più prossima al minimo. All'esito dell'odierna udienza, svolta con trattazione scritta, sulle conclusioni di cui al verbale, la Corte pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
Le censure mosse alla sentenza impugnata dal difensore dell'imputato si appalesano infondate.
Non è questa la sede, attesa la funzione critica del processo di appello rispetto alla sentenza impugnata, per ripercorrere l'iter motivazionale seguito dal giudice di primo grado in punto di ricostruzione della vicenda, correttamente descritta nella sentenza appellata. La giurisprudenza della Cassazione è, infatti, costante nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado nelle parti in cui la decisione sia conforme. Costituisce pure principio consolidato che il Giudice d'Appello non ha l'obbligo di prendere in esame ogni singola argomentazione dell'appellante, ma è tenuto unicamente a esporre, con ragionamento corretto sotto il profilo logico giuridico, i motivi per cui perviene ad una decisione difforme rispetto alle tesi dell'impugnante, rimanendo implicitamente non condivise, e per ciò disattese, le argomentazioni incompatibili con il complessivo tessuto motivazionale.
In aggiunta a quanto già rilevato dal primo giudice, si reputa di svolgere le seguenti ulteriori osservazioni e argomentazioni in ordine alle questioni oggetto dei motivi di appello.
L'esame dell'informativa di reato e dagli atti e documenti del fascicolo (tutti utilizzabili in ragione del rito prescelto) evidenzia la correttezza della ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice e dettagliatamente riportata nella sentenza impugnata, alla quale, al riguardo, ci si riporta.
Il titolare della carta Postepay n. (…), sulla quale la persona offesa aveva effettuato il pagamento mediante ricarica, era Ta.Ro., il quale aveva attivato la carta presso l'Ufficio Postale di Macerata Campania il 30.10.2020.
L'identificazione dell'imputato quale responsabile del reato è indubbia, desumendosi in maniera inequivoca dal fatto che il soggetto nei rapporti con la persona offesa si era sempre qualificato come Ta.Ro., agente generale della (…) e si indicava come soggetto a cui inviare il pagamento e come estremi cui effettuarlo, proprio la postepay (su cui poi veniva ricevuta la somma provento della truffa), e era, quindi, il soggetto che aveva tratto profitto dalla condotta illecita.
Al riguardo vi è da dire che la identità di Ta.Ro. quale autore del fatto è assolutamente certa alla luce dei dati dallo stesso forniti all'acquirente e dei successivi accertamenti della P.G. e della documentazione in atti, da cui emergeva quanto segue: la carta di identità Postepay utilizzata per l'accredito della somma versata dal D.Ma. era risultata essere emessa su richiesta proprio di Ta.Ro., nato a (…), (generalità e luogo di residenza dell'imputato) e i prelievi da ATM delle somme giacenti su detta carta erano tutte effettuate in località vicine al luogo di residenza dell'imputato.
Inoltre, il Ta. non aveva mai presentato denuncia di smarrimento/furto della carta postepay sopra indicata. Ciò posto, gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, da valutare nel loro complesso, evidenziano in modo indubbio la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di truffa. La sentenza impugnata va, quindi, confermata in punto di colpevolezza. Ritiene la Corte che, tenuto conto della consistenza del fatto e del danno cagionato alla parte offesa (il D.Ma. versava la somma euro 477,69 e si era trovato a condurre la propria autovettura priva di assicurazione), nonché delle circostanze e modalità del fatto denotanti una particolare scaltrezza e capacità criminosa dell'imputata, nella specie, non può trovare applicazione l'art. 131 bis c.p.
Nel caso in esame non ricorrono i presupposti per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., stante la consistenza del danno cagionato alla persona offesa.
Il Giudice di primo grado ha già concesso le attenuanti generiche e la pena inflitta mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 60,00 di multa -
si appalesa fin troppo lieve, tenuto conto degli elementi di cui all'art. 133 c.p. e ai concreti aspetti della vicenda illecita.
L'impugnata sentenza va, pertanto interamente confermata.
Segue la condanna dell'imputato appellante al pagamento delle ulteriori
spese processuali.
Si fissa termine di novanta giorni per il deposito della motivazione ex art. 544 co. 3 c.p.p.
P.Q.M.
Visto l'art. 599 c.p.p., conferma la sentenza n. 162/21 emessa dal GIP Tribunale di Ascoli Piceno il 4.11.2021 appellata dall'imputato Ta.Ro., che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali. Motivazione entro giorni novanta.
Così deciso in Ancona il 10 ottobre 2023.
Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2023.