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Assoluzione per fatto non previsto come reato: applicazione dell’art. 530 c.p.p. in caso di violazioni amministrative (Giudice Cristiana Sirabella)

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Tribunale Napoli sez. I, 05/10/2018, (ud. 05/10/2018, dep. 05/10/2018), n.11056

Una condotta già qualificata come reato può, per effetto di modifiche legislative, non essere più prevista come tale. In tal caso, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., il giudice è tenuto a dichiarare l’assoluzione dell’imputato, rimandando l’eventuale sanzione al regime amministrativo. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha chiarito che la semplice circolazione abusiva non integra di per sé un deterioramento del bene sottoposto a sequestro, richiedendo, invece, una condotta caratterizzata da offensività che sottragga il bene al controllo dell'autorità.

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La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 26.11.13, V.C. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere del reato ascritto alla rubrica del presente provvedimento.

All'udienza del 5.10.18, assente l'imputato, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento, ed invitava le parti ad illustrare i mezzi istruttori; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, e l'acquisizione al fascicolo dibattimentale dei verbali di contestazione di infrazione al CdS del 2.07.13 con relativo verbale di sequestro amministrativo, verbale di contestazione di infrazione al CdS per violazione dell'art. 193 del 7.10.2008: la Difesa chiedeva il controesame dei testi del PM e l'esame dell'imputato.

Ammesse le prove, il Giudice procedeva ad escutere il teste M.llo U.F., all'epoca dei fatti in servizio presso la Stazione dei carabinieri di Marigliano.

A seguito di tale attività il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, ritenuta sufficientemente istruita l'istruttoria dibattimentale, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a concludere, e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali questo Giudicante ritiene di dover emettere sentenza di assoluzione nei confronti di V.C. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

In tal senso, il teste escusso, M.llo U. - con una deposizione coerente con gli atti irripetibili acquisiti al fascicolo dibattimentale e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche alla luce della qualifica di P.U. da questi rivestita - riferiva che in data 2.07.2013 in Marigliano (NA) alla Via R. alle ore 17.00 circa procedeva al controllo di un motociclo Kymko People 250 condotta da D.P., identificato con patente di guida tipo B; precisando il militare che trattandosi di motociclo di grossa cilindrata non fosse sufficiente tale patente, essendo richiesta la patente A; per tale motivo il D. in concreto e non come mero logorio conseguente all'uso occasionale, ipotesi questa, inquadrabile, invece, nella violazione amministrativa di cui all'art. 213 C.d.S., tenuto conto del contesto normativo in cui essa è inserita e che disciplina specificamente e compiutamente il sequestro amministrativo (cfr. Sent. 10.10.07, P.G. U.).

Sul concetto di deterioramento la Suprema Corte ha osservato che "... in tema di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, la distruzione di uno dei componenti dell'autovettura sottoposta a sequestro configura danneggiamento o deterioramento, non già distruzione di essa, a meno che non si tratti di un componente costitutivo essenziale la cui distruzione implica che la cosa complessa, che residua a seguito della distruzione parziale, risulta modificata al punto da non potersi più definire autovettura. Ne consegue che la distruzione di un fanale dell'autovettura sottoposta a sequestro non configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 335 cp" (Cass. VI sez. n. 26699 del 19.06.03).

Appare evidente, quindi, che sia necessario quantomeno verificare la prova del deterioramento che nel caso in esame non emerge atteso che il motociclo veniva sorpreso esclusivamente a circolare su strada condotta da un soggetto seppur diverso dal proprietario/custode, essendo piuttosto, nel caso di specie. configurabile un amotio dal luogo ove il bene doveva essere custodito, non essendo tra l'altro, stato possibile accertare alcun deterioramento atteso che nessuna indicazione è stata riportata sul verbali del 7.10.2008 in relazione ai km percorsi né allo stato ed alle condizioni in cui il motociclo si trovava all'atto del sequestro amministrativo così da poter eventualmente verificare un deterioramento non dovuto al mero utilizzo del bene.

Invero, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 24 del 28.10.2010, dopo aver chiarito il concetto di "specialità" e di "stessa materia" ha precisato che "...Circolare abusivamente costituisce un fatto tipico ben distinto dal deteriorare che può costituire una conseguenza indiretta della condotta illecita ma non realizza la condotta descritta anche perché l'usura che può conseguire alla circolazione non è equiparabile al deterioramento e la circolazione può addirittura servire ad evitare il deterioramento del motore del veicolo... Si può invece convenire con la prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui l'amotio del veicolo può realizzare la sottrazione. La condotta di sottrazione non implica l'impossessamento della cosa e può realizzarsi con la semplice elusione del vincolo cui il bene è sottoposto. Si è infatti condivisibilmente osservato che lo spostamento non più controllabile dal luogo di custodia, indica la condotta di sottrazione, perché il bene esce dalla sfera giuridica propria della procedura ablatoria ed entra in quella di fatto e privatistica dell'utilizzatore, sia esso il proprietario o il custode, con conseguente incidenza negativa sulla regolarità della procedura... deve trattarsi, quindi, di una condotta effettivamente caratterizzata da offensività che valga a far ritenere esistente una reale sottrazione, eventualmente anche temporanea, non soltanto alla disponibilità del bene ma altresì all'esercizio dei poteri di controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa (non deve dunque trattarsi del semplice spostamento del veicolo da un luogo all'altro senza che lo stesso venga sottratto alla possibilità di esercizio dei poteri di controllo, ma si deve trattare di un uso incompatibile con le finalità del sequestro)...".

Sulla scorta di quanto sopra non si ritiene che la condotta perpetrata dal V.C. integri gli estremi della fattispecie penale e pertanto il prenominato va assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dovendosi, piuttosto configurare l'ipotesi della violazione amministrativa di cui all'art. 213.

P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p. assolve V.C. dal reato ascritto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Napoli, 5 ottobre 2018

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