Tribunale Napoli sez. I, 05/11/2015, (ud. 05/11/2015, dep. 05/11/2015), n.16155
L’assoluzione con la formula dubitativa si applica quando, pur essendo integrato l’elemento materiale del reato, non emerge con certezza l’elemento psicologico, ossia la consapevolezza e volontà di commettere il fatto illecito. Ai sensi dell’art. 530 c.p.p., il giudice deve assolvere l’imputato qualora sussista un ragionevole dubbio sulla sua responsabilità penale, in ossequio al principio del "in dubio pro reo". La mancata prova della coscienza della provenienza illecita di un titolo di credito, supportata da una condotta plausibile e compatibile con la buona fede, esclude la configurazione del reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 24.04.13, Ur. Vi. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento. All'udienza del 1.10.14, assente l'imputato, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti ad illustrare i mezzi istruttori; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, l'esame dell'imputato, e l'acquisizione al fascicolo dibattimentale della denuncia di smarrimento sporta da Tr. An. presso la Stazione dei carabinieri di Giarre (CT) oltre al titolo di credito; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM e l'esame dell'imputato, come per legge. Ammesse le prove, il Giudice procedeva all'escussione del teste M.llo Ru. An., in servizio presso la Stazione dei carabinieri di Catania. All'esito della deposizione, il Giudice, ex art. 507 c.p.p., disponeva l'escussione del direttore p.t. della filiale n. 2 di Napoli dell'istituto di Credito Che Banca. All'udienza del 23. 6.15 il Giudice procedeva ad escutere la dr. Sa. Ra., direttore p.t. della filiale n. 2 dell'Istituto Che Banca di Napoli, invitandolo a tornare per produrre ulteriore documentazione.
All'udienza del 5.11.15, mutata la persona fisica del Giudicante, si procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: le parti si riportavano alle richieste in atti e prestavano il consenso all'utilizzabilità degli atti già acquisiti; il Giudice ammesse le prove, acquisiva la distinta di versamento prodotta dal direttore p.t. dell'Istituto Che banca.
Nella stessa udienza l'imputato rendeva dichiarazioni spontanee, a seguito delle quali, su richiesta della Difesa, il Pm produceva verbale di SIT rese dall'Ur. Vi..
All'esito di tale attività, il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'istruttoria dibattimentale questo Giudicante non ritiene raggiunta, in modo certo ed incontrovertibile, la prova della penale responsabilità di Vi. non essendo stato provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'elemento psicologico del reato. In tal senso, seppure l'elemento materiale del reato risulta integrato, nessuna prova certa è stata raggiunta in ordine alla coscienza e volontà circa la illecita provenienza del titolo di credito atteso che Ur. Vi. già in sede di SIT forniva agli inquirenti una versione plausibile del fatto riferendo il nome del soggetto da cui aveva ricevuto l'assegno (Li. Fr.) il soggetto che gli aveva presentato il Li. (Sa. Fe., del quale forniva recapito cellulare), il locate gestito dal Li. indicandone in modo, piuttosto preciso, l'indirizzo, specificando la causale di tale assegno.
Nessun accertamento ad opera degli inquirenti veniva, tuttavia, effettuato in merito al Li. Fr. che non veniva escusso a SIT né in merito al Sa. Fe. persona che presentava il Li. all'Ur..
Ancora, la buona fede dell'imputato si evince dalla circostanza che questi, imbianchino di professione, una volta ricevuto l'assegno provava a versarlo sul proprio c/c bancario e non lo girava a terze persone. Tale circostanza, insieme con le dichiarazioni rese in sede di SIT dall'Ur., induce questo Giudicante a non ritenere raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova circa l'elemento psicologico del reato, non potendo ritenere che la mancata denuncia da parte del prevenuto nei confronti del giratario possa costituire, ex sé, una prova della penale responsabilità dello stesso, anche in considerazione dello scarso grado di scolarizzazione dell'Ur. che, verosimilmente, in maniera superficiale - non sporgeva denuncia nei confronti del Li. in quanto, come da egli stesso dichiarato, non aveva ancora iniziato i lavori di pitturazione presso il locale del Li. né aveva acquistato i materiali per tale tipo di lavori.
Sulla scorta delle predette considerazioni questo giudicante, in ossequio al principio in dubio pro reo si ritiene di mandare assolto, con la formula dubitativa, Ur. Vi. dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Si dispone la confisca e distruzione dell'assegno bancario n. -omissis- emesso dall'istituto di credito Chebanca.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 III co assolve Ur. Vi. dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato. Si dispone la confisca e distruzione dell'assegno bancario n. -omissis- emesso dall'istituto di credito Chebanca.
Napoli, 5.11.15
Depositata in cancelleria il 05/11/2015.