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Truffa PostePay: mette un finto annuncio di affitto su Subito.it, condannato

Truffa postepay

Tribunale Napoli sez. III, 02/12/2021, n.8940

In tema di reati contro il patrimonio, è responsabile del delitto di cui all'art. 640 c.p. il soggetto che, con artifici e raggiri ponga in affitto sul sito web "www.subito.it" un appartamento sito in un luogo di villeggiatura, facendo falsamente credere di averne la disponibilità, ed induca in errore circa il buon fine dell'affare la persona offesa, la quale versi, a titolo di acconto, una somma di denaro mediante ricarica della "postepay" intestata al soggetto agente, che successivamente si sia reso irreperibile.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con DC/Decreto di Citazione a Giudizio emesso dal P.M. in data 06.11.2017, ai sensi degli artt. 555 c.p.p., 160 Disp. Attuaz. del c.p.p., (...) veniva tratto a giudizio, il giorno 20/06/19, innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione terza, in composizione monocratica per rispondere dei reati a lui ascritti in rubrica. All'udienza del 20 giugno 2019 si procedeva alla trattazione del processo nei confronti dell'imputato - (...) (libero, non comparso), difeso di ufficio dall'avv. (...) (assente), sostituito ex art. 97 c. 4 c.p.p. dall'Avv. (...); per la P.O. - (...) (presente) -, testi presenti: P. -, preliminarmente il G.M. dava atto della irregolarità delle notifiche del DC all'imputato, disponendo la rinnovazione mediante DAP; la persona offesa/P.O. dichiarava di non aver avuto riparazione del danno subito; il G.M. rilevava che l'avv. (...), con studio in Napoli al Corso (...) I, era stato nominato in data 14.01.17; pertanto la notifica effettuata al difensore in tale qualità era stata corretta e il Giudice nel dare atto che l'Avvocato non aveva inoltrato la rinuncia all'assistito nominava ex art. 97 c. 1 c.p.p. l'avv. (...), disponendo che la Cancelleria doveva provvedere alla notifica all'imputato con trasmissione del verbale di udienza, e della rinuncia del suo difensore unitamente alla nomina dell'avv. (...) e rinviava per tali adempimenti alla udienza del 20.02.2020 alle ore 9:45; il Giudice rilevava che le parti concordavano sull'acquisibilità della querela in luogo della audizione della P.O. quale teste; citazione testi a cura del P.M.. All'udienza del 20 febbraio 2020 si procedeva alla trattazione del processo in assenza dell'imputato (libero già assente; assente), difeso di ufficio dall'avv. (...) (assente), sostituito ex art. 97 c. 4 dall'avv. (...); per la P.O. (non comparsa); preliminarmente il G.M. rilevava che (...) non era stato reperito al domicilio dichiarato disponendo notificazione a mezzo PEC al difensore, anche per far comparire l'imputato alla prossima udienza; il Giudice nel rilevare che il difensore di ufficio alla scorsa udienza era stato nominato ex art. 97 c. 4 c.p.p. e alla prossima doveva essere nominato ex art. 97 c. 1 c.p.p., disponeva procedere in assenza dell'imputato, formalizzando (l'assenza) in seguito alla notifica all'Avv. (...), tramite PEC, del verbale già notificato e al reperimento della cartolina; il P.M. doveva acquisire eventuale remissione di querela alla prossima udienza; il Giudice rinviava all'udienza del 26/11/2020 alle ore 10:15. All'udienza del 26 novembre 2020 si procedeva alla trattazione del processo in assenza dell'imputato (già libero assente), difeso di ufficio dall'avv. (...) (assente), sostituito ex art. 97 c. 4 dall'avv. (...); per la P.O. (non è comparsa); preliminarmente il G.M. rilevava, che era pervenuta giustifica dell'App. (...) per l'odierna udienza, e dava atto che all'udienza del 20/6/19 le parti concordemente avevano prestato consenso all'acquisibilità della querela in luogo dell'audizione della P.O.; il P.M. produceva la querela della P.O. e il Giudice rinviava al 21/10/21 alle ore 10:30. All'udienza del 21 ottobre 2021 si procedeva alla trattazione del processo in assenza dell'imputato (libero, assente), difeso di ufficio dall'avv. (...) (assente), sostituito ex art. 97 c. 4 dall'avv. (...); testi presenti: App. (...); in assenza di questioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e si dava lettura dell'imputazione come da DC che il P.M. esponeva cui chiedeva provarsi la penale responsabilità dell'imputato ed indicava, chiedendone l'ammissione, le prove che seguono: esame testi in lista e si riservava depositare documentazione; il difensore dell'imputato: controesame testi P.M., esame imputato e si riservava depositare documentazione; il Giudice, sentite le parti, ammetteva le prove così come articolate e disponeva l'escussione del teste presente App. (...) (nato (...), c.c. (...) - CH, all'epoca dei fatti in servizio presso Stazione c.c. Napoli Stella) ed esaurite le domande, di cui al verbale allegato in atti del procedimento redatto con il sistema della fonoregistrazione e successiva trascrizione, veniva congedato; il G.M. dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili le risultanze istruttorie emerse; esaurita l'assunzione delle prove, il Giudice invitava le parti a formulare ed illustrare le rispettive conclusioni; il P.M. concludeva chiedendo, condanna a mesi 6 di reclusione ed Euro 60,00 di multa; il difensore dell'imputato concludeva chiedendo, assoluzione ex art. 530 c. 1 c.p.p., in subordine ex art. 530 c. 2 c.p.p., minimo della pena, attenuanti generiche, benefici di legge; esaurita la discussione, il G.M. dichiarava chiuso il dibattimento e si ritirava in Camera di Consiglio per deliberare; il Giudice ritornava nell'aula dell'udienza e dava lettura del dispositivo di sentenza. Dalle prove assunte in dibattimento, come sopra richiamate, è emersa la sussistenza dei reati di cui al DC, ascritti all'imputato - (...). Operata tale premessa, si osserva che in linea di principio, in tema di delitti contro il Patrimonio mediante frode di cui all'art. 640 c.p., ricorrono tutti i presupposti necessari ai fini dell'applicazione dell'infrascritta previsione normativa di cui al capo di imputazione del mentovato DC. Tuttavia potendo essere concesse, all'imputato, le attenuanti generiche e considerato che il reato così circostanziato diviene, come giusto che sia, punibile con la reclusione e multa. D'altronde a provare tali circostanze, oltre alla prova orale di cui alla deposizione rilasciata dal precitato teste, è la prova documentale di cui agli atti e documenti prodotti, esibiti ed acquisiti al fascicolo per il dibattimento. Si tratta, dunque, di illeciti per i quali (...) è imputato nel presente procedimento. Questi va pertanto condannato, perché punibile. Ciò posto, si impone una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato in relazione ai reati a lui ascritti. Il carico di ruolo giustifica la fissazione di un termine per il deposito dei motivi. P.Q.M. Letti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara (...) colpevole dei reati ascrittigli e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 40 di multa, oltre al pagamento spese processuali. Fissa il termine di giorni 90 per il deposito dei motivi. Così deciso in Napoli il 21 ottobre 2021. Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021.
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