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Assoluzione per insussistenza di prove a carico dell'imputato e trasmissione degli atti alla Procura (Giudice Federico Somma)

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Tribunale Napoli sez. VI, 02/12/2014, (ud. 17/11/2014, dep. 02/12/2014), n.15915

Nel processo penale, l'assenza di prove concrete che colleghino in modo inequivocabile l'imputato alla condotta delittuosa contestata impone l'assoluzione con formula piena ai sensi dell'art. 530 c.p.p. ("per non aver commesso il fatto"). In caso di elementi emersi nel corso del dibattimento che suggeriscano la responsabilità di altri soggetti, il giudice può disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.

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La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione diretta emesso il 21-9-2011, T.A. è stato tratto a giudizio per rispondere del reato riportato in rubrica.

All'udienza del 21-5-2012, dopo la dichiarazione della contumacia dell'imputato, regolarmente citato e non comparso, si è proceduto all'apertura del dibattimento e all'ammissione delle richieste istruttorie. Alla successiva udienza del 15-10-2012 si è proceduto all'esame dei testi della pubblica accusa G., T. e O..

All'udienza del 21-01-2013 è stato disposto rinvio preliminare per assenza testi.

Alla successiva udienza del 29-4-2013 si è proceduto all'esame del teste V., all'esito del quale, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., è stato disposto l'esame di T.M.

Alle udienze in data 21 ottobre 2013, 03 febbraio, 26 maggio e 13 ottobre 2014 sono stati disposti altrettanti rinvii preliminari per assenza del teste ex art. 507 c.p.p. (in un'occasione rappresentato da un difensore, trattandosi di posizione presumibilmente riconducibile all'art. 210 c.p.p., che ne ha in qualche modo giustificato l'assenza) e, in un caso, per sospensione elettorale.

Alla successiva udienza del 17-11-2014 T.M., al fine presente, seppure sprovvisto di difensore, ha dichiarato di intendere in ogni caso avvalersi della facoltà di non rispondere come prossimo congiunto dell'imputato, a norma dell'art. 199 c.p.p.; il giudice, presone atto, ha dichiarato la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e l'utilizzabilità di tutti gli atti, invitando le parti a formulare le rispettive conclusioni, in epigrafe riportate, decidendo all'esito - alla stregua delle conclusioni delle parti, in epigrafe riportate - come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno preliminarmente tracciare una breve sintesi delle principali risultanze dell'istruttoria dibattimentale.

Può ritenersi innanzitutto dimostrata la provenienza delittuosa dell'assegno indicato nell'imputazione, alla stregua di quanto risulta dalla denuncia sporta da A.A. in data 13-12-2009 presso la Stazione Carabinieri di Acerra, relativa allo smarrimento di sei assegni in bianco relativi al conto corrente Poste Italiane n. ..., recanti i numeri ... e da ... a ....

Risulta altresì per tabulas che l'assegno di cui all'imputazione (n. ...), confluito in copia nel fascicolo processuale, sia stato posto all'incasso da B.G. mediante versamento sul conto n. ... della CredEm Banca (come da nota in data 10-5-2010 in atti).

Dal verbale delle sommarie informazioni rese dal predetto B.G. il 20-5-2010 presso la Polizia Municipale di Partanna (acquisito agli atti sull'accordo delle parti), risulta che lo stesso ha dichiarato di aver ricevuto il titolo in parola dal proprio cliente G.P., in pagamento di una fornitura di materiale edile per un importo di euro 3.500,00, e di essere stato dallo stesso integralmente risarcito a seguito dell'esito negativo della negoziazione del titolo.

G.P., dopo aver preso visione della copia dell'assegno in parola, lo ha riconosciuto come ricevuto in pagamento dall'arch. F.T., ricordando che esso era già compilato ma non intestato, riportando una firma già allora non leggibile, chiarendo quindi gli era stato trasferito non intestato e lo aveva girato ad un suo fornitore, B.G., che aveva provato vanamente ad incassarlo ed era stato pertanto da lui prontamente risarcito.

T.F. ha anch'egli dichiarato di riconoscere il titolo in oggetto, chiarendo di averlo ricevuto dal proprio socio ing. V.R., in relazione ad una fornitura da saldare.

O.G., in servizio presso la Polizia Provinciale di Napoli, ha ricorda di aver effettuato accertamenti in merito all'assegno postale in questione, risalendo tramite la sequenza delle girate ad una serie di persone sentite tramite subdelega perché si trovavano tutte in Sicilia; ha altresì dichiarato di aver acquisito presso Poste Italiane tutta la documentazione relativa all'assegno in questione (debitamente acquisita agli atti).

V.R., dopo aver preso visione dell'assegno in contestazione, ha dapprima constatato l'assenza di girate a sua firma, tranne poi ricordare di averlo ricevuto da tal T.M., da cui ha lamentato di essere stato truffato in una maniera indegna; ha chiarito di aver aiutato il T., già titolare di un cantiere nautico, cambiandogli qualche assegno, di cui quello in oggetto era stato da lui trasferito a T.F., un architetto proprio collaboratore, con il quale aveva costruito una palazzina a Trapani, per pagare alcuni fornitori, poi risultati insoluti.

Dall'esame del titolo in sequestro, infine, risultano confermate le vicende circolatorie emerse in sede di prova dichiarativa.

Tanto premesso, par d'uopo notare che nel caso di specie non pare essere emerso dall'istruttoria dibattimentale alcun riferimento all'attribuibilità della condotta delittuosa, che puo' invero ritenersi dimostrata nella sua oggettività, all'odierno imputato T.A.

Gli elementi di valutazione che precedono postulano ad avviso di questo giudicante la pronunzia di una sentenza assolutoria nei confronti dell'imputato, per non avere commesso il fatto.

Sussistono i presupposti per la trasmissione degli atti all'Ufficio di Procura in sede perché valuti l'opportunità di procedere nei confronti di T.M., previa eventuale verifica della versione dei fatti resa in dibattimento dal teste V.

P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p., assolve T.A. dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza in ordine alla posizione di T.M., nei sensi di cui in motivazione.

Napoli, 17 novembre 2014

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