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Furto di energia elettrica: responsabilità del titolare dell’utenza per allaccio abusivo (Giudice Francesco Pellecchia)

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Tribunale Napoli sez. I, 01/10/2018, (ud. 01/10/2018, dep. 01/10/2018), n.10781

L'allaccio abusivo alla rete elettrica mediante manomissione del contatore integra il reato di furto aggravato (art. 624 e 625 c.p.), configurandosi una condotta idonea al prelievo illecito di energia, indipendentemente dalla precisa quantificazione del consumo irregolare. La responsabilità è attribuibile al soggetto intestatario dell’utenza e presente durante l’accertamento, salvo prova contraria.

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La sentenza integrale

MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con decreto in data 10.11.2016 il P.M. in sede citava a giudizio, dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, S.G., affinché costui rispondesse del reato in rubrica ascrittogli.

Pertanto, all'udienza dibattimentale odierna in data 7.5.2018, dichiarata l'apertura del dibattimento con contestuale lettura del capo d'imputazione, le parti articolavano le rispettive richieste probatorie, in ordine alle quali questo Giudice provvedeva, ai sensi degli artt. 493 co. 3° - 4 95 C.P.P., come da verbale versato in atti.

Si acquisiva pertanto, su consenso delle parti stesse, la documentazione offerta dal P.M.

All'esito, dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale nonché l'utilizzabilità degli atti ex art. 511 C.P.P., esse parti, all'udienza odierna, rispettivamente concludevano come da verbale di causa.

Ritiene questo Giudice che le emergenze processuali convergano verso la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputata in ordine al contestato reato.

Risulta invero, in particolare, dal verbale di verifica acquisito su consenso delle parti che, a seguito di accertamento operato presso l'immobile ubicato nel luogo ivi indicato, si acclarava la manomissione del contatore ENEL ivi installato, in specie mediante allaccio alla rete elettrica praticato con un cavo su montante utilizzato dall'E.N.E.L. per la distribuzione dell'energia: meccanismo questo idoneo, per l'appunto, al prelievo irregolare in questione.

Si acclarava, altresì, come intestatario dell'utenza fosse l'odierno imputato, peraltro presente all'accertamento.

Pertanto, le suesposte emergenze attestano per un verso la sussistenza dell'illecito in contestazione (tenuto conto dell'idoneità della condotta, come detto, al prelievo illecito di energia elettrica, ancorché questo non esattamente quantificato); e, per altro verso, l'indiscussa riferibilità di detta condotta al prevenuto, stante per l'appunto il suo status.

Il S.G., pertanto, va riconosciuto colpevole del reato medesimo, in ordine al quale (tenuto conto dell'esigenza di calibrare il trattamento sanzionarono col caso concreto) possono riconoscersi le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

Pertanto, considerati anche i parametri tutti di cui all'art. 133 C.P., stimasi equo irrogarsi la pena indicata nella parte dispositiva.

All'inflitta condanna consegue, ai sensi di legge, quella al pagamento, da parte dell'imputato medesimo, delle spese processuali.

Nondimeno, non risultano ricorrere nel caso di specie i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 163 C.P.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533-535 C.P.P., dichiara S.G. colpevole del reato in rubrica a lui ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Napoli, 1.10.2018

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