Tribunale Napoli sez. IV, 21/02/2011, (ud. 28/01/2011, dep. 21/02/2011)
L'identificazione certa dell'imputato è requisito imprescindibile per l'affermazione della responsabilità penale; in mancanza di prove specifiche, dirette o indirette, atte a stabilire con certezza il coinvolgimento dell’imputato nelle condotte contestate, deve essere pronunciata assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p.p. per non aver commesso il fatto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto dispositivo del giudizio emesso dal Gup in data 29.3.2007, unitamente ad altri, O.M.B.M.N. veniva tratto a giudizio innanzi ,:ad altra sezione del Tribunale per rispondere dei reati precisati in epigrafe.
Separata la posizione dei coimputati, nella sua contumacia perché libero, ben citato e mai comparso, il procedimento perveniva a questo Tribunale in data 27.12.2007.
Espletata l'istruttoria dibattimentale come richiesto, le parti concludevano come da epigrafe ed il Tribunale pronunciava il dispositivo riservandosi il deposito dei motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come concordemente valutato dalle parti processuali, l'istruttoria dibattimentale non ; consente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato .per i reati ascrittigli ed egli va conseguentemente mandato assolto. L'odierno dibattimento si è sviluppato,. - parallelamente - all'altro procedimento, quello n. 78.01/02 R.D. - a carico di A.S. ed altri, in corso innanzi alla sez. I Coll. A di questo Tribunale. Le parti, pertanto, hanno puntualmente convenuto l'acquisizione ed utilizzazione in questo delle prove (dichiarazioni dei testi e perizia trascrittiva delle intercettazioni come da relativi verbali di udienza e supporto CD in atti.) raccolte in quel procedimento.
Tale consenso è stato reiterato anche nella "rinnovazione" del dibattimento conseguita al mutamento della - composizione di "questo Collegio (ud. 23.10.2009).
L'istruttoria è stata completata con l'esame del coimputato D.D.L. - esaminato su richiesta del PM ed in presenza del suo difensore all'udienza dell'11.6.2010 - e di Nocerino Paolo il 16.7.2010. Invece di P.M. - avvalsosi della facoltà di non rispondere il 8."10.10 - e D.E.A. - nel frattempo deceduto - venivano acquisiti ai sensi dell'art. 513 c.p.p. i rispettivi interrogatori del" 24.5.2001.
Alla luce di tutte le citate emergenze deve escludersi la possibilità di attribuire in modo certo le condotte in contestazione all'odierno imputato.
Del tutto incerta infatti risulta l'identificazione nella sua persona di quel soggetto che nel corso delle indagini veniva chiamato "A." ovvero indicato quale "fratello di O.".
Del resto come osservato dallo stesso PM, l'attività di intercettazione svolta dagli investigatori mai aveva avuto ad oggetto alcuna utenza di quell'A., anche quale mero utilizzatore, né O.M.B.M.N. è risultato mai intestatario di alcuna delle utenze intercettate.
Pertanto le conversazioni addotte dal PM a sostegno della originaria richiesta di emissione della, misura cautelare - per lui rigettata dal Gip - sono relative alle utenze di F.V. e D.P.A. e sono: n. 81 del 28.2.2000, nn.. 378, 379, 380, 381 e 382 del 12.4.2000. Esse però oggi appaiono di ancora più incerta interpretazione nei loro contenuti. Per tutte si rinvia alla perizia trascrittiva in atti, allegandosi a mero titolo esemplificativo la prima:
TEL. N. 81 DELLE ORE 18,28 IN USCITA (per V.)
A. - ma quale amore del cazzo? amore?
RICEVENTE - chi è?
A. - amore del cazzo!
RICEVENTE - pronto?
A. - pronto?
RICEVENTE-chi è Ag.?
A. - eh, amore, ma quale amore vai trovando?
(la comunicazione è tra Ag. e A.)
RICEVENTE - pronto?
A. - oh?
RICEVENTE - Ag.?
A. - hue!
RICEVENTE - qua un casino a scartare, hai capito?
A. - eh.
RICEVENTE - non siamo pratici della materia, se messo O. sotto.
A. - eh.
RICéVENTE - non ne capiamo un cazzo! se messo lui sotto e sta scartando
lui.
A. - sì, ma tu basta che prendevi i prezzi.
RICEVENTE - i prezzi?
A. - eh.
RICEVENTE - ma ha detto no, si deve fare nome per nome ha detto.
A. - va buono, possono bastare anche i prezzi poi dopo si vedeva.
RICEVENTE - ah, possiamo prendere solo i prezzi e dopo si vedeva?
A. - potevi segnare per il momento i prezzi.
RICEVENTE - eh.
A. - poi vedevi il totale e quando viene quello lo viene a vedere.
RICEVENTE - va bene, adesso facciamo così, facciamo più presto come dici tu Ag..
A. - avete capito come dovete fare?
RICEVENTE - ho capito.
A. - ti segni tutti i prezzi, mano mano tu guardi il prezzo e te lo segni,
alla fine si vede com'è:
RICEVENTE - ah, va buono, facciamo più presto così Ag., adesso faccio così
A. - va buono.
RICEVENTE - eh, dopo vengo, stai laggiù tu?
A. - eh.
RICEVENTE - caso mai ti faccio un colpo di telefono e ci vediamo laggiù.
A. - eh;
RICEVENTE - ciao
A. - ciao. /
Per altro, verso il , PM ha pure evidenziato come a carico .dell'imputato: non- sia stato; mai effettuato alcun atto di sequestro di farmaci o materiale analogo, avendo questi riguardato esclusivamente sempre le figure di F.V. e D.P.A..
Né a favorire altrimenti la identificazione di questo A. soccorrono);, i servizi., di osservazione, pedinamento e controllo effettuati dagli investigatori nel corso delle indagini, avendo questi riguardato solamente altri indagati.
Quanto infine alle dichiarazioni dei "coindagati", mentre quelle di N.P. ed E.A. ai fini che occupano assumono valenza neutra, il solo D.D.L. ha fatto riferimento a tale A.: soggetto che. sapeva impegnato quale venditore di abbigliamento nei mercati, ma che mai aveva conosciuto e con il quale mai si era incontrato. Con lui aveva avuto solo qualche conversazione telefonica, due o tre, in una delle quali il suo interlocutore gli aveva rivelato la disponibilità di un borsone contenente farmaci per il valore di lire 20.000..000. Ma che tali farmaci fossero di illecita provenienza era stata solo una sua supposizione. Comunque D.D.L. ha collocato i suoi rapporti con A. nell'anno 99, ben prima dei fatti in contestazione.
Da ciò l'impossibilità di attribuire le condotte in contestazione all'O.M.B.M.N..
P.Q.M.
Letti l'art. 530 c.pjp. assolve O.M.B.M.N. dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.
Motivi in novanta giorni.
Napoli, 28.1.2011