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Assoluzione per manomissione del contatore: il fatto non sussiste

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Tribunale Napoli sez. I, 04/11/2015, (ud. 04/11/2015, dep. 04/11/2015), n.16040

La mera manomissione dei tenoni del contatore, che consente potenzialmente l'accesso ai circuiti interni, non costituisce reato in assenza di un prelievo effettivo e irregolare di energia elettrica a danno dell'ente erogatore. Per integrare il reato è necessario dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che sia avvenuta una sottrazione effettiva di energia. L'assoluzione si fonda sull'applicazione del principio in dubio pro reo, in mancanza di prove certe circa l’effettivo prelievo abusivo di energia.

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La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di giudizio a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 30.05.11, Ri. Si. veniva tratta a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.

All'udienza del 18.06.15, già contumace l'imputata, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti ad illustrare i mezzi istruttori; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, l'esame dell'imputata e la produzione del verbale di verifica del 18.10.10; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM e l'esame dell' imputato.

Ammesse le prove, il Giudice procedeva ad escutere il teste La. Sa., all'epoca dei fatti verificatore ENEL della zona Pozzuoli. All'esito della deposizione, il Giudice disponeva l'escussione del teste, ex art. 507 c.p.p., dott.ssa Pe. Se. dell'Ufficio commerciale dell'ENEL. All'udienza del 4.11.15, si procedeva ad escutere il teste dott.ssa Pe. Se.; ed, all' esito della deposizione resa dalla stessa, il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava la parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'istruttoria dibattimentale questo Giudicante non ritiene raggiunta la prova della penale responsabilità di Ri. Si. in relazione al reato a lei ascritto nella rubrica del presente provvedimento. Ed invero, il teste La. -con una deposizione chia11ra e coerente con gli atti irripetibili acquisiti al fascicolo dibattimentale e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare -riferiva che in data 18.10.10 si recava ad effettuare un sopraluogo in Qualiano alla Via Avvocato Palumbo presso un esercizio commerciale di genepesca con insegna "Mercato Frut Fish" il cui rappresentante legale era Ri. Si.. Ivi giunto il verificatore constatava che presso detto esercizio commerciale il misuratore avente matricola n. 3841, presentava i tenoni che fissano la base del misuratore, alterati che consentivano l'accesso ai meccanismi interni del contatore, consentendo di accedere direttamente alla montante di alimentazione, precisando, tuttavia, che all'atto della verifica non si rinveniva alcun allaccio abusivo alla rete elettrica, verificando, tra l'altro, tale circostanza con un contatore campione che segnava il medesimo prelievo di energia segnato sul misuratore.

Il teste dott.ssa Pe. Se., funzionario dell'Ufficio Commerciale ENEL riferiva che l'utenza risultava intestata alla società MercaFrutFish della quale la Ri. Si. risultava legale rappresentante; che il contratto risultava stipulato il 16.10.09 e che il contatore inserito il 16.03.10 a seguito di sostituzione di un precedente contatore.

Pertanto il teste riferiva di aver calcolato i consumi relativi al prelievo di energia elettrica dal 16.03.1O (data della sostituzione del contatore) al 18.10.1O (data dell'accertamento) verificando, solo presuntivamente, il prelievo di kw 34009 sulla scorta degli apparecchi presenti all'interno dell' esercizio commerciale.

Tali essendo le risultanze emerse dall'istruttoria dibattimentale questo Giudicante non ritiene raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità di Ri. Si. in relazione al reato a lei ascritto in rubrica:

in tal senso, seppure la calotta del contatore risultava asportabile a causa della manomissione dei tenoni consentendo, cioè, in ogni momento l'accesso al circuito interno, è stato accertato che all'atto del sopraluogo non vi era alcun prelievo irregolare di energia e nessuna manomissione del contatore era stata effettuata ad opera dell'imputata.

Tutto ciò premesso non essendo stato accertato, in modo certo ed incontrovertibile, che Ri. Si. avesse prelevato effettivamente energia elettrica sottraendola all'Ente erogatore, questo Giudicante, in ossequio al principio in dubio pro reo, ritiene di dover mandare assolta Ri. Si. sia pure con la formula dubitativa perché il fatto non sussiste, ritenendo che la mera manomissione dei tenoni di chiusura del contatore non abbia comportato di per sé la sottrazione di energia elettrica ad opera dell'imputata nei confronti dell'ente erogatore.

P.Q.M.
Letto l'art. 530 II co. cpp, assolve Ri. Si. dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Napoli 4.11.15

Depositata in cancelleria il 04/11/2015.

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