top of page

Manomissione del contatore elettrico: assenza di prove certe e applicazione del principio in dubio pro reo (Giudice Cristiana Sirabella)

manomissione-contatore-elettrico-in-dubio-pro-reo

Tribunale Napoli sez. I, 05/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep. 05/07/2017), n.8019

La mancata individuazione certa del soggetto responsabile della manomissione di un contatore elettrico, unita all'assenza di accertamenti specifici sull'effettiva gestione o titolarità dell'attività commerciale, non consente di affermare la responsabilità penale dell'imputato. Prevale il principio del "in dubio pro reo".

Furto di energia elettrica: responsabilità del titolare dell’utenza per allaccio abusivo (Giudice Francesco Pellecchia)

Sottrazione di energia elettrica: assenza dell’imputato e mancanza di prova certa escludono la responsabilità penale

Manomissione del contatore elettrico: assenza di prove certe e applicazione del principio in dubio pro reo (Giudice Cristiana Sirabella)

Assoluzione per manomissione del contatore: il fatto non sussiste

Furto di energia elettrica tramite manomissione del contatore: rilevanza del dolo specifico e mezzi fraudolenti

Furto aggravato di energia elettrica tramite manomissione del contatore: responsabilità e condanna (Giudice Ester Ricciardelli)

La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 7.01.16, L.E. veniva tratta a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.

All'udienza del 5.07.17, assente l'imputata, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperta l'istruttoria dibattimentale ed invitava le parti ad illustrare i mezzi di prova; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, l'esame dell'imputata, e l'acquisizione del verbale di verifica del 17.09.10 oltre alla nota dell'ENEL relativa ai prelievi irregolari; la Difesa dell'imputata si riservava il controesame dei testi del PM, come per legge.

Il Giudice, ammesse le prove, procedeva all'escussione del teste E.G., all'epoca dei fatti verificatore ENEL.

All'esito della deposizione il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori acquisiti al fascicolo dibattimentale, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali questo Giudicante rileva che non sia stata raggiunta, in modo certo ed incontrovertibile, la prova della penale responsabilità di L.E. in relazione al reato ascritto in rubrica ritenendo, di dover mandare assolta la prevenuta, sia pure con la formula dubitativa, per non aver commesso il fatto.

In tal senso, il teste escusso, E.G. - con una deposizione chiara e coerente - riferiva che a seguito di segnalazione pervenuta presso l'Ufficio ENEL, effettuava in data 17.09.10 un accertamento presso il locale commerciale sito in Napoli alla Via G.A., ove la fornitura di energia elettrica, intestata a P.E. risultava cessata e distaccata.

Ivi giunto il verificatore accertava che il locale commerciale, gestito da L.E. (identificata con documento di identità), risultava fornito di energia elettrica; ed in particolare, accertava la manomissione del contatore attraverso la rimozione del rivetto di chiusura con possibilità di accedere ai circuiti interni del misuratore.

Il teste precisava più volte che al momento dell'accertamento il misuratore funzionava regolarmente registrando i consumi di energia elettrica; ma che da una misurazione effettuata con un contatore campione risultava una sotto registrazione dei consumi nella misura del 7%.

Il teste precisava ancora che la manomissione del contatore mediante rimozione del rivetto consentiva l'accesso ai circuiti amperometrici del misuratore con possibilità da parte dell'utilizzatore di escludere la misurazione mediante l'inserimento di fili elettrici nell'innesto interno del contatore; fili che al momento della verifica non risultavano collegati.

Nessun accertamento veniva effettuato in merito alla titolarità o alla gestione del locale commerciale, né veniva richiesta alcuna licenza, non essendo oggetto di delega.

Tali essendo le risultanze dell'istruttoria dibattimentale questo Giudicante rileva che non risulta raggiunta la prova della penale responsabilità di L.E. in relazione al reato ascritto in rubrica atteso che, nessuna prova certa in merito alla attribuibilità del reato in capo alla prevenuta è stata raggiunta in sede dibattimentale; in tal senso, seppure risultava che il contatore risultava manomesso, nessun accertamento specifico veniva effettuato dagli accertatori (ovvero dagli agenti di PG) in merito al soggetto che aveva potuto porre in essere tale manomissione; nessun accertamento veniva posto in essere in relazione alle licenze dell'attività commerciale da cui potersi desumere la titolarità del pub o la gestione di fatto ad opera dell'imputata; nessun accertamento veniva effettuato in merito ad eventuali rapporti di lavoro nel senso che i verbalizzanti non accertavano neppure la qualifica della L.E. come titolare ovvero come dipendente del pub; ed ancora, al momento della verifica il misuratore registrava regolarmente i prelievi di energia (con un errore minimo negativo del 7%) non essendo collegati i fili nell'innesto interno del misuratore.

Invero, l'accertamento così condotto, assolutamente privo di alcun riscontro, non può fornire la prova circa la penale responsabilità di L.E. in relazione al reato ascritto, che, in ossequio al generale principio in dubio pro reo, va, pertanto, mandata assolta, sia pure con la formula dubitativa, per non aver commesso il fatto non essendo stata raggiunta la prova certa ed incontrovertibile circa l'attribuibilità del fatto alla prevenuta.

P.Q.M.
Letto l'art. 530 II co. cpp, assolve L.E. dal reato ascritto per non aver commesso il fatto.

Napoli 5 luglio 2017

Il Giudice onorario

Dott.ssa Cristiana Sirabella

bottom of page