Tribunale Napoli sez. I, 27/11/2018, (ud. 27/11/2018, dep. 27/11/2018), n.13613
L'assoluzione ex art. 530, comma 1, c.p.p. richiede che il fatto non sussista per mancanza di integrazione degli elementi costitutivi del reato contestato. Per l’assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p., è sufficiente che non vi sia prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, della penale responsabilità, tenendo conto anche di eventuali carenze nella notifica di atti urgenti che impediscano al destinatario una piena contezza degli obblighi imposti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione e decreto penale di condanna emesso dal GIP presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 27.04.13, U.C. veniva tratto a giudizio davanti a questo Giudice per rispondere dei reati in rubrica riportati.
All'udienza del 18.09.18, assente l'imputato, revocato il decreto penale di condanna, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti ad illustrare i mezzi istruttori: il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista e l'acquisizione al fascicolo dell'ordinanza sindacale prot. 720 del 15.05.14 con relativa notifica all'imputato; il Difensore dell'U. chiedeva il controèsame dei testi del PM, l'esame dell'imputato e l'esame del proprio teste di lista.
Ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti, il Giudice procedeva ad escutere il teste luog. G.L., all'epoca dei fatti in servizio presso la Polizia Municipale di Napoli.
All'udienza del 2.10.18 si procedeva ad escutere il teste della difesa, geom. C.M.; all'esito della deposizione il difensore dell'imputato depositava certificato di eliminato pericolo del 22.045.15 con prova dell'invio a mezzo PEC.
Il processo veniva, poi, rinviato per l'esame dell'imputato e per produzione documentale.
All'udienza del 27.11.18, presente l'imputato, revocata la declaratoria di assenza, si procedeva all'esame di U.C., reso edotto delle sue facoltà ex art. 64 c.p.p..
All'esito dell'esame dell'imputato il difensore depositava avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria condominiale, il verbale di assemblea del 13.05.14 e l'avviso di pagamento e di sollecito inviato ai condottimi morosi.
A seguito della predetta attività, il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta ih pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze emerse dall'istruttoria dibattimentale questo Giudicante ritiene di dover emettere nei confronti di U.C. una sentenza di assoluzione ex art. 530 I co c.p.p. in relazione al reato di cui al capo sub a) della rubrica perché il fatto non sussiste; ed una sentenza di assoluzione ex art. 530 II co c.p.p. in relazione al reato di cui al capo sub b) della rubrica perché il fatto non costituisce reato.
In tal senso, il teste luog. G. - con una deposizione breve ed alquanto scarna, - riferiva che a seguito dell'ordinanza sindacale prot. 720 emessa in data 15.05.14 nei confronti di U.C., in qualità di amministratore del condominio sito in Napoli alla Via S.A.C., volta a far eseguire "ad horas" accertamenti tecnici ed eliminare il pericolo (riscontrato sulla facciata dello stabile) entro il termine di 10 gg dalla notifica del predetto atto, contattava telefonicamente l'U.C. per verificare se il prevenuto fosse in possesso del certificato di eliminato pericolo e non essendo a lui pervenuto tale; documento lo deferiva all'AG. per violazione degli artt. 650 e 677 c.p.
Il teste della difesa, geom. C.M. riferiva di essere stato contattato da U.C., in qualità di amministratore dello stabile sito in Napoli alla Via S.F.C., per verificare la conformità alle prescrizioni imposte dai Vigili del Fuoco (con fono 3979 del 25.11.13) dei lavori effettuati da una ditta edile e volta al ripristino della facciata dello stabile ed anche al fine di redigere il certificato di eliminato pericolo (di seguito C.E.P.).
Il geometra precisava di essere stato contattato dall'U.C. e di non aver ottenuto un formale mandato proprio a causa dell'urgenza; che a seguito di ciò si era recato sul posto, verificata la conformità dei lavori alle prescrizioni imposte, - essendo stata effettuata la prevista spicconatura dei frontalini e dei sottobalconi della facciata oltre che l'apposizione di una rete di protezione - redigeva il C.E.P. (in data 22.04.15) e lo inviava via PEC al Comando della Polizia Locale di Napoli U. S., depositando la prova dell'invio della mail.
L'imputato in sede di esame dichiarava che a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco che avevano constatato il pericolo del fabbricato nella parte relativa ai frontali ed ai sottobalconi, ed a seguito di ordinanza sindacale di effettuare ad horas i lavori per eliminare il pericolo, contattava il geom. C. che consigliava di effettuare i lavori di ripristino al più presto e, effettuati tali interventi, constatato l'eliminato pericolo, redigeva il relativo certificato che inviava, come per legge, via PEC al Comando del Vigili Urbani di Napoli.
In particolare, l'imputato dichiarava di aver convocato l'assemblea condominiale straordinaria per il giorno 13.05.14 (depositando prova della predetta convocazione) e che in tale assemblea (come da verbale depositato), li condomini approvavano i lavori urgenti da effettuarsi sui frontalini dei balconi e dei sottobalconi, affidando i predetti lavori alla ditta "Idrotermica".
I lavori venivano poi effettuati dalla predetta ditta ed il C.E.P. redatto dal geom. C., contattato dal l'U.C. veniva poi inviato alla Polizia Municipale.
Agli atti è presente, inoltre, il sollecito di pagamento che l'imputato, nella sua qualità, inviava ai condomini morosi.
Tali essendo le risultanze emerse dall'istruttoria dibattimentale, ritiene lo scrivente che non sia emersa in modo certo ed incontrovertibile la prova della penale responsabilità di U.C. in relazione ai reati a lui ascritti in rubrica. In tal senso, a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco del 25.11.13 che intimavano l'effettuazione di lavori volti al ripristino dei frontalini e dei sottobalconi, in quanto pericolosi, l'U.C., nella sua qualità di amministratore, in data 13.05.14 convocava l'assemblea condominiale con ordine del giorno l'effettuazione dei lavori prescritti ed il relativo affidamento delle opere ad una ditta edile che aveva fatto pervenire il preventivo; l'imputato, inoltre, nella sua qualità, inviava in data 10.09.14 lettera di sollecito per il pagamenti ai condomini morosi e, a seguito dell'ordinanza n. 720 del 15.05.14 contattava il tecnico, geom. C., perché redigesse certificato di eliminato pericolo che veniva invito - via PEC - in data 22.04.15 presso il comando della polizia locale di Napoli. i
Invero, l'ordinanza n. 720 del 15.05.14 disponeva che l'U.C. nella sua qualità di amministratore procedesse a fare effettuare gli interventi di ripristino della facciata dissestata dello stabile ad horas, facendo pervenire, nel termine di 10 gg dalla data della notifica del predetto atto, il certificato di eliminato pericolo.
Dalla relata di notifica, emerge, tuttavia, che l'ordinanza in questione, pur rivestendo il carattere dell'urgenza, veniva inviata all'imputato nel luogo di residenza a mezzo raccomandata A/R - e, per di più non anche presso il Condominio da questi amministrato - e, non veniva notificato con messo notificatore né a mezzo PG non essendovi prova certa della ricezione proprio in considerazione del timbro di compiuta giacenza apposto sulla busta.
Ne segue, a parere: dello scrivente che, quanto al reato sub a), l'imputato va mandato assolto perché il fatto non sussiste atteso che non risulta integrata la condotta materiale della fattispecie astratta a lui contestata in quanto l'U.C. nella sua qualità di amministratore, a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco, effettuava le operazioni a lui consentite convocando l'assemblea straordinaria per la delibera dei lavori di ripristino della facciata dissestata e conseguente affidamento dell'appalto alla ditta che aveva fatto pervenire il preventivo per i predetti lavori, avendo, poi, l'imputato fatto effettuare i lavori di ripristino della facciata dell'immobile mediante spicconatura dei frontalini e dei sottobalconi, ed avendo fatto redigere (ed inviare) al tecnico, geom. C., il certificato di eliminato pericolo.
Quanto, invece, al reato sub b), della rubrica, ritiene il Giudice che U.C. vada mandato assolto, sia pure con formula dubitativa, perché il fatto non costituisce reato.
Ed in tal senso, non vi è prova che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'ordinanza n. 720 del 15.05.14 con la quale gli si intimava di effettuare i lavori ad horas e di inviare, nel termine di 10 gg. dalla notifica del predetto atto, il certificato di eliminato pericolo, proprio in considerazione del fatto che non vi è prova dell'avvenuta ricezione dell'ordinanza che, nonostante rivestisse il carattere dell'urgenza, veniva inviata a mezzo raccomandata A/R ed attesa la presenza del timbro di compiuta giacenza, e non piuttosto, come sarebbe stato opportuno, mediante una notificazione a mezzo PG o a mezzo messi comunali.
Tutto ciò premesso, a parere dello scrivente, non imputabile all'U.C. una condotta dolosa né tantomeno negligente atteso che non vi è prova certa che questi abbia avuto piena contezza dell'atto; ne segue che, non essendo stata raggiunta la prova al di là di ogni ragionevole dubbio della penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato ascritto al capo sub b) della rubrica, si ritiene di mandare assolto il prevenuto, con formula di cui all'art. 530 II co c.p.p. perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p. assolve U.C. dal reato ascritto al capo sub a) perché il fatto non sussiste.
Letto l'art. 530 II co. c.p.p. assolve U.C. dal reato ascritto al capo sub b) perché il fatto non costituisce reato.